17 Marzo 2026
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13-bis, co. 1-bis d.l. 14/2017, come convertito dalla l. 48/2017, nella parte in cui non prevede che in relazione al provvedimento del Questore ivi stabilito si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 6, co. 3 e 4 l. 401/1989.
La Corte ha stabilito che non è incostituzionale il divieto di accesso a specifici pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento (cd. DASPO antirissa), previsto dal comma 1 art. cit.; mentre è necessaria, in conformità all’art. 13 Cost., la convalida dell’autorità giudiziaria per la forma aggravata della medesima misura di cui al comma 1-bis colpito da incostituzionalità (cd. DASPO antirissa aggravato o provinciale), che estende il divieto all’intero ambito provinciale.
Il divieto di accesso, da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, limitato a luoghi specificamente individuati, collegati a fatti commessi o a frequentazioni rilevanti, non determina un sacrificio quantitativamente idoneo ad incidere sulla libertà personale, poiché il destinatario del provvedimento è libero di frequentare altri esercizi pubblici, rimanendo così in grado di mantenere relazioni sociali al di fuori degli specifici locali oggetto del divieto. In questo quadro, il legislatore può quindi legittimamente affidare all’autorità di pubblica sicurezza l’adozione del DASPO antirissa nel rispetto del principio di proporzionalità.
Invece, l’estensione del divieto potenzialmente a tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento dell’intero territorio provinciale, l’indeterminatezza della misura che si estende anche agli spazi circostanti ai locali, la possibile incidenza sul luogo di dimora abituale del prevenuto, unitamente alla durata della misura e al regime sanzionatorio previsto in caso di violazione, comportano un’afflittività tale da configurare una restrizione della libertà personale: per l’effetto, tale provvedimento del Questore dev’essere sottoposto alla convalida dell’autorità giudiziaria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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