Convertito in legge il decreto in materia di PNRR e di molto altro

21 Apr 2026
21 Aprile 2026

Con la l. 20 aprile 2026, n. 50 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 91 del 20.04.2026), in vigore dal 21.04.2026, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e in materia di politiche di coesione.

La l. 50/2026 è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-04-20&atto.codiceRedazionale=26G00067&elenco30giorni=false.

Il d.l. 19/2026, come convertito nella l. 50/2026, è disponibile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-04-20&atto.codiceRedazionale=26A01962&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

Adeguamento del decreto ministeriale in materia di fonti rinnovabili ai nuovi regimi amministrativi

21 Apr 2026
21 Aprile 2026

Con il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 2 aprile 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 87 del 15.04.2026), è stato approvato l’adeguamento del decreto del 30 settembre 2022 ai nuovi regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il decreto è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-04-15&atto.codiceRedazionale=26A01824&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

Il regime autorizzativo degli interventi edilizi in area paesaggistica

21 Apr 2026
21 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che i casi riportati all’art. 149 d.lgs. 42/2004 come non necessitanti di autorizzazione paesaggistica costituiscono un’esemplificazione non tassativa delle relative ipotesi, come dimostrato dall’uso dell’avverbio «comunque» che figura al comma 1 art. cit., che sta a significare – in stretto legame logico con le disposizioni dell’art. 146, co. 1-2 d.lgs. 42/2004 – che gli interventi elencati sono in sostanza esclusi dall’autorizzazione paesaggistica non già perché “esonerati” da essa con una norma eccezionale, bensì perché irrilevanti sul piano paesaggistico, in quanto insuscettibili anche in astratto di arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici protetti.

Le elencazioni contenute agli allegati A e B al d.P.R. 31/2017, recanti rispettivamente (altri) casi di interventi non necessitanti di autorizzazione paesaggistica, oltre quelli riconducibili all’ambito dell’art. 149 d.lgs. 42/2004, e casi in cui l’autorizzazione paesaggistica segue un procedimento semplificato, hanno portata esemplificativa. In tal senso, l’installazione di “recinzioni” e di “cancelli” non è soggetta ad autorizzazione semplificata per il solo fatto che figura nell’allegato B, essendo necessario valutarne l’effettivo impatto sul territorio. Trattasi di una valutazione autonoma rispetto a quella di rilevanza edilizia, richiesta al fine di ampliare i casi (egualmente non tassativi) di edilizia “libera” di cui all’art. 6 d.P.R. 380/2001. Nella stessa logica, il fatto che l’Allegato A menzioni solo la manutenzione delle recinzioni e non la loro installazione, non implica che non se ne possa mai valutare l’effettiva finalizzazione all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale, che ai sensi dell’art. 149, co. 1, lett. b d.lgs. 42/2004 comporta l’irrilevanza sotto il profilo paesaggistico. Non appare affatto implausibile, infatti, che in particolari contesti territoriali l’apposizione di recinzioni risponda ad esigenze di tutela delle colture in atto (nella specie, i vigneti), giusta la presenza in zona di fauna selvatica potenzialmente pericolosa per le stesse.

Nell’ambito dei procedimenti per il rilascio di titoli edilizi, la diversa finalità di atti facenti capo a distinte articolazioni organizzative dello stesso Comune (segnatamente, l’ufficio tributi da un lato e quello competente per urbanistica-edilizia, dall’altro), non ne giustifica la contraddittorietà. Tale intrinseca contraddittorietà può risolversi nella violazione dell’art. 1, co. 2-bis nonché dell’art. 6 l. 241/1990, afferente i compiti del responsabile del procedimento.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il potere del Comune di demolire gli abusi edilizi, in presenza del vincolo paesaggistico

21 Apr 2026
21 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, nei casi di opere eseguite o iniziate senza titolo nelle aree di cui al d.lgs. 490/1999 – riferimento da riportare “dinamicamente” al d.lgs. 42/2004 – permane in capo al dirigente o responsabile dell’ufficio comunale il potere di ripristino dello stato dei luoghi riconosciutogli dall’art. 27 d.P.R. 380/2001 che concorre con l’omologo potere sanzionatorio dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo previsto in via generale dall’art. 155 d.lgs. 42/2004. Il Comune, tuttavia, può disporre il ripristino solo «previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa» (art. 27, co. 2 d.P.R. cit.).

Il generico riferimento alle opere eseguite senza titolo contenuto nell’art. 27 cit. ben si attaglia a qualsivoglia tipo di titolo, sicché il Comune può procedere sia che manchi il titolo edilizio, sia che manchi (anche o solo) l’autorizzazione paesaggistica, ma sempre previo coinvolgimento informativo dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Le garanzie di pubblicitĂ  del procedimento autorizzatorio in materia di antenne radio

21 Apr 2026
21 Aprile 2026

Il TAR Napoli ha affermato che, in caso di mancata pubblicazione prevista per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 43, 44, 45 e 49 d.lgs. 259/2003, anche dopo le modifiche introdotte dalla l. 182/2025, non si applica la sanatoria giurisprudenziale prevista dall’art. 21‑octies, co. 2 l. 241/1990, poiché l’obbligo di pubblicazione non è meramente formale, ma funzionale al rispetto del principio democratico. Le modifiche normative successive non incidono sui procedimenti già disciplinati dalla normativa precedente.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il silenzio-assenso si forma anche se il pdc non è conforme

21 Apr 2026
21 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato, pur dando atto del contrasto giurisprudenziale in atto, con una articolata ed approfondita sentenza illustra le ragioni giuridiche che militano a favore della teoria che il pdc si formerebbe con il meccanismo del cd. silenzio-assenso anche se non sarebbe conforme alla normativa vigente, fermo restando i limiti patologici della “incompletezza assoluta della documentazione” e/o della “inconfigurabilità” stessa dell’istanza.

Si evidenzia che tale pronuncia si allinea a quella commentata nel post del 14 aprile.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Titolo edilizio, proroga e decadenza

21 Apr 2026
21 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato si occupa della proroga e della decadenza del titolo edilizio, ai sensi dell’art. 15 T.U.E. Nello specifico il Collegio afferma che la proroga deve essere chiesta dal privato e concessa dall’ente prima dello spirare del termine e che, in caso di decadenza del titolo abilitante, esso viene meno solo per la parte non attuata.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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La scadenza del termine di fine lavori previsto da una SCIA

20 Apr 2026
20 Aprile 2026

Nel caso di specie, il privato presentava una SCIA in data 21.09.2021: il termine di ultimazione dei lavori ivi indicati ex art. 23, co. 2 d.P.R. 380/2001 scadeva il 21.09.2024.

Il TAR Veneto ha confermato che, alla data di adozione dell’ordinanza di sospensione dei lavori nel marzo 2025 le opere, ancora in corso, risultavano prive di un valido titolo edilizio.

Post di Alberto Antico – avvocato

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SCIA edilizia e silenzio del Comune

20 Apr 2026
20 Aprile 2026

Nel caso di specie, erano presentate una SCIA alternativa al PdC e, a seguire, una sua variante negli anni 2016 e 2017; i relativi lavori si concludevano nel 2018.

Nel 2024, il vicino presentava un’istanza, sollecitando l’esercizio dei poteri di controllo spettanti alla P.A.

Il Comune rimaneva silente e il vicino presentava un ricorso avverso il silenzio-inadempimento.

Il TAR Veneto, dopo aver ripercorso i poteri del Comune nei confronti di una SCIA edilizia, ha dichiarato il ricorso inammissibile: il terzo non può sollecitare sine die l’esercizio dei poteri di controllo spettanti alla P.A., ostandovi esigenze di tutela dell’affidamento del segnalante e ragioni di stabilità e certezza dei rapporti giuridici di diritto pubblico. Per l’effetto, non vi era nella specie alcun obbligo di provvedere in capo al Comune.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il PdC in deroga si può utilizzare per modificare la zonizzazione urbanistica dell’area?

20 Apr 2026
20 Aprile 2026

Il TAR Palermo ha affermato che, in tema di permesso di costruire (PdC) in deroga ex art. 14 d.P.R. 380/2001, la competenza del Consiglio comunale a pronunciarsi previamente sull’istanza del privato sussiste esclusivamente nei casi in cui la deroga incida sui parametri edilizi e sulle destinazioni d’uso ammissibili nei limiti consentiti dalla norma, previa valutazione comparativa dell’interesse pubblico e privato. Tale competenza deve invece escludersi qualora l’istanza sia diretta, in realtà, a ottenere una modifica della zonizzazione urbanistica dell’area, risolvendosi in una variante allo strumento urbanistico generale, estranea all’ambito applicativo dell’istituto della deroga e soggetta alle diverse procedure e garanzie proprie della pianificazione urbanistica.

Ancorché la recente (e condivisibile) giurisprudenza evidenzi come sull’istanza presentata dall’interessato debba, in primo luogo, intervenire la delibera consiliare all’esito di una comparazione fra l’interesse privato alla realizzazione dell’intervento costruttivo e l’interesse pubblico al rispetto della pianificazione urbanistica, poiché la deroga allo strumento urbanistico rispetto alla quale il Consiglio comunale è necessariamente, e prioritariamente, chiamato ad esprimersi a mente dell’art. 14 cit., non può afferire alla modifica tout cort della destinazione urbanistica dell’area interessata prevista dagli strumenti di pianificazione, ma riguarda solo i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, di cui alle norme di attuazione dei citati strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché le destinazioni d’uso ammissibili (cfr. art. 14 cit., co. 3). Ne consegue che il Consiglio comunale debba previamente pronunciarsi sulla sussistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera solo a condizione che l’istanza non sia in realtà volta ad ottenere una modifica della zonizzazione (che è altro dalla mera “destinazione d’uso ammissibile”), esulando in tal caso l’ipotesi dall’ambito di applicazione dell’art. 14 cit. e rientrando in quello proprio della variante urbanistica.

Post di Daniele Iselle

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