Edifici superiori a 25 metri di altezza e a 3mc/mc in zona già urbanizzata: è necessario il piano attuativo?

25 Mag 2026
25 Maggio 2026

Il TAR Milano ricorda che l'articolo 41-quinquies, comma 6, della Legge n. 1150/1942, disposizione tuttora vigente, stabilisce in modo inequivocabile: “Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa”.

Come chiarito anche dalla giurisprudenza penale (Cassazione Sez. Penale 21.07.2020,n. 26620), tale disposizione non ha natura di norma di dettaglio, transitoria o implicitamente abrogata dalla legislazione regionale, ma esprime un principio fondamentale in materia di governo del territorio, posto a garanzia dell'ordinato sviluppo urbano.

Anche la più recente giurisprudenza amministrativa converge verso questa linea interpretativa, affermando che l'esigenza di un piano attuativo si impone "anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti" e che le ipotesi in cui è possibile prescindere da tale strumento sono "del tutto eccezionali", limitate ai casi in cui la situazione di fatto sia "incompatibile con il piano attuativo stesso" (T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, 22.07.2020 n.1413; T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, 22.07.2025 n. 2747).

Sulla base di quanto sopra osservato, pertanto, non è sufficiente che il comprensorio abbia già subito una qualche urbanizzazione,  ma è necessario che sia stata raggiunto l’assetto definitivo dell’intero ambito territoriale di riferimento

La parte ricorrente deduceva che l’area di intervento sarebbe stata del tutto urbanizzata.

Per tale motivo non vi sarebbe stata nessuna necessità di un Piano Attuativo e il provvedimento impugnato, nella parte in cui impone l’obbligo di presentare una pianificazione di dettaglio, sarebbe stato affetto da carenza istruttoria. L’area di intervento, proseguiva la ricorrente, sarebbe situata in una zona già interamente edificata e dotata di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria: il ricorso allo strumento urbanistico esecutivo sarebbe stato del tutto superfluo. L’amministrazione comunale non avrebbe mai effettuato una verifica sullo stato dei luoghi: se solo lo avesse fatto non avrebbe potuto che constatare lo stato di assoluta urbanizzazione dell’area.

Il TAR ha respinto il ricorso.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Come si raccorda la necessità del piano attuativo prevista dal comma 6 dell’art. 41 quinquies L. 1150/1942 (edifici più alti di 25 m o superiori a 3mc/mq) col D.M. 1444 del 1968

25 Mag 2026
25 Maggio 2026

Il comma 6 dell'art. 41-quinquies della legge n. 11560 del 1942 stabilisce: "Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25 non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planovolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa".

I commi 8 e 9 dello stesso articolo stabiliscono:

"8. In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

9. I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministero per i lavori pubblici di concerto con quello per l’interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore della medesima".

I commi 8 e 9 sono stati attuati con il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Il TAR Milano ha respinto la tesi del ricorrente secondo la quale il comma 6 avrebbe avuto una efficacia temporale limitata e non sarebbe più stato applicabile dopo l'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Vocazione edificatoria di un’area

25 Mag 2026
25 Maggio 2026

Il TAR Veneto ricorda come la vocazione edificatoria di un’area non sia da considerarsi imprescindibile; in particolare, il P.I. che preveda tra i propri obiettivi la conservazione dei valori naturalistici e la preservazione da possibili nuove edificazioni ben può portare a ZTO E un ambito oggetto di previsione di PUA nello strumento urbanistico precedente e decaduto.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Vincolo idrogeologico e autorizzazione

25 Mag 2026
25 Maggio 2026

Il TAR Veneto ricorda che l’autorizzazione per la realizzazione di opere temporanee in zona di vincolo idrogeologico rilasciata al privato non può coprire il titolo edilizio volto all’esecuzione di opere definitive.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Servizio idrico integrato e salvaguardia della gestione in forma autonoma

25 Mag 2026
25 Maggio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, in tema di servizio idrico integrato, è illegittimo per incompetenza il provvedimento di diniego del riconoscimento della salvaguardia della gestione in forma autonoma ex art. 147, co. 2-bis d.lgs. 152/2006, emanato dal dirigente nominato dal direttore generale (al quale compete l’affidamento del servizio), senza il coinvolgimento dell’assemblea dell’Ente di governo dell'ambito (cui spetta la scelta delle forme di gestione), venendo in rilievo un atto relativo alla scelta della forma di gestione emesso in una fase prodromica e anteriore rispetto al procedimento di affidamento di competenza dell’organo gestionale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre

23 Mag 2026
23 Maggio 2026

Con la l. 6 maggio 2026, n. 85 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 116 del 21.05.2026), in vigore dal 05.06.2026, la Repubblica riconosce il 20 ottobre come il Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre.
La l. 85/2026 è consultabile al link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-05-21&atto.codiceRedazionale=26G00103&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

Contributo ANAC per il 2026

23 Mag 2026
23 Maggio 2026

Con la delibera n. 524 del 22 dicembre 2025 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 112 del 16.05.2026), l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha dato attuazione all’art. 1, co. 65 e 67 l. 266/2005, per l’anno 2026.

La delibera è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-05-16&atto.codiceRedazionale=26A02382&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

ANAC, bando tipo per servizi e forniture sopra soglia, intelligenza artificiale

23 Mag 2026
23 Maggio 2026

Con la delibera n. 148 del 1° aprile 2026 (come da comunicato in G.U., Serie generale n. 111 del 15.05.2026), l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha approvato le modifiche e integrazioni apportate allo schema di bando tipo n. 1/2023 (Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo) aggiornato al d.lgs. 209/2024, a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 61 del 13.01.2026, dell’entrata in vigore della l. 132/2025 in tema di intelligenza artificiale (IA) e della progressiva applicabilità del reg. (UE) 2024/1689 (regolamento sull’IA).

La delibera è consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/bando.tipo.n.1.2023-agg.2026.

Post di Alberto Antico – avvocato

Schema dell’ANAC per il bando di procedura aperta per servizi di architettura e ingegneria sopra soglia

23 Mag 2026
23 Maggio 2026

Con la delibera n. 153 del 15 aprile 2026 (di cui al comunicato in G.U., Serie generale n. 111 del 15.05.2026), l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha approvato lo schema di disciplinare di gara per la procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’art. 14 d.lgs. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La delibera è consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/del.153-15.04.2026-bando.tipo-n.2-2026.

Post di Alberto Antico – avvocato

La commissione di concorso

23 Mag 2026
23 Maggio 2026

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che al variare (per qualsiasi ragione) di uno, più, o tutti i componenti di una commissione di concorso, non si verifica mai un fenomeno (novativo) di avvicendamento tra organi diversi, bensì sempre un fenomeno di prosecuzione dell’attività della stessa commissione, sebbene diversamente composta in tutto o in parte. La commissione, quale organo collegiale, conserva la propria identità soggettiva nonostante il mutamento dei commissari, configurandosi una mera successione funzionale delle persone fisiche e non la costituzione di un nuovo organo.

La commissione di concorso deve (pre)determinare i criteri di valutazione ai quali si atterà nello scrutinio prima che siano conosciute le generalità di concorrenti, onde scongiurare il rischio che la confezione dei criteri predetti avvenga su misura, in modo da poter favorire taluno dei competitors. Detto principio non risulta violato laddove la composizione della commissione di concorso sia variata nel corso della procedura e la commissione, nella diversa composizione, continuando i lavori, si sia limitata a prendere atto, non potendo fare diversamente, dei criteri già elaborati dalla commissione (nella prima composizione), senza conoscere i nomi dei candidati.

Post di Alberto Antico – avvocato

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