Obblighi in capo al Comune discendenti da una convenzione urbanistica
Il Consiglio di Stato ha affermato che, nell’ambito delle convenzioni urbanistiche, l’obbligo del Comune di assumere in carico le opere di urbanizzazione, una volta completate e collaudate, non costituisce esercizio di un potere discrezionale, ma integra un obbligo funzionalmente connesso all’esercizio delle competenze pubbliche in materia di gestione delle infrastrutture urbanistiche, volto a garantire la cura dell’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio e alla fruizione delle infrastrutture da parte della collettività.
Nell’ambito del rapporto convenzionale urbanistico devono distinguersi obbligazioni a contenuto patrimoniale, assimilabili alle obbligazioni di diritto privato (quali il pagamento di contributi o oneri di urbanizzazione), e obbligazioni a contenuto pubblicistico, connesse all’esercizio della funzione urbanistica (quali la cessione delle aree a standard, la realizzazione e la successiva acquisizione e gestione delle opere di urbanizzazione), le quali costituiscono diretta proiezione dei compiti istituzionali dell’Ente locale di pianificazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture pubbliche.
La posizione giuridica relativa all’acquisizione e alla gestione delle opere di urbanizzazione da parte del Comune integra un diritto soggettivo indisponibile, correlato al dovere dell’ente di curare l’interesse pubblico alla gestione delle infrastrutture urbane. Ne consegue che la controversia non è compromettibile in arbitri ai sensi dell’art. 806 c.p.c. e che non trova applicazione la prescrizione, ai sensi dell’art. 2934, co. 2 c.c., trattandosi di diritto di cui il titolare non può disporre.
Post di Alberto Antico – avvocato

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