Con il d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 234 dell’08.10.2026), in vigore dal 23.10.2026, è stato approvato l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione.
Con il d.l. 8 ottobre 2026, n. 177 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 234 dell’08.10.2026), in vigore dal 09.10.2026, sono state approvate disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche. Tra le altre novelle, il d.l. cit. modifica in vari punti il codice dell’ambiente.
Il TAR Veneto ha affermato che, in vigenza dell’art. 20 d.lgs. 199/2021, qualora l’area ove si progetti un impianto fotovoltaico soddisfi i requisiti di idoneità indicati al comma 8, n. 2, lett. c-quater art. cit., il privato non deve dare corso all’asservimento previsto dall’art. 4, co. 2, lett. a l.r. Veneto 17/2022.
L’installazione degli impianti fotovoltaici (anche con moduli a terra) in aree considerate idonee dalla legge statale deve considerarsi sempre consentita, senza che possano rilevare limitazioni o restrizioni imposte da normative regionali, previgenti o successive.
I criteri introdotti dall’art. 4 l.r. cit. varranno esclusivamente nelle aree agricole diverse da quelle qualificate dal legislatore statale come “aree idonee di diritto”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Una sentenza del TAR Marche riassume i principi in materia di fiscalizzazione delle opere abusive.
L'articolo 34 del DPR 380 del 2001, in relazione alle opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA di cui all'articolo 23, comma 1, stabilisce che: "2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al triplo del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al triplo del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale".
Il TAR Marche ha escluso la fiscalizzazione nel caso in cui i manufatti siano stati qualificati come nuove costruzioni realizzate in assenza di permesso di costruire: la differenza è essenziale.
Nella parziale difformità esiste un titolo edilizio e l’abuso consiste nella realizzazione di una parte dell’opera in modo non conforme a quanto assentito. Nella nuova costruzione abusiva, invece, manca il titolo abilitativo per l’opera considerata nel suo complesso.
L’ordinanza di demolizione può essere legittimamente adottata senza che l’Amministrazione abbia previamente accertato se la demolizione possa arrecare danno alla parte conforme dell’edificio.
Il Consiglio di Stato ha ribadito che non compete all’Amministrazione valutare prima dell’ordine di demolizione l’applicabilità della sanzione sostitutiva. È il privato a dover dimostrare rigorosamente, nella fase esecutiva, che la rimozione dell’abuso pregiudicherebbe la parte conforme (Consiglio di Stato, sentenza n. 8507 del 2025).
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che al procedimento di VIA non si applica l’obbligo di preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 6, co. 10-bis d.lgs. 152/2006.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, una società ricorreva in giudizio sostenendo che, pur a fronte di un’unica condotta illecita – ossia l’esercizio non autorizzato di attività alberghiera – il Comune avrebbe disposto sia un provvedimento sanzionatorio per violazione degli artt. 32 e 33 l.r. Veneto 11/2013, sia un provvedimento di cessazione dell’attività ex art. 49, co. 8 l.r. cit. Il TAR Veneto ha respinto il ricorso. In realtà, la società commetteva due condotte illecite giuridicamente distinte, quali sono l’esercizio abusivo dell’attività alberghiera e la mancata ottemperanza all’ordine legittimo di sua cessazione da parte del Comune, cosicché non si pone in astratto il problema del rispetto del principio del ne bis in idem. La cessazione dell’attività alberghiera assume, in realtà, una funzione essenzialmente ripristinatoria dell’ordine giuridico violato, valendo ad eliminare la situazione illecita e non già a punire la gestione non autorizzata dell’attività alberghiera, quest’ultima assoggettata all’iniziale misura sanzionatoria pecuniaria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con il d.lgs. 25 settembre 2026, n. 176 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 233 del 07.10.2026), in vigore dal 22.10.2026, è stata data attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni. Si segnala in particolare l’art. 1 d.lgs. cit., che modifica il codice del consumo.
Con la l. 5 ottobre 2026, n. 175 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 233 del 07.10.2026), in vigore dall’08.10.2026, la Repubblica riconosce la seconda domenica di ottobre quale Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti.
Con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 settembre 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 233 del 07.10.2026), è stata dichiarata l’eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto il 2 giugno 2026, in particolare per le grandinate in Provincia di Rovigo.
Il Consiglio di Stato ha affermato che alla lex specialis di gara si applicano le norme sull’interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362-1371 c.c. e, fra queste, in via prioritaria, il criterio dell’interpretazione letterale, con la conseguenza che, ove la clausola disciplinante l’attribuzione del punteggio all’offerta economica definisca gli elementi di calcolo in termini di «rialzo percentuale dell’offerta», il punteggio deve essere attribuito sulla base della sola eccedenza rispetto alla base d’asta, e non dell’offerta nella sua globalità inclusiva della base d’asta. I chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso della procedura non possono modificare, integrare o innovare le previsioni della lex specialis, ma valgono unicamente a fornirne l’interpretazione, con la conseguenza che è inammissibile, e privo di effetto sull’attribuzione dei punteggi, il chiarimento che contraddica il tenore testuale della clausola di gara. Nelle concessioni di servizi, la verifica di anomalia dell’offerta, avendo ad oggetto dati di natura essenzialmente previsionale connessi all’accollo del rischio operativo in capo al concessionario, assume connotazioni ancora più discrezionali e flessibili rispetto a quella propria degli appalti, di talché il relativo giudizio è sindacabile in sede di legittimità soltanto per evidenti errori di fatto o macroscopica irragionevolezza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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