La decadenza del PdC per contrasto con le sopravvenute norme dello strumento urbanistico
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in applicazione dei principi di buona fede e di collaborazione di cui all’art. 1, co. 2-bis l. 241/1990, la decadenza del permesso di costruire (PdC), prevista dall’art. 15, co. 4 d.P.R. 380/2001 per sopravvenuto contrasto con nuove previsioni urbanistiche, non matura allorché il mancato inizio dei lavori sia dipeso dall’incertezza, imputabile alla P.A., sulla formazione del titolo edilizio, non potendo quest’ultima addebitare al destinatario del provvedimento le conseguenze negative di un proprio precedente comportamento illegittimo.
Nel caso di specie, vi era un PdC formatosi per silenzio-assenso, che veniva dichiarato decaduto dal Comune anche perché, prima dell’inizio dei lavori, era entrato in vigore il nuovo piano urbanistico comunale, che aveva classificato l’area in zona mercatale, incompatibile con l’intervento assentito. Il Consiglio di Stato ha rilevato che il mancato inizio dei lavori non era imputabile al proprietario, bensì al Comune medesimo, il quale aveva prima omesso di pronunciarsi sull’istanza di PdC e poi negato, erroneamente, l’attestazione di intervenuta formazione del silenzio-assenso, sì da ingenerare un’oggettiva incertezza sull’esistenza stessa del titolo, dipanata solo con la sentenza di primo grado che ne aveva accertato la formazione. Pur riconoscendo che la decadenza di cui al comma 2 dell’art. 15 cit. (mancato inizio lavori nel termine annuale) ha una funzione sollecitatoria riferita alla condotta del privato, mentre quella del successivo comma 4 risponde a una ratio oggettiva di salvaguardia dell’efficacia della sopravvenuta pianificazione urbanistica, il Consiglio ha ritenuto che quest’ultima presupponga comunque, quale suo limite intrinseco, che il titolare abbia avuto la possibilità materiale di iniziare (o completare) i lavori nel termine di legge: la norma tutela infatti anche il legittimo affidamento riposto sulla persistente validità del titolo. Poiché tale possibilità era stata preclusa dalla condotta del Comune, il principio di buona fede – già ritenuto ostativo alla decadenza ex comma 2 cit. – è stato esteso, con effetto identico, anche alla fattispecie decadenziale ex comma 4 cit.
Post di Alberto Antico – avvocato

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