Contributo erariale alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane per i servizi gestiti in forma associata

05 Giu 2026
5 Giugno 2026

Con il decreto del Direttore centrale per la finanza locale del Ministero dell’interno del 26 maggio 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 127 del 04.06.2026), è stata approvata la modalità di certificazione per l’assegnazione, nell’anno 2026, del contributo erariale alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane per i servizi gestiti in forma associata.

Il decreto è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-06-04&atto.codiceRedazionale=26A02760&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

La valutazione delle offerte tecniche

05 Giu 2026
5 Giugno 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce un apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica, tale da rendere detta valutazione insindacabile, salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità. Il sindacato del G.A. nel valutare la legittimità di valutazioni frutto di discrezionalità tecnica, è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo: dinanzi a una valutazione tecnica complessa, il G.A. ha pieno accesso al fatto e può  ripercorrere il ragionamento seguito dalla P.A. al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell’iter logico seguito dall’Autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’interpretazione del bando di gara

05 Giu 2026
5 Giugno 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, nell’interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c. Le regole di cui all’art. 1363 c.c. non sono affatto recessive rispetto a quelle dell’interpretazione letterale, con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell’atto. È necessario procedere al coordinamento delle varie clausole, prescritto dall’art. 1363 c.c., anche quando il senso letterale di una di esse non sia equivoco, posto che tale espressione, con il fondamentale criterio ermeneutico ad esso ispirato, va riferita all’intera formulazione della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, senza limitazione alla singola clausola.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Si possono modificare i punteggi dell’offerta tecnica, dopo aver valutato l’offerta economica?

05 Giu 2026
5 Giugno 2026

Il TAR Catania ha affermato l’illegittimità della rideterminazione in autotutela dei punteggi dell’offerta tecnica disposta dopo l’apertura e la valutazione delle offerte economiche, in quanto viola il principio di segretezza delle offerte economiche e compromette l’imparzialità della procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

È illegittima la rivalutazione delle offerte tecniche effettuata dopo l’apertura delle offerte economiche, salvo che le modifiche si risolvano in mere correzioni di errori materiali, ossia di inesattezze esecutive nella esternazione di una volontà già correttamente formata, e non in errori di valutazione che incidono sul processo genetico del giudizio tecnico della commissione. Affinché possa ricorrere un’ipotesi di errore materiale in senso tecnico-giuridico, occorre che la discrasia sia il frutto di una svista che determini una difformità tra la manifestazione della volontà esternata nell’atto e la volontà sostanziale dell’Autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come un errore palese secondo un criterio di normalità, ossia senza la necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo o interpretativo.

Il principio della segretezza delle offerte, fatti salvi i casi conclamati di errori materiali, deve operare in maniera piena, senza eccezioni di sorta, essendo posto a presidio della serenità e dell’imparzialità dell’attività valutativa della commissione aggiudicatrice, che non può essere oggetto di turbativa, neppure in astratto.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Digitalizzazione dei procedimenti a evidenza pubblica

05 Giu 2026
5 Giugno 2026

Il TAR Catania ha affermato che, in tema di digitalizzazione dei contratti pubblici, l’utilizzo di algoritmi e procedure automatizzate deve considerarsi strumentale e servente rispetto all’attività amministrativa e deve assicurare il rispetto dei limiti invalicabili, quali: a) la trasparenza algoritmica; b) la non esclusività della decisione algoritmica (human in the loop); c) la necessaria imputabilità della decisione e delle discendenti responsabilità all’organo amministrativo titolare del potere; d) la non discriminazione; e) la sindacabilità giurisdizionale; f) la tutela dei diritti fondamentali, ivi inclusi la protezione dei dati personali e il diritto di difesa. In difetto di tali garanzie, l’automazione si traduce in un illegittimo arretramento della P.A. rispetto ai propri doveri funzionali.

La Stazione appaltante non può limitare la propria responsabilità alla mera immissione dei dati iniziali nel sistema informatico, presumendo acriticamente la correttezza dell’intera procedura di calcolo svolta dal software utilizzato per lo svolgimento della procedura selettiva, senza alcuna possibilità di verificare i calcoli e di correggere eventuali errori, ove necessario, nella determinazione dei punteggi finali delle offerte tecniche, affidati fideisticamente all’automazione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Sulla disponibilità del bene al fine del rilascio del titolo

04 Giu 2026
4 Giugno 2026

Il TAR Veneto sottolinea che l’art. 11 T.U. Edilizia richiede la disponibilità del bene, al fine del rilascio del titolo edilizio, disponibilità che può trovare fonte sia in un rapporto reale, sia in uno obbligatorio, e finanche in una dichiarazione non puntualmente relativa all’istanza, ma che in essa sia sussumibile.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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L’ordinanza contingibile e urgente può essere spiccata avverso gli Enti sovraordinati al Comune?

04 Giu 2026
4 Giugno 2026

Nel caso di specie, un Comune ordinava in via contingibile e urgente di mettere in sicurezza l’edificio di un ex orfanotrofio all’IPAB proprietaria e all’Assessorato regionale cui compete la vigilanza sulle IPAB stesse.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato l’illegittimità dell’ordinanza adottata dal Sindaco ex art. 54 TUEL che sia rivolta a un ente pubblico sovraordinato ovvero che, una volta individuato il destinatario dell’obbligo nel soggetto titolare del diritto reale sul bene, venga reiterata nei confronti di soggetti diversi al fine di ottenerne l’adempimento, dovendo la P.A. procedere all’esecuzione in danno.

Il Comune avrebbe dovuto rivolgere all’Assessorato un’istanza volta a sollecitare l’adozione dei dovuti provvedimenti nell’esercizio del suo potere di vigilanza: in caso di diniego o di inerzia, avrebbe dovuto proporre rispettivamente un’azione di annullamento o un’azione avverso il silenzio-inadempimento innanzi al G.A.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Ordinanza del Comune contro la Regione e l’Agenzia del Demanio per opere edilizie abusive

04 Giu 2026
4 Giugno 2026

Segnaliamo una sentenza del TAR Veneto per la particolarità della questione, in quanto il Comune diffidava la Regione, quale ente gestore del demanio idrico, e l’Agenzia del Demanio a demolire opere edilizie abusive.

Sentenza TAR Veneto 96 del 2026

Stabilire se un intervento sia ristrutturazione o nuova costruzione influisce sul contributo di costruzione

04 Giu 2026
4 Giugno 2026

Il TAR ha esaminato il caso nel quale il ricorrente aveva presentato una SCIA, alternativa al permesso di costruire, per la realizzazione di un intervento edilizio consistente nella demolizione del preesistente edificio unifamiliare e di un corpo pertinenziale (per una volumetria complessiva di mc 687,17) con ricostruzione e ricomposizione dei volumi sullo stesso lotto, ma in area di sedime parzialmente diversa, con realizzazione di un nuovo edificio unifamiliare di mc 618,85.

Il Comune aveva ritenuto che si trattasse di una nuova costruzione e aveva chiesto il pagamento del relativo contributo, ma il TAR ha classificato l'intervento come ristrutturazione.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Finanza di progetto e incompatibilità con il diritto UE del regime della prelazione

04 Giu 2026
4 Giugno 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’incompatibilità con il diritto eurounitario, accertata dalla Corte di giustizia dell’UE (CGUE), del diritto di prelazione riconosciuto al promotore nelle procedure di finanza di progetto, non comporta l’automatica caducazione dell’intera procedura di gara, qualora il ricorso sia limitato alla contestazione degli atti applicativi della prelazione, dovendo il giudice rispettare i limiti oggettivi del thema decidendum determinati dalla domanda di parte, essendogli precluso verificare ex officio se possano eventualmente desumersi dalla sentenza della CGUE ulteriori profili di illegittimità degli atti di gara. Pertanto, l’annullamento deve essere circoscritto all’atto di aggiudicazione e agli atti prodromici, nella parte in cui attuano la prelazione, restando definitivamente consolidati gli atti di gara non impugnati, inclusa la precedente aggiudicazione al miglior offerente.

Si fa qui riferimento alla sent. CGUE, Sez. II, 05.02.2026, C-810/24, secondo cui l’art. 3, par. 1 dir. 2014/23/UE, in combinato disposto con l’art. 49 TFUE, con gli artt. 30 e 41, nonché con il considerando n. 68 di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale (com’era l’art. 183 d.lgs. 50/2016) che riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell’ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell’aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l’aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l’aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell’investimento atteso dall’aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

Nel giudizio amministrativo avente ad oggetto l’impugnazione di atti di gara fondati sul diritto di prelazione del promotore nella finanza di progetto, il giudice, pur essendo tenuto a dare applicazione alla pronuncia della CGUE che ne afferma l’incompatibilità con il diritto dell’UE, può disporre l’annullamento dei soli atti impugnati, nei limiti dei motivi di ricorso dedotti, in applicazione del principio della domanda e del correlato principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il contrasto di un atto amministrativo con il diritto eurounitario costituisce infatti motivo di annullabilità e non di nullità.

Il principio di effettività della tutela giurisdizionale di derivazione eurounitaria, anche in materia di appalti e concessioni, non osta all’applicazione del principio della domanda nel processo amministrativo, sicché il giudice deve assicurare un effetto utile alla domanda proposta, senza estendere d’ufficio il sindacato a profili ulteriori di illegittimità non dedotti dalle parti.

Post di Alberto Antico – avvocato

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