Ripensamenti del Comune in sede di pianificazione urbanistica
Il TAR Veneto ha affermato che, nella formazione degli strumenti urbanistici, generali e in variante, inclusivi di modifiche al P.I., il ragionamento che va compiuto, sostanziale ed interpretativo, è che “nel corso” dello sviluppo procedimentale ben possono compiersi e deliberarsi mutamenti in termini di modifiche e affinamenti, nella gestione del territorio, sia a livello di individuazione degli utilizzi e delle destinazione di suoli, sia a livello di determinazione dei correlati parametri economici, senza che si possano considerare “vincolanti” le valutazione pregresse, esplicate in precedenti “fasi”.
Ai fini del caso di specie, l’esistenza di “schemi” di accordi approvati con i privati, di pubblico interesse, non costituisce un limite (in corso di procedimento nella dialettica adozione-approvazione della variante al P.I.) per una riprogrammazione, ritenuta dall’organo collegiale competente più adeguata e parametrata alla realizzazione di un ingente volumetria, anche solamente in riferimento alla quantificazione del contributo straordinario.
Soltanto l’approvazione dello strumento pianificatorio è idonea a determinare il definitivo assetto del territorio ed a consolidare le scelte pianificatorie della P.A. con il conseguente effetto conformativo.
Ne consegue che l’adozione della variante urbanistica non cristallizza le scelte pianificatorie della P.A., la quale resta libera, fino all’approvazione definitiva dello strumento urbanistico, di confermare, modificare o anche stralciare eventuali decisioni inizialmente assunte.
L’art. 6 l.r. Veneto 11/2004 condiziona l’efficacia dell’accordo alla sua conferma nel piano approvato; conseguentemente la P.A. può sempre decidere di non approvarlo, anche se previamente adottato, nel pieno esercizio del proprio ius variandi.
Post di Alberto Antico – avvocato

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