Cosa deve fare il Comune se l’assemblea di condominio prima approva l’intervento edilizio di un condomino e dopo un po’ di tempo revoca il consenso

29 Giu 2026
29 Giugno 2026

Il TAR ha esaminato un caso nel quale l'assemblea di un condominio aveva approvato l'intervento edilizio che un condomino intendeva realizzare, intervenendo anche sulla facciata esterna e su parti comuni.

Dopo che il Comune aveva rilasciato il permesso di costruire, l'assemblea di condominio ha fatto retromarcia, revocando l'approvazione dell'intervento, e chiedendo al Comune di annullare il titolo edilizio.

Il Comune aveva respinto tale richiesta, evidenziando l'efficacia istantanea del rilascio del permesso di costruire, indifferente rispetto alla successiva evoluzione dei rapporti civilistici tra i condomini.

Il TAR ha ritenuto che il Comune legittimamente non abbia dato seguito alle istanze di autotutela formulate dai condomini dissenzienti sul presupposto della revoca del consenso prestato nella prima delibera assembleare.

L’amministrazione, infatti, ha reputato, in primo luogo, che il proprio provvedimento fosse legittimo e, in seconda battuta, non ha ravvisato le cc.dd .sopravvenienze di cui all’art. 21-quinquies legge 241/1990 né tanto meno le condizioni per l’esercizio di uno jus poenitendi.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Il potere di autotutela della P.A. in materia di abusi edilizi non è un dovere

29 Giu 2026
29 Giugno 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a., con cui si solleciti l’esercizio del potere di autotutela: la P.A. non è tenuta a pronunciarsi sulle istanze di autotutela del privato, né ad avviare il corrispondente procedimento, poiché tale iniziativa rientra nell’incoercibile discrezionalità amministrativa; parimenti inammissibile è l’impugnativa avverso l’espresso diniego di autotutela, non essendo il privato titolare di una posizione giuridica soggettiva qualificata e differenziata, idonea a radicare un obbligo di provvedere.

L’obbligo per la P.A. di pronunciarsi ex art. 2 l. 241/1990 presuppone una specifica disposizione normativa impositiva, ovvero un obbligo univocamente ricavabile dal sistema. L’avvio del procedimento di autotutela ha natura discrezionale nell’an, in quanto il ritorno su affari già definiti incontra le esigenze di certezza dei rapporti amministrativi e di stabilità dell’interesse pubblico. Vi ostano altresì ragioni di doverosa salvaguardia delle energie processuali, risorsa strutturalmente scarsa.

Peraltro, l’azione avverso il silenzio-inadempimento è inammissibile, allorché il privato faccia valere un motivo di gravame che, ove accolto, dimostrerebbe l’illegittimità della sua situazione giuridica soggettiva.

Il potere inesauribile di vigilanza sul territorio, attribuito ai Comuni dall’art. 27 d.P.R. 380/2001, consente di verificare in ogni momento la correttezza dei titoli edilizi, ma non di caducarli al di fuori dei presupposti di cui all’art. 21-novies l. 241/1990.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Talvolta il vincolo a verde pubblico può assumere natura espropriativa

29 Giu 2026
29 Giugno 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che il vincolo urbanistico destinato a verde pubblico, ancorché generalmente qualificabile come vincolo conformativo, assume natura sostanzialmente espropriativa allorché, in concreto, determini l’inedificabilità assoluta del fondo e lo svuotamento del contenuto essenziale del diritto di proprietà, impedendo qualsiasi utilizzazione economica del bene in regime di mercato. Nel caso di spece, si è esclusa la natura conformativa del vincolo, poiché la disciplina delle NTA non consentiva un effettivo sfruttamento economico del bene, mancando una reale apertura all’iniziativa imprenditoriale privata.

Un vincolo urbanistico ha natura espropriativa ove: a) incida su beni determinati in funzione della localizzazione di opere pubbliche; b) sia incompatibile con la proprietà privata e ne presupponga l’ablazione; c) comporti l’inedificabilità e una significativa compressione del valore di scambio del bene. Viceversa, esso resta conformativo quando consenta la realizzazione dell’opera, anche su iniziativa privata, con sfruttamento economico.

È illegittimo il diniego di approvazione di un piano di lottizzazione (PdL) ad iniziativa privata fondato sulla permanenza di un vincolo a verde pubblico qualificato come conformativo, quando, nel caso concreto, tale vincolo risulti incompatibile con la precedente destinazione edificatoria dell’area e con le scelte pianificatorie adottate per aree limitrofe in condizioni analoghe. Nella specie, la contraddittorietà è stata ravvisata in relazione alla precedente destinazione a zona di espansione urbana, all’inclusione nel piano particellare di esproprio e all’approvazione di un PdL su area limitrofa soggetta a vincoli analoghi.

In materia urbanistica, il risarcimento del danno da ritardo è escluso quando all’esito dell’annullamento del provvedimento impugnato - nella specie, il diniego di approvazione del PdL a iniziativa privata - residui, pur nel rispetto del vincolo conformativo derivante dal giudicato, il riesercizio del potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità, non risultando consolidata in capo al privato una posizione giuridica qualificata al conseguimento del bene della vita richiesto.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Pannelli fotovoltaici e interesse paesaggistico

29 Giu 2026
29 Giugno 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che le sopravvenute esigenze energetiche impongono una attenta comparazione dell’interesse pubblico “statico” alla tutela del paesaggio con altrettanto rilevanti interessi “dinamici”: quello pubblico volto all’incremento della produzione energetica da fonti alternative e quello privato al risparmio energetico. Ne discende che la presenza del fotovoltaico non può essere più percepita, in assoluto, come fattore di disturbo visivo, dovendo la Soprintendenza valutare se il collocamento dei pannelli in luoghi diversi sia non solo esteticamente preferibile, ma anche tecnicamente accettabile sul piano della produzione energetica e non comporti uno sproporzionato sacrificio su quello dell’accesso agli incentivi pubblici.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’onere reale di bonifica di un sito inquinato

29 Giu 2026
29 Giugno 2026

Il TAR Brescia ha affermato che la disciplina dell’onere reale prevista dall’art. 253, co. 1 d.lgs. 152/2006 è distinta da quella concernente il rimborso delle spese di bonifica da parte del proprietario incolpevole, disciplinata dai successivi commi 3 e 4 art. cit. Mentre il rimborso opera nei limiti del valore di mercato del sito determinato all’esito della bonifica, l’apposizione dell’onere reale è collegata all’approvazione del progetto di bonifica e assolve una funzione di garanzia patrimoniale a favore della P.A., collocandosi in una fase nella quale non è ancora possibile determinare il valore del bene bonificato. Ne consegue che l’apposizione dell’onere reale non è illegittima neppure nel caso in cui il proprietario incolpevole abbia spontaneamente avviato, senza completarle, opere di bonifica del sito, né è subordinata alla preventiva verifica dei limiti previsti per il successivo recupero delle spese di bonifica.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. TAR Brescia n. 704-2026

Rito super-accelerato in materia di oscuramento delle offerte di gara: la parola all’Adunanza Plenaria

27 Giu 2026
27 Giugno 2026

Il Consiglio di Stato, Sez. III, ha chiesto all’Adunanza Plenaria di chiarire se il rito speciale super-accelerato in materia di accesso previsto dall’art. 36, co. 4 d.lgs. 36/2023 sia destinato a trovare applicazione nel solo caso in cui la stazione appaltante abbia puntualmente assolto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione di cui ai commi da 1 a 3 art. cit., con la conseguenza che in caso di inosservanza di detti obblighi debba tornare ad applicarsi la disciplina generale di cui all’art. 116 c.p.a., ovvero se il predetto rito speciale resti applicabile anche nei ridetti casi di inosservanza, con la sola specificazione che il termine di 10 giorni per l’impugnazione decorrerà dalla data in cui il concorrente ha avuto conoscenza dell’offerta dell’aggiudicatario oscurata, ovvero delle decisioni assunte dalla stazione appaltante sull’istanza di oscuramento.

Ha altresì deferito il quesito se, e in caso affermativo a quali condizioni, la pubblicazione o l’ostensione dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, in tutto o in parte oscurata, possa integrare una decisione implicita della stazione appaltante sull’istanza di oscuramento dell’offerta medesima, in modo da far decorrere il termine abbreviato di impugnazione di cui al citato art. 36, co. 4.

Post di Alberto Antico – avvocato

ord. CdS n. 4327-2026

Rito super-accelerato in materia di oscuramento delle offerte di gara (TAR Trento)

27 Giu 2026
27 Giugno 2026

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ha affermato che, in materia di rito super-accelerato, è tempestivo il ricorso per motivi aggiunti, promosso ad integrazione dei motivi già proposti, entro il termine di dieci giorni non dalla comunicazione di aggiudicazione, bensì dalla ricezione degli atti di gara come oscurati dalla stazione appaltante, qualora, al momento della comunicazione dell’aggiudicazione, sia stata resa disponibile la documentazione di gara nella versione completamente oscurata ed il ricorrente abbia potuto comprendere quali parti o punti della stessa siano state parzialmente oscurate solo a seguito di un’istanza di accesso.
Nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti di gara, non è sufficiente la valutazione di segretezza della parte privata, ma è necessario un bilanciamento volto all’enucleazione del punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e di trasparenza ad opera della stazione appaltante, che deve svolgere un’autonoma valutazione sulla richiesta di oscuramento sulla base della documentazione a disposizione, e deve motivare la decisione di trattare determinati dati come riservati.
Nel caso di specie, la motivazione resa dalla commissione di gara era inadeguata, alla luce di quanto evincibile dalle parti non oscurate della relazione tecnico-descrittiva, atteso che l’analitica individuazione delle parti oscurate, o di intere pagine, ad opera della commissione non era stata accompagnata da un’effettiva esplicitazione delle ragioni per cui le informazioni selezionate avrebbero integrato autentici segreti tecnici o commerciali.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. TRGA Trento n. 75-2026

Chiarimenti processuali da parte dell’Adunanza Plenaria

27 Giu 2026
27 Giugno 2026

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che nel giudizio di appello, il Consiglio di Stato non può rilevare d’ufficio l’erroneo ordine di esame dei motivi formulati dal ricorrente in primo grado: a) qualora la parte appellata non li abbia ritualmente riproposti nelle forme previste dall’art. 101, co. 2 c.p.a., nel caso di assorbimento non consentito; b) qualora la parte interessata non abbia proposto appello, nel caso di mancato assorbimento necessario.

L’accoglimento del motivo di appello diretto a censurare l’erroneo ordine di esame dei motivi proposti in primo grado non comporta la regressione del giudizio innanzi al TAR.

La nullità della sentenza, quale ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., è determinata dalla carenza dei requisiti formali dell’atto giurisdizionale in sé considerato, tra cui rientra il difetto assoluto della motivazione, anche nelle sembianze della motivazione apparente, in quanto tautologica o assertiva o avulsa dalla specifica situazione fattuale o giuridica su cui verte la controversia.

Il difetto assoluto della motivazione deve essere valutato con riferimento alla sentenza nella sua globalità e rispetto al ricorso proposto unitariamente inteso, e non in maniera parcellizzata o frammentata, facendo riferimento ai singoli motivi o alle singole domande formulate all’interno di esso.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Metodo tariffario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani

26 Giu 2026
26 Giugno 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità dello schema tipo di contratto di servizio approvato dall’ARERA per la gestione dei rifiuti urbani, adottato in attuazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), nella parte in cui individua un contenuto minimo e non esclusivo del rapporto negoziale. Esso non osta all’applicazione al medesimo contratto, in ragione del titolo dell’affidamento, della disciplina del codice dei contratti pubblici, con la quale si cumula. Le antinomie tra le due discipline sono risolte dalla clausola di salvezza espressa di cui all’art. 24, co. 3 d.lgs. 201/2022, riprodotta nello schema tipo, con prevalenza della disciplina codicistica in caso di contrasto.

La tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani costituisce il prezzo massimo e non il corrispettivo contrattuale imposto: il gestore che abbia offerto in sede di gara un prezzo inferiore alla tariffa non vanta alcun diritto all’adeguamento tariffario, rientrando la differenza nell’ordinaria alea contrattuale. Qualora invece il corrispettivo concordato risulti superiore al prezzo massimo di tariffa, esso è automaticamente ridotto per effetto del meccanismo di eterointegrazione di cui agli artt. 1339 e 1419 c.c. L’obbligo di coerenza tra corrispettivo e metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) non è incompatibile con il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, né con l’istituto della revisione dei prezzi previsto dalla disciplina dei contratti pubblici: il MTR-2 aggiunge ad essi propri e specifici strumenti di riequilibrio – tra cui la revisione infraperiodo della predisposizione tariffaria al verificarsi di circostanze straordinarie – realizzando un cumulo di rimedi, legali, convenzionali e regolatori, tutti funzionali al ripristino o al mantenimento dell’equilibrio contrattuale a tutela dell’operatore economico e degli utenti del servizio.

È legittima la previsione dello schema tipo di contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani, adottato in attuazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), nella parte in cui disciplina le ipotesi di estensione della durata contrattuale, ivi compresa la proroga, atteso che il relativo potere dell’ARERA trova espresso fondamento nella normativa primaria di settore. Le fattispecie di proroga contemplate nello schema tipo non si pongono in contrasto con la disciplina del codice dei contratti pubblici, ma si cumulano con essa, dovendo essere interpretate e applicate in conformità all’art. 120 d.lgs. 36/2023, con prevalenza della disciplina codicistica in caso di antinomia, per effetto della clausola di salvezza espressa ex art. 24, co. 3 d.lgs. 201/2022. La valutazione di compatibilità con la disciplina codicistica è traslata dalla dimensione astratta dello schema tipo a quella concreta del singolo contratto di affidamento.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’annotazione nel Casellario ANAC

26 Giu 2026
26 Giugno 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, nel procedimento per l’annotazione sul casellario informatico delle imprese di cui all’art. 222, co. 10 d.lgs. 36/2023, disciplinato dal regolamento sulla gestione del casellario delle imprese, come modificato dalla delibera ANAC n. 225/2025, la mancata comunicazione della segnalazione da parte della stazione appaltante all’operatore economico segnalato non costituisce violazione dell’art. 9, co. 2 del citato regolamento (“Le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli altri soggetti di cui al comma precedente assicurano la preventiva instaurazione di tempestivo e formale contraddittorio con gli operatori economici a norma di legge, a pena di irricevibilità della segnalazione”), ma integra una mera irregolarità.
Ai sensi del citato art. 9, la segnalazione è irricevibile e può essere archiviata in forma semplificata, se riguarda una notizia che presuppone un procedimento nel quale la legge impone il previo contraddittorio e questo non risulta instaurato. Tra tali ipotesi rientra quella della segnalazione della risoluzione in danno di un operatore economico, adottata ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50/2016 (oggi art. 122 d.lgs. 36/2023), norma che, sotto il profilo procedurale, reca uno schema procedimentale tipico e scansionato in fasi, stabilendo che, prima della risoluzione, il direttore dei lavori formuli la contestazione degli addebiti, assegnando all’operatore economico un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
Qualora, una volta avviato il procedimento per l’annotazione della risoluzione contrattuale senza archiviazione semplificata, l’impresa contesti la mancata instaurazione del contraddittorio nelle proprie memorie istruttorie, l’ANAC sarà tenuta a motivare, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la ragione per cui ritenga di non tener conto di tale osservazione, dando conto nel provvedimento del motivo per cui, invece, abbia reputato che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato “a norma di legge”.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. TAR Roma n. 9474-2026

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