Nel giudizio di impugnazione dell’ordinanza di demolizione, il comproprietario non è una parte necessaria
Il Consiglio di Stato ha affermato l’inammissibilità della revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4 c.p.c., proposta oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, da parte di un comproprietario di un immobile oggetto di ordinanza di demolizione rimasto contumace nel giudizio d’appello, non potendo trovare applicazione la deroga al termine di decadenza per mancata conoscenza del processo a causa della nullità del ricorso o della sua notificazione, di cui all’art. 92, co. 4 c.p.a., in quanto egli non era parte necessaria del giudizio, a cui doveva essere notificato l’atto di appello da parte degli altri comproprietari, trattandosi di cause scindibili.
Il Consiglio ha altresì condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite e alla sanzione per lite temeraria ex art. 26, co. 2 c.p.a.
Post di Alberto Antico – avvocato

Commenti recenti