Revisione del sistema degli incentivi

11 Ago 2026
11 Agosto 2026

Con il d.lgs. 26 giugno 2026, n. 138 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 178 del 03.08.2026), in vigore dal 18.08.2026, è stata approvata la revisione del sistema degli incentivi, in attuazione dell’art. 3, commi 1 e 2, lett. a l. 160/2023.

Post di Alberto Antico – avvocato

Indicazioni dell’ANAC sull’incarico di componente dei collegi consultivi tecnici

11 Ago 2026
11 Agosto 2026

Con la delibera n. 258 del 7 luglio 2026 (di cui al comunicato in G.U., Serie generale n. 175 del 30.07.2026), l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha fornito indicazioni in merito al conferimento dell’incarico di componente dei collegi consultivi tecnici, in particolare sulla gestione del conflitto di interessi e sui limiti al numero degli incarichi.

La delibera è consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-258-del-7-luglio-2026.

Post di Alberto Antico – avvocato

Delega al Governo per la riforma della professione forense

11 Ago 2026
11 Agosto 2026

Con la l. 28 luglio 2026, n. 137 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 177 del 01.08.2026), in vigore dal 16.08.2026, è stata approvata una delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense.

Post di Alberto Antico – avvocato

Interesse sismico nelle sopraelevazioni

10 Ago 2026
10 Agosto 2026

Il Consiglio di Stato ha commentato l’art. 90 d.P.R. 380/2001, in materia di interesse sismico nella sopraelevazione degli edifici.

La funzione della certificazione regionale prevista dal comma 2 art. cit. è quella di attestare, prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio da parte del Comune, l’idoneità della struttura “a sopportare” il nuovo carico.

Poiché tale verifica potrebbe avere anche carattere negativo e prevedere che nessun ulteriore piano è in concreto realizzabile, è logico ritenere che la stessa debba essere effettuata (ed anzi a maggior ragione) anche per le strutture in muratura, in relazione alle quali la sopraelevazione è peraltro potenzialmente ammessa, per ragioni di precauzione, nei soli limiti prescritti dal comma 1 art. cit. In altri termini, la certificazione che individua il numero massimo di piani realizzabili serve in primis per verificare se vi siano piani realizzabili, e quindi se l’unico piano astrattamente consentito per le strutture in muratura sia in concreto assentibile, in base alle effettive condizioni statiche dell’edificio da sopraelevare.

La sopraelevazione di un piano dell’edificio in muratura, rilevante ai sensi dell’art. 90 cit., consiste nell’innalzamento dell’edificio di un ulteriore piano: la norma si riferisce non a un generico aumento di volumetria, o alla sopraelevazione anche parziale di un piano, ma, specificamente, per gli edifici in muratura, alla sopraelevazione di un piano, per gli edifici in cemento armato normale e precompresso alla sopraelevazione anche di più piani.

L’aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni precisa che «una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a) [i.e. sopraelevazione della costruzione]» (cfr. art. 8.4.3, co. 4 d.m. 17 gennaio 2018).

Nel caso di specie, nello stato originario dell’edificio, il piano ottavo risultava dedicato ai locali tecnici, mentre, nello stato di progetto, tale piano veniva trasformato in un nuovo piano camere, con contestuale spostamento dei locali tecnici sul nuovo piano nono, con relativa costruzione di una porzione di solaio e realizzazione di una tettoia in lamiera con struttura in ferro a protezione degli impianti.

Il Consiglio ha ritenuto come, già dal punto di vista fattuale, l’intervento in questione prevedesse la realizzazione di un nuovo piano, con conseguente sopraelevazione dell’edificio rilevante ai fini dell’art. 90 cit.: la trasformazione del piano dedicato ai locali tecnici (piano ottavo) in un vero e proprio piano abitabile composto da nuove camere comportava un aumento del carico strutturale ai fini dell’art. 90 cit.

Post di Dott. Ing. Mauro Federici

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Modello di documento d’identità provvisorio

10 Ago 2026
10 Agosto 2026

Con il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione del 4 agosto 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 180 del 05.08.2026), è stato approvato il modello di documento d’identità provvisorio di cui all’art. 11, co. 3 d.l. 108/2026, non ancora convertito in legge, secondo cui, fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il Sindaco, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica (CIE), può rilasciare un documento d’identità provvisorio di validità non superiore a sei mesi, non rinnovabile, conforme al modello adottato con il decreto in parola; all’atto del ritiro della CIE, il documento provvisorio sarà restituito al Comune.

Post di Alberto Antico – avvocato

Clemenza per gli abusi edilizi risalenti?

06 Ago 2026
6 Agosto 2026

Nel caso di specie, emergeva la parziale difformità di un immobile, con struttura portante in muratura di tufo, rispetto al progetto originario del 1950, con riferimento alla distribuzione interna delle stanze e all’asserita mancanza del titolo edilizio che legittimasse un presunto ampliamento volumetrico nel cortile posteriore.

Per vero, la natura di costruzione cd. scatolare sembrava escludere la possibilità di un ampliamento successivo.

Nel 1951 i funzionari del Comune, previo sopralluogo, come espressamente previsto dalle norme illo tempore vigenti, rilasciavano l’abitabilità e non riscontravano alcuna difformità.

Nel 2018, il proprietario dell’immobile riceveva un diniego di sanatoria da parte del Comune e un successivo ordine di non proseguire le opere dichiarate in una CILA.

Il TAR Bari, in accoglimento del ricorso del privato, ha annullato gli atti comunali.

Al tempo della realizzazione delle violazioni edilizie vigeva l’art. 26 l. 1150/1942, ai sensi del quale il potere officioso di repressione demolitoria era riconnesso alla presenza di un PRG e veniva per lo più interpretato all’epoca come discrezionale. In tal senso deponeva pure il testo originario dell’art. 32 l. 1150/1942, specie con riferimento al potere officioso di demolizione e ripristino.

L’art. 33, co. 1, nn. 2-3 l. 1150/1942 stabiliva che i Comuni dovessero con regolamento edilizio provvedere, in armonia con le disposizioni contenute nella citata legge e nel testo unico delle leggi sanitarie, a dettare norme sulla presentazione delle domande di licenza di costruzione o trasformazione di fabbricati e sulla compilazione dei progetti di opere edilizie e la direzione dei lavori di costruzione in armonia con le leggi in vigore.

Nella specie, il regolamento edilizio comunale prescriveva di presentare una documentazione edilizia sommaria, abbastanza lontana dalla minuta descrizione, dalla cartografia e dalla progettazione completa tipica delle costruzioni più moderne, che viene realizzata con applicativi informatici evoluti e strumenti di misurazione dotati di alta precisione (laser).

Successivamente, l’art. 6 l. 765/1967, di modifica dell’art. 26, co. 1 l. 1150/1942, estendeva il potere di repressione edilizia anche alle difformità rispetto ai semplici programmi di fabbricazione o ai regolamenti edilizi; tuttavia, per le opere realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge ponte, si poteva procedere entro cinque anni.

Il TAR ha affermato che vige in materia di sanzioni amministrative edilizie il fondamentale principio del tempus regit actum, cosicché i regimi repressivi dell’attività edilizia non assentita nelle forme di legge, per come via via “rafforzati” nella legislazione succedutasi nel tempo, valgono per il futuro (art. 11 Preleggi) e non per le opere realizzate antecedentemente alla loro introduzione, peraltro coerentemente alla natura amministrativa sanzionatoria di siffatte misure repressive (cfr. art. 25, co. 2 Cost.; artt. 1 e 12 l. 689/1981; art. 2, co. 1 c.p.) e al presupposto principio di legalità.

Con riferimento ai proprietari degli immobili, che non siano anche gli autori delle difformità edilizie o presunte tali, gli accertamenti sono condotti dalla P.A., anche a mente dell’art. 43, co. 1, d.P.R. 445/2000, secondo cui le PP.AA. sono tenute ad acquisire d’ufficio tutti i dati e i documenti che siano in loro possesso.

Per gli immobili risalenti nel tempo, il cd. stato legittimo dell’immobile deve ricavarsi, anche in via indiziaria, dal coacervo dei titoli e atti di assenso o documenti, amministrativi e tecnici, coevi alla costruzione, non già distintamente e atomisticamente considerati, bensì nel loro complesso apprezzati (cfr. art. 9-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001).

Post di Alberto Antico – avvocato

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Insequestrabilità delle opere d’arte estere, durante la permanenza in Italia

06 Ago 2026
6 Agosto 2026

Con la l. 16 luglio 2026, n. 134 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 173 del 28.07.2026), in vigore dal 12.08.2026, sono state approvate disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d’arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali stranieri, durante la permanenza in Italia per l’esposizione al pubblico.

Post di Alberto Antico – avvocato

Giornata nazionale in memoria di 446 italiani, vittime di guerra nel naufragio dell’Arandora Star

06 Ago 2026
6 Agosto 2026

Con la l. 16 luglio 2026, n. 132 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 172 del 27.07.2026), in vigore dall’11.08.2026, la Repubblica riconosce il giorno 11 ottobre di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un’unità della Marina tedesca nell’Oceano Atlantico il 2 luglio 1940.
In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato ai 446 italiani periti nel naufragio dell’Arandora Star.

Post di Alberto Antico – avvocato

Sulla decisione del Comune di non demolire, ai sensi dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, l’immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale

05 Ago 2026
5 Agosto 2026

Il TAR ha esaminato un caso nel quale il Consiglio Comunale ha deciso di non demolire, ai sensi dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, un immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale.

Il Comune, con una deliberazione consiliare dopo aver valutato “l’inesistenza di contrasti con rilevanti interessi urbanistici e ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico”, ha disposto il mantenimento dell’opera abusiva, ritenendo di “poter derogare alla regola che prevede la demolizione del fabbricato”.

Nella medesima delibera, in particolare, l’Ente ha sottolineato che “il mantenimento del fabbricato [sarebbe stato]
compatibile sotto tutti i profili esaminati: urbanistico, ambientale, paesaggistico e idrogeologico”, ravvisando, al riguardo, la sussistenza di “un rilevantissimo interesse pubblico […] in considerazione della mancanza di alloggi da destinarsi alle esigenze abitative”.

I ricorrenti, confinanti con l'immobile de quo, contestavano con  plurime argomentazioni la scelta del Comune per asserita violazione dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, sostenendo che in mantenimento dell'immobile abusivo potesse avvenire solo in casi straordinariamente eccezionali.

Il Comune aveva motivato la sua scelta sulla base della grande richiesta di alloggi (adeguatamente documentata) da parte della popolazione.

Il TAR ha respinto il ricorso, anche alla luce di una sentenza della Corte Costituzionale del 2018.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Impugnazione dell’ordinanza di demolizione e posizione del promissario acquirente del relativo immobile, in forza di un contratto già sciolto

05 Ago 2026
5 Agosto 2026

Nel caso di specie, si scopriva che un immobile soggetto al vincolo paesaggistico presentava alcune difformità edilizie, nonché dei corpi di fabbrica e degli accessori mai autorizzati.

Il Comune spiccava un’ordinanza di demolizione, impugnata dal proprietario.

Nel frattempo, il medesimo proprietario aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita per l’immobile in parola.

Il promissario acquirente, venuto a sapere delle contestazioni edilizie, esercitava il recesso dal contratto preliminare, deducendo l’inadempimento del promittente venditore, con specifico riferimento alla clausola contrattuale che imponeva la conformità tra stato di fatto, planimetrie catastali e planimetrie depositate presso il Comune, nonché l’obbligo di rimuovere ogni eventuale difformità. Il recesso, a sua volta, determinava l’instaurazione di un giudizio civile, volto alla declaratoria di risoluzione del contratto preliminare e alla condanna del proprietario alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c.

Il promissario acquirente svolgeva anche un intervento ad opponendum nel processo amministrativo avente ad oggetto l’ordinanza di demolizione.

Il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile tale intervento.

Post di Alberto Antico – avvocato

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