L’ANAS non è soggetta all’accesso civico generalizzato

14 Lug 2026
14 Luglio 2026

Il TAR Veneto ha affermato che ANAS s.p.a., come stazione appaltante, non è assoggettata all’accesso civico generalizzato, in quanto società partecipata al 100% da Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a., ossia da una società quotata ex art. 2, co. 1, lett. p d.lgs. 175/2016, e come tale esclusa dagli obblighi ostensivi, poiché l’art. 2-bis, co. 2, lett. b d.lgs. 33/2013 esonera dagli stessi le società quotate, nonché le società da esse partecipate.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il condono edilizio con cambio d’uso riguarda l’edificio e non la zona del piano regolatore

14 Lug 2026
14 Luglio 2026

Il TAR Veneto conferma che il condono edilizio, per quanto sani l’eventuale abusivo cambio d’uso dell’edificio realizzato o modificato, produce i suoi effetti solo sul piano edilizio, ma non determina la modifica urbanistica della destinazione di zona impressa all’intero immobile dalle disposizioni del piano regolatore sull'area nella quale si trova l'edificio.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Opere modeste e amovibili, in vincolo paesaggistico (a tutela dei gatti)

14 Lug 2026
14 Luglio 2026

Nel caso di specie, il Comune contestava al privato di aver installato senza titolo e in area soggetta a vincolo paesaggistico i seguenti manufatti: 1) casetta in legno appoggiata al suolo delle dimensioni di m 3,88 x 1,88 x h int. min/max m 1,88/2,24 utilizzata come “covile per felini”; 2) casetta in legno appoggiata al suolo delle dimensioni di m 2,02 x 2,04 x h int. min/max m 1,89/2,27 utilizzata come “covile per felini”; 3) box in lamiera metallica appoggiato al suolo delle dimensioni di m 1,38 x 0,78 x h int. min/max m 1,74/1,84 utilizzato come “deposito attrezzi”; 4) n. 7 casette da giardino in legno appoggiate al suolo delle dimensioni di circa m 1,30 x 1,20 x h int. m 1,50.

Il TAR Veneto ha annullato l’ordinanza di demolizione.

Le strutture descritte ai punti 1, 2 e 4 sono di modeste dimensioni e amovibili, pertanto inidonee a compromettere l’assetto del territorio, essendo destinate al ricovero di gatti, ossia animali di piccola taglia. Rientrano quindi nel regime dell’edilizia libera ex art. 6 d.P.R. 380/2001: cfr. il Glossario dell’attività edilizia libera di cui al d.m. 2 marzo 2018, All 1, n. 47 sui ricoveri per animali. Anche il fabbricato di cui al punto 3 poteva essere realizzato in edilizia libera: cfr. il successivo n. 48 del Glossario, sul ripostiglio per attrezzi.

Sotto il profilo paesaggistico, i manufatti non necessitavano di autorizzazione, ai sensi delle lettere A.12 e A.17 del d.P.R. 31/2017.

Per vero, le strutture edilizie in commentano erano anche realizzate sul suolo comunale, tanto è vero che il Comune citava l’art. 35 d.P.R. 380/2001, senza però contestare specificamente la realizzazione sine titulo in area pubblica.

Il TAR ha osservato che la realizzazione delle opere in argomento su un’area di proprietà del Comune non assumeva rilievo, in quanto la criticità, nella prospettiva della P.A., così come cristallizzata nella diffida a demolire, era data dall’assenza dei titoli abilitativi e nella supposta necessità dell’autorizzazione paesaggistica. In altri termini, il Comune non ha fatto in modo che venisse ritualmente in gioco il titolo in base al quale il privato ha la disponibilità dell’area ove svolge la propria attività a beneficio dei felini da circa un decennio.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Opere soggette a CILA, aree demaniali e vincolo paesaggistico

14 Lug 2026
14 Luglio 2026

Nel caso di specie, il Comune contestava al privato di aver modifica il distributivo interno di un edificio di proprietà comunale, mediante installazione di partizioni in legno di altezza pari a circa m 2,76, in assenza di CILA e in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico.

Il TAR Veneto ha annullato l’ordinanza di demolizione.

L’intervento, che “certamente” (sic) non ha alcun riflesso dal punto di vista paesaggistico, sarebbe stato assentibile mediante CILA ex art. 6-bis d.P.R. 380/2001 e, quindi, è sottratto alla disciplina repressiva di cui all’art. 35 d.P.R. 380/2001 (applicabile agli “interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici”).

Post di Alberto Antico – avvocato

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Novelle al decreto che istituisce l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

14 Lug 2026
14 Luglio 2026

Con il d.lgs. 18 giugno 2026, n. 123 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 157 del 09.07.2026), in vigore dal 24.07.2026, sono state approvate disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 20/2024, recante l’istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Il decreto è consultabile al link:
https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio/home?dataPubblicazioneGazzetta=2026-07-09&numeroGazzetta=157.

Post di Alberto Antico – avvocato

Fiscalizzazione: si può contestare la valutazione della Agenzia delle Entrate?

13 Lug 2026
13 Luglio 2026

Art. 34, comma 2, del DPR 380/2001 prevede per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire un istituto, che di fatto finisce per essere una specie di sanatoria, comunemente noto come "fiscalizzazione".

Esso stabilisce che: "2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al triplo del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al triplo del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale".

Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni dell'Agenzia del territorio, derivanti dall’esercizio di discrezionalità tecnica, soltanto laddove esse risultino contraddistinte da manifesta illogicità o erroneità dell’azione amministrativa.

In un caso esaminato dal TAR Veneto, il tribunale ha affermato che, in sede giurisdizionale, secondo i noti criteri che determinano l’estensione del sindacato sulla discrezionalità tecnica, non si deve stabilire se quella cui è giunta l'Agenzia sia l’unica soluzione possibile, stante il carattere elastico e opinabile dei parametri utilizzati (sicché non esiste un unico risultato esatto), ma l’intrinseca attendibilità tecnica di quella soluzione.

Il TAR ha ritenuto irrilevante il fatto che l'Agenzia non abbia effettuato un sopralluogo per visionare il fabbricato.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Il potere regionale di annullamento del PdC

13 Lug 2026
13 Luglio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che il potere regionale di annullamento del permesso di costruire (PdC), previsto dall’art. 39 d.P.R. 380/2001, costituisce una forma speciale di autotutela riconducibile all’art. 21-nonies l. 241/1990, con la peculiarità del diverso termine, tuttora decennale, di decadenza, oltre che dell’alterità tra soggetto che ha adottato il provvedimento di primo grado e quello che ha il potere di agire in autotutela. Ne consegue che l’annullamento regionale del titolo edilizio presuppone non solo l’esigenza di ripristinare la legalità violata, ma anche la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, da comparare con l’affidamento maturato dal privato destinatario e da terzi. Tale comparazione deve risultare nella motivazione, e in misura maggiore allorquando l’autotutela regionale intervenga a distanza di molto tempo dal rilascio del titolo abilitativo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’aliquota minima del costo di costruzione

13 Lug 2026
13 Luglio 2026

Nel caso di specie, di fronte a una richiesta di conguaglio del contributo di costruzione da parte del Comune, il privato sosteneva che l’aliquota minima del 5% del costo di costruzione operante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 64/2020 non poteva essergli applicata, in quanto la domanda di permesso di costruire (PdC) e la determinazione del costo di costruzione dovuto sono ad essa antecedenti.

Il TAR Veneto ha dissentito dal privato.

Il PdC era stato rilasciato in data successiva all’entrata in vigore del d.P.R. 380/2001, sicché tale normativa (ivi compreso l’art. 16, co. 9) era pienamente efficace e operativa.

Le pronunce di incostituzionalità spiegano i loro effetti rispetto a tutti i rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti e non esauriti. Per rapporti “esauriti”, non incisi dalla pronuncia di illegittimità costituzionale, devono intendersi unicamente quelli che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale.

Nel caso di specie, all’epoca del pronunciamento della Corte costituzionale non era ancora decorso il termine di prescrizione per l’esercizio del diritto di credito del Comune rispetto al titolare del PdC, sicché non si è in presenza di un rapporto esaurito.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Richiesta di conguaglio del contributo di costruzione

13 Lug 2026
13 Luglio 2026

Il TAR Veneto ha affermato che la raccomandata del Comune, in cui si preannunci la possibilità di una rideterminazione del contributo di costruzione, ha un effetto interruttivo dei termini prescrizionali.
Inoltre, il pagamento del contributo di costruzione costituisce un’obbligazione propter rem, posta a carico dei titolari del titolo edilizio e dei loro successori e aventi causa.
Soggetto passivo dell’obbligazione non è soltanto colui che ha presentato la domanda di rilascio del titolo edilizio ma lo sono, anche, in via solidale, coloro che acquisiscono diritti reali sul bene immobile cui il titolo stesso si riferisce. Tale obbligazione si trasferisce automaticamente con la proprietà del bene e deve essere adempiuta dal nuovo proprietario.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La precettazione dei lavoratori in sciopero nei servizi pubblici essenziali

13 Lug 2026
13 Luglio 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, l’esercizio del potere di precettazione, in assenza della segnalazione della commissione di garanzia, richiede la puntuale ed esplicita indicazione di specifiche ragioni di necessità e urgenza ai sensi dell’art. 8 l. 146/1990, distinte dal presupposto sostanziale del fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona.

Nel sistema delineato dalla l. 146/1990, la valutazione ordinaria dei presupposti dello sciopero e delle misure di contemperamento compete alla commissione di garanzia, mentre l’intervento ministeriale in via officiosa costituisce un rimedio eccezionale e non può risolversi in una sovrapposizione valutativa rispetto alle determinazioni della commissione, in assenza di fatti sopravvenuti idonei a integrare esigenze straordinarie. Il presupposto del fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati richiede un quid pluris rispetto al fisiologico disagio derivante dallo sciopero nei servizi di trasporto, pertanto disservizi ordinari quali cancellazioni, ritardi e difficoltà organizzative non integrano, di per sé, circostanze eccezionali idonee a giustificare la compressione del diritto di sciopero.

È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso un’ordinanza di precettazione che abbia esaurito i propri effetti già nella giornata in cui si è tenuto il proclamato sciopero e, dunque, antecedentemente alla proposizione del ricorso: non è sufficiente, a tal fine, una mera finalità general-preventiva o di deterrenza (nella specie, impedire illegittime compromissioni del diritto di sciopero), risolvendosi l’azione in un’inammissibile richiesta di sindacato su poteri non ancora esercitati.

Post di Alberto Antico – avvocato

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