Base d’asta e corrispettivo, nei pubblici appalti
Il Consiglio di Stato ha affermato che, laddove la lex specialis definisca la “base di gara” come la sommatoria delle tre componenti costituite dall’importo soggetto a ribasso, dei costi della manodopera (non soggetti a ribasso, salva la previsione dell’art. 41, co. 14, III periodo d.lgs. 36/2023) e degli oneri di sicurezza aziendale, va considerata inammissibile, ai sensi dell’art. 70, co. 4, lett. f d.lgs. cit., l’offerta superiore alla base di gara, così determinata, non potendosi fare riferimento alla sola quota della base di gara soggetta a ribasso, con esclusione dei costi della manodopera. Dall’art. 41, co. 14 cit. si evince chiaramente che i costi della manodopera fanno parte della base di gara, su cui i concorrenti sono tenuti a praticare il ribasso complessivo, anche laddove decidano di non ribassare i costi stessi come definiti dalla Stazione appaltante.
In materia di contratti pubblici, affinché un contratto possa configurarsi a misura, anziché a corpo, è indispensabile, oltre che una chiara indicazione di tale natura nella lex specialis di gara, l’inclusione in quest’ultima dell’elenco dei prezzi unitari (sui quali poi formulare i ribassi in sede di offerta economica), per cui, in assenza di tali indicazioni, il contratto va qualificato come a corpo.
Nelle gare di appalto da aggiudicare a corpo, il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso offerto sull’importo a base d’asta. Elemento essenziale della proposta economica è il solo importo finale offerto, mentre i prezzi unitari indicati nell’elenco prezzi, tratti dai listini ufficiali, hanno un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare l’importo finale: le indicazioni contenute nell’elenco prezzi sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto da stipulare, non assumendo rilevanza neppure ai fini della valutazione di anomalia, poiché la somma complessiva dell’offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali.
Post di Alberto Antico – avvocato

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