Ius superveniens e istanza di permesso di costruire

29 Mag 2026
29 Maggio 2026

Il TAR Veneto rileva che non necessariamente l’introduzione di un nuovo strumento urbanistico impedisce il rilascio di un titolo edilizio illegittimamente denegato (con conseguente improcedibilità del ricorso): e infatti, l’obbligo per l’Ente di riesaminare la pratica consente anche eventualmente di disporre discrezionalmente una deroga al fine di recuperare l’originaria previsione urbanistica abrogata in base a cui era stata presentata l’istanza da rivalutare.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Vicinitas e onere della prova

29 Mag 2026
29 Maggio 2026

Ai fini della valutazione dell’ammissibilità del ricorso, il TAR Veneto ha ribadito che il requisito della vicinitas deve essere integrato da (almeno) un principio di prova relativamente all’interesse concreto che sostiene il giudizio, quale può essere una perizia che affermi l’incidenza negativa dell’intervento edilizio sulla proprietà del ricorrente.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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La legittimazione a ricorrere (e questioni di toponomastica)

29 Mag 2026
29 Maggio 2026

Nel caso di specie, il privato chiedeva al Comune di intitolare lo slargo ove abita ai suoi genitori; il Comune invece lo ribattezzava “Piazza Andrea Camilleri”.

In primo grado, il TAR Palermo rilevava il difetto di legittimazione attiva in capo al privato.

In grado d’appello, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che, nel processo amministrativo, la legittimazione attiva presuppone la titolarità di una posizione qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei consociati, sicché essa non può essere esclusa per il solo fatto che il ricorrente non abbia partecipato al procedimento amministrativo o non sia destinatario formale dell’atto impugnato, dovendosi invece verificare l’esistenza di un concreto e specifico collegamento tra il soggetto e l’effetto lesivo prodotto dall’esercizio del potere amministrativo. 

Laddove il giudice di primo grado dichiari erroneamente l’inammissibilità del ricorso sulla base di un palese travisamento dei presupposti della posizione qualificata e differenziata del ricorrente, ricorre un’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 105, co. 1 c.p.a.: tale nullità si configura anche quando la decisione di rito sia sorretta da una motivazione che si pone al di sotto del minimo costituzionale, imponendo così la rimessione della causa al giudice di primo grado.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Le autorizzazioni e certificazioni in materia di fuochi d’artificio

29 Mag 2026
29 Maggio 2026

Il TAR Catania ha affermato che la certificazione di idoneità pirotecnica prevista dall’art. 101 r.d. 635/1940 costituisce un titolo autonomo e distinto dalla licenza di polizia per fabbricare o accendere fuochi d’artificio, essendo finalizzata al solo accertamento della capacità tecnica dell’istante e non potendo essere subordinata a valutazioni di affidabilità personale, riservate al diverso procedimento autorizzatorio ex artt. 11 e 43 TULPS.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Legge nazionale e direttiva UE non self-executing

29 Mag 2026
29 Maggio 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che il giudice non può disapplicare la normativa nazionale in ipotesi contrastante con una direttiva UE priva di efficacia diretta, potendo invece attivare il sindacato accentrato di costituzionalità ex artt. 11 e 117 Cost.

Dopo la pronuncia della Corte costituzionale che abbia sancito la legittimità della legge nazionale, il giudice non può rimettere la questione alla Corte di giustizia dell’UE, perché in tal modo finirebbe per sottoporre a essa un sindacato sulla decisione della Corte costituzionale, in contrasto con i cd. controlimiti.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Impianti fotovoltaici: la Corte Costituzionale spiega che la P.A. non può disapplicare una legge regionale posteriore (più restrittiva circa i siti idonei) che appaia in contrasto con la legge statale anteriore (la decisione sulla costituzionalità spetta alla Corte)

28 Mag 2026
28 Maggio 2026

La Corte Costituzionale ha deciso un conflitto di attribuzioni che riguarda i rapporti tra lo Stato e la Regione Sardegna.

Nel Caso esaminato il MASE (Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica) aveva emesso un decreto in materia di VIA per un impianto fotovoltaico, applicando le disposizioni sulle aree idonee previste dal legislatore statale al comma 8 dell’articolo 20 del d.lgs. n. 199 del 2021: per fare questo il MASE aveva disapplicato la legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, che prevede aree non idonee in contrasto col d.lgs. n. 199 del 2021.

Il MASE aveva ritenuto che in caso di contrasto tra la legge statale anteriore e la legge regionale posteriore, la legge regionale sia illegittima costituzionalmente e possa essere disapplicata dalla P.A.

Il ricorrente sosteneva, invece, che la P.A. non possa disapplicare la legge regionale posteriore che ritenga illegittima per contrasto con la legge statale.

La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso, dicendo che: "Come già affermato da questa Corte nella più volte citata sentenza n. 26 del 2022, «[t]ali disposizioni delineano – dopo le modifiche dell’art. 127 Cost. operate dalla legge cost. n. 3 del  2001 – un modello di impugnativa delle leggi regionali basato su un loro controllo successivo, tale da non escluderne l’efficacia, e quindi l’applicazione, anche laddove esse vengano contestate e fintantoché questa Corte non ne abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale. Solo quest’ultima declaratoria comporta la cessazione dell’efficacia (art. 136 Cost.) della norma impugnata, che di conseguenza non potrà avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 30, terzo comma, della legge [n. 87 del 1953])».

E se la legge regionale in contrasto con quella statale fosse, invece, anteriore rispetto a quella statale?

Dice la Corte: "Il MASE, in applicazione dei principi in tema di successione delle leggi nel tempo, che impongono alle pubbliche amministrazioni di applicare la normativa vigente in ragione del criterio cronologico, non avrebbe dovuto disapplicare la legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, emanata successivamente al d.lgs. n. 199 del 2021".

Quindi, sviluppando il ragionamento, in base al criterio cronologico, se la legge regionale in contrasto con quella statale sia anteriore a quella statale, la P.A. deve applicare la legge statale posteriore e non quella regionale anteriore, al contrario di quello che accade nel caso in cui la legge regionale sia posteriore (in questo secondo caso, la legge regionale può essere costituzionalmente illegittima e la questione deve essere decisa dalla Corte Costituzionale).

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Sentenza Corte Costituzionale n. 88 del 2026

Le parziali difformità dal titolo edilizio

28 Mag 2026
28 Maggio 2026

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Sardegna, che individuava come parziali difformità rispetto al progetto quelle che non raggiungono i limiti fissati per le variazioni essenziali e, nel caso di modifiche della localizzazione dell’edificio all’interno del lotto urbanistico di pertinenza determinata a seguito di rotazione su qualunque asse o traslazione, le variazioni superiori al 50%.

La legge sarda, stabilendo che la difformità che non raggiunge i limiti quantitativi fissati per determinare l’essenzialità delle variazioni sia da considerare (ove non ricada nelle tolleranze costruttive) come parziale difformità, determina a priori l’esclusione dalla essenzialità di quelle variazioni che, per conformazione, strutturazione, destinazione o ubicazione, rendono un’opera sostanzialmente diversa da quella prevista dal titolo abilitativo. È stata quindi censurata l’esclusione ex lege, ossia a prescindere da qualsiasi apprezzamento concreto circa la loro effettiva incidenza, di quegli interventi edilizi che non raggiungono la soglia quantitativa indicata, ma che comunque, attraverso un apprezzamento in concreto, configurano variazioni essenziali.

L’operazione definitoria compiuta dal legislatore sardo non si pone solo in contrasto con quanto stabilito dall’art. 32, co. 1 d.P.R. 380/2001, ma ha altresì conseguenze sul regime cui sarebbero sottoposti gli interventi che non raggiungessero le suddette soglie quantitative.

È pur vero che a seguito delle modifiche introdotte dalla cd. riforma Salva casa (d.l. 69/2024, come convertito dalla l. 105/2024), tanto le parziali difformità quanto le variazioni essenziali sono assoggettate al regime dell’accertamento di conformità semplificato ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001. Tuttavia, le variazioni essenziali, da un lato, sono soggette al rilascio di un permesso di costruire (PdC) del tutto nuovo e autonomo, giacché caratterizzate da incompatibilità con il progetto edificatorio originario in base ai parametri ricavabili, in via esemplificativa, dall’art. 32 T.U. edilizia; dall’altro, continuano a essere assoggettate al più severo regime repressivo – proprio dell’assenza del titolo o della totale difformità dallo stesso – dell’obbligo di demolizione o rimozione (art. 31, co. 2 T.U. edilizia), a pena di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene e dell’area di sedime, e senza la possibilità di regolarizzare l’abuso, ove la sua rimozione arrecherebbe pregiudizio alla parte eseguita in conformità, con il pagamento di una sanzione pecuniaria (la cd. fiscalizzazione dell’abuso, prevista per la parziale difformità).

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il vincolo ferroviario

28 Mag 2026
28 Maggio 2026

Una legge della Regione Sardegna stabilisce che, nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti alla data del 24.05.2024, qualora l’intervento assicuri una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal d.lgs. 192/2005, certificata con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori e inferiori che racchiudono il volume riscaldato, non è computato nella determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura, fino ad un massimo di 30 cm rispetto alla misura reale; tale previsione si applica in deroga alle previsioni delle normative regionali e dei regolamenti edilizi comunali, nonché delle distanze minime tra edifici, delle distanze minime dai confini, delle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario e simili; le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale legge, nella sola parte in cui deroga espressamente e direttamente alla distanza minima di 30 metri prevista dalla disciplina statale, all’art. 49 d.P.R. 753/1980 e, di conseguenza, anche al successivo art. 60, in forza del quale la realizzazione di interventi edilizi che non rispettino tale distanza deve essere autorizzata dai competenti uffici caso per caso.

Tra le condizioni che gli uffici competenti devono valutare per concedere la deroga al vincolo ferroviario, un ruolo preminente è ricoperto da quella concernente il mantenimento della sicurezza. Condizione, questa, che richiede, innanzi tutto, la necessità di conservare adeguati spazi sui lati della ferrovia allo scopo di salvaguardare la possibilità di eseguire interventi di soccorso in linea in caso di incidenti ferroviari. Pertanto, la possibilità di derogare a tale distanza, pure prevista dalla normativa statale, deve sempre essere subordinata alla positiva valutazione che essa non comprometta in concreto la possibilità di eseguire agevolmente interventi di soccorso (sicurezza) o implementazioni del servizio pubblico in esercizio

Post di Alberto Antico – avvocato

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I requisiti di aero-illuminazione di cui al d.m. Sanità 5 luglio 1975

28 Mag 2026
28 Maggio 2026

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Sardegna, che ammetteva, ai fini dell’agibilità, deroghe di carattere generalizzato ai requisiti di aero-illuminazione di cui al d.m. Sanità 5 luglio 1975, riguardanti gli immobili esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale e quelli successivi a tale data e preesistenti a quella del 24.05.2024.

Le prescrizioni del citato decreto ministeriale hanno natura tecnica e fanno corpo unico con quanto disposto dall’art. 218 r.d. 1265/1934 (T.U. leggi sanitarie), che demanda al Ministro competente il potere di emanare «le istruzioni di massima», affinché i «regolamenti locali di igiene e sanità» assicurino, tra l’altro, che «nelle abitazioni: a) non vi sia difetto di aria e di luce».

Le richiamate prescrizioni, legate da un nesso evidente alla normativa primaria e dirette a specificarne, sul versante tecnico, i precetti generali, mirano, infatti, a salvaguardare la salubrità e l’abitabilità degli ambienti e sono dunque inscindibilmente connesse all’attuazione dell’art. 32 Cost. Pertanto, la disciplina dei requisiti igienico-sanitari di cui al d.m. cit. deve trovare omogenea applicazione sull’intero territorio nazionale.

La necessità del rispetto generalizzato delle riferite prescrizioni statali è del resto confermata dall’art. 10, co. 2 d.l. 76/2020, come convertito nella l. 120/2020: per poter sottrarre i locali di abitazione all’obbligo di rispetto dei requisiti prescritti dal d.m. 5 luglio 1975, non è sufficiente che l’immobile sia stato realizzato anteriormente alla data di entrata in vigore di tale decreto, ma è richiesto il concorso dell’ulteriore e più stringente condizione che il medesimo immobile sia ubicato nelle zone A o B di cui al d.m. 1444/1968 (o assimilabili).

Post di Alberto Antico – avvocato

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Quando la legge richiede il piano attuativo, per edificare occorre…il piano attuativo

28 Mag 2026
28 Maggio 2026

Il Consiglio di Stato offre chiarimenti sull’art. 41 -quinquies, comma 6,l. n. 1150/1942 il quale dispone che: “Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa”.

L'esigenza di un piano di lottizzazione, quale presupposto per il rilascio del permesso di costruire, si impone anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti e, quindi, anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già compromesse ed urbanizzate, che richiedano una necessaria pianificazione della maglia e perciò anche in caso di lotto intercluso o di altri casi analoghi di zona già edificata e urbanizzata (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 2 aprile 2020, n. 2228).

Per esempio, il fatto che la zona sia soggetta ad allagamenti o che il sistema fognario necessiti di qualche intervento è sufficiente per rendere necessario il piano attuativo: insomma sono limitati ed eccezionali i casi in cui il piano attuativo non serve.

Ci si potrebbe chiedere se il piano attuativo possa essere sostituito dal permesso di costruire convenzionato di cui all'art. 28 bis del DPR 380 del 2001.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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