La verifica di anomalia dell’offerta

17 Lug 2026
17 Luglio 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ex artt. 108 e 110 d.lgs. 36/2023 ha per oggetto un giudizio globale e sintetico sull’attendibilità e sulla sostenibilità complessiva della proposta contrattuale, e non la caccia a singole e specifiche inesattezze nelle voci di costo. Le contestazioni dei concorrenti che si risolvono in una lettura parcellizzata e atomistica dei singoli elementi non sono idonee a scalfire la valutazione della P.A., sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o macroscopica erroneità fattuale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Precedenti risoluzioni contrattuali per grave inadempimento del concorrente a una pubblica gara

17 Lug 2026
17 Luglio 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, ai sensi dell’art. 96, co. 10, lett. c, n. 3 d.lgs. 36/2023, le cause di esclusione non automatica derivanti da risoluzioni contrattuali per grave inadempimento hanno rilevanza per tre anni decorrenti dalla “commissione del fatto”, la quale coincide con la data di adozione del provvedimento risolutorio formale. Per espressa disposizione del successivo comma 11, l’eventuale impugnazione giurisdizionale del provvedimento di risoluzione non rileva ai fini della decorrenza del triennio, restando del tutto ininfluente la data della successiva sentenza di conferma della legittimità dell’atto. La ratio della norma risiede nell’esigenza di evitare che l’utilizzo strumentale dei rimedi processuali sottragga indefinitamente il fatto pregresso alla valutazione delle stazioni appaltanti. Decorso il triennio dall’atto risolutorio, l’operatore economico non è più tenuto a dichiarare la vicenda nel DGUE.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Elenco ANAC dei soggetti aggregatori

17 Lug 2026
17 Luglio 2026

Con la delibera n. 241 del 24 giugno 2026 (di cui al comunicato in G.U., Serie generale n. 160 del 13.07.2026), l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha curato l’iscrizione e l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti aggregatori, di cui all’art. 9, co. 2 d.l. 66/2014, come convertito nella l. 89/2014.

La delibera è consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-241-del-24-giugno-2026.

Post di Alberto Antico – avvocato

Gli operatori economici devono attenersi alle modalità di formulazione dell’offerta economica prevista dal bando di gara

17 Lug 2026
17 Luglio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, nelle procedure di evidenza pubblica, la clausola della lex specialis che richiede, a pena di esclusione, una specifica modalità di formulazione dell’offerta vincola in modo cogente i concorrenti e la stazione appaltante, sicché la sua violazione comporta l’automatica esclusione e non può essere superata in base ai principi del risultato o del favor partecipationis, né mediante interpretazioni integrative in assenza di ambiguità del dato letterale.

È legittima l’esclusione dell’operatore economico che indichi l’offerta economica in valore assoluto anziché mediante ribasso percentuale, quando la lex specialis prescriva tale modalità a pena di esclusione, non essendo le due forme equivalenti, né potendo il ribasso essere ricostruito tramite operazioni matematiche.

La modalità di espressione dell’offerta economica prescritta dalla lex specialis integra un vincolo contenutistico essenziale, sicché l’offerta che non rispetti tali modalità deve considerarsi inefficace ai fini della partecipazione alla gara, analogamente all’accettazione resa in forma diversa da quella richiesta dal proponente, ai sensi dell’art. 1326, co. 3 c.c.

Il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10, co. 2 d.lgs. 36/2023 riguarda le condizioni soggettive di partecipazione e non si estende alle prescrizioni della lex specialis relative alle modalità di presentazione dell’offerta, rispetto alle quali la stazione appaltante può imporre vincoli formali anche a pena di esclusione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il rito super-accelerato in materia di oscuramento delle offerte di gara

17 Lug 2026
17 Luglio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, in merito all’azione ex art. 36, co. 4 d.lgs. 36/2023, proposta contro il diniego di oscuramento dell’offerta tecnica e/o economica, l’appello è inammissibile ove, all’esito della sentenza di primo grado, sia intervenuta l’ostensione, non essendo più ravvisabile l’interesse alla decisione, né potendosi applicare il disposto dell’art. 34, co. 3 c.p.a. sull’accertamento dell’illegittimità del provvedimento pur quando non ne risulti più utile l’annullamento, riferibile alla sola azione d’annullamento, cui è estranea quella in materia d’accesso. Detto accertamento risulta vieppiù precluso in ragione del rito super-accelerato che disciplina detto giudizio, che si giustifica in quanto la decisione debba vertere sull’ammissibilità o no dell’oscuramento, a salvaguardia dei contrapposti interessi, sino a quando l’ostensione non sia avvenuta, avuto riguardo alla necessità della tempestiva pubblicazione degli atti di gara.

In questi casi, non è precluso alla parte proporre un’azione risarcitoria, stante l’autonomia di detta azione, proponibile anche in assenza di una sentenza di annullamento e/o di accertamento dell’illegittimità dell’atto ex art. 30 c.p.a., potendo l’accertamento della dedotta illegittimità, in grado di integrare l’ingiustizia del danno ex art. 2043 c.c. e quindi uno degli elementi costitutivi della responsabilità della P.A., intervenire direttamente nell’ambito del giudizio risarcitorio.

La dichiarazione motivata e comprovata circa l’esistenza di un segreto commerciale, da parte del concorrente in una gara di appalto, deve fare riferimento agli specifici caratteri di cui all’art. 98 d.lgs. 30/2005, cd. codice della proprietà industriale, il quale richiede che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico-industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate, non potendo l’operatore limitarsi a una mera indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell’offerta. Detto onere deve essere assolto dall’offerente direttamente nell’istanza, non essendo applicabile né il soccorso istruttorio, né il disposto dell’art. 10-bis l. 241/1990, in ragione della disciplina speciale e accelerata che regola la sub-procedura in questione, finalizzata alla tempestiva pubblicazione degli atti di gara.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Diniego di autorizzazione paesaggistica ex art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42 del 2004: entro i 45 giorni non basta comunicare il preavviso di rigetto

16 Lug 2026
16 Luglio 2026

L'art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che: 

"8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

Il TAR Veneto ha precisato che entro i 45 giorni il Soprintendente deve emanare il parere negativo (che va comunicato anche al Comune. che deve poi provvedere) e non è sufficiente che comunichi il preavviso di diniego di cui all'articolo 10-bis della legge 142/1990.

Ricordiamo che l'articolo 10 bis citato prevede, tra l'altro, che: "La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo".

Quindi, in concreto, il termine di 45 giorni può allungarsi fino a 55 giorni, se gli interessati non presentano osservazioni oppure se le presentano il 10° giorno.

L'art. 146, comma 9, del d.lgs. n. 42 del 2004 aggiunge che:

"9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione".

Quindi, se il parere non viene emesso dalla Soprintendenza, il Comune provvede autonomamente sulla autorizzazione paesaggistica: qui non si capisce bene come si coordinino il termine di 45 giorni e quello di 60, ma sembra di capire che il Comune, prima di provvedere autonomamente, debba aspettare che sia trascorso il termine di 60 giorni.

E se la Soprintendenza emette il parere in ritardo? La giurisprudenza afferma che esso perde il carattere di vincolatività per il Comune, che può decidere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica in modo difforme da esso, però motivando.

In un altro post vedremo cosa significa questo in concreto.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato 

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Cosa significa in concreto che il parere tardivo della Soprintendenza sulla domanda di autorizzazione paesaggistica non è vincolante per il Comune?

16 Lug 2026
16 Luglio 2026

L'art. 146, comma 9, d.lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che:

"9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione".

Quindi tale disposizione stabilisce che nel caso di silenzio da parte della Soprintendenza la responsabilità di decidere sulla autorizzazione paesaggistica passa al Comune.

La giurisprudenza ha chiarito che questa responsabilità spetta al Comune anche nel caso in cui la Soprintendenza emetta il parere in ritardo, oltre i 60 giorni.

Ma in quest'ultimo caso cosa significa in concreto che la responsabilità spetta al Comune? Il TAR ha chiarito che significa che il Comune non può adeguarsi supinamente al parere tardivo della Soprintendenza e, quindi, rilasciare o negare la autorizzazione paesaggistica solo perchè così ha detto (in ritardo) la Soprintendenza, ma deve in ogni caso motivare perchè si adegua o non si adegua al parere tardivo della Soprintendenza.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato 

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Accesso agli atti defensionale e nome del soggetto autore di una segnalazione alle Forze dell’ordine

16 Lug 2026
16 Luglio 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che il diritto di accesso defensionale, ai sensi dell’art. 24, co. 7 l. 241/1990, non consente l’ostensione del nominativo dell’autore di una segnalazione alle Forze dell’ordine sulla base del mero intento, genericamente prospettato, di intraprendere azioni legali nei suoi confronti. L’accesso ai dati identificativi del segnalante presuppone, infatti, la dimostrazione concreta del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la posizione giuridica che l’istante intende tutelare. In tale valutazione la P.A. deve altresì considerare le esigenze di riservatezza del controinteressato e verificare che la richiesta non sia sorretta da finalità meramente ritorsive.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il cd. divieto di pantouflage

16 Lug 2026
16 Luglio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, in tema di incompatibilità successive nelle PP.AA. e nelle Autorità indipendenti (cd. pantouflage o sliding doors), l’art. 3, co. 3-bis d.l. 25/2025, come convertito dalla l. 69/2025, ha natura eccezionale e di stretta interpretazione e si applica: a) sotto il profilo soggettivo, a tutti i componenti di organi collegiali che assumano determinazioni obbligatorie ed autoritative, ivi compresi i pareri vincolanti, con effetti nei confronti di soggetti privati determinati; b) sotto il profilo oggettivo, alle determinazioni individuali, con esclusione degli atti regolamentari o amministrativi generali.

In assenza di un’espressa attribuzione normativa, la vigilanza e il potere sanzionatorio spettano all’ANAC.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Risarcimento del danno da violazione del diritto dell’UE

16 Lug 2026
16 Luglio 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che la domanda risarcitoria rivolta alla P.A. e relativa a danni asseritamente derivanti dalla violazione del diritto dell’UE, conseguente dall’adozione o al mantenimento di norme in contrasto con il diritto euro-unitario, va qualificata quale domanda risarcitoria nei confronti dello Stato legislatore. Su tale domanda non sussiste la giurisdizione del G.A., ma quella del G.O.

In questi casi, si rientra nello schema di responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege sussumibile nell’area della responsabilità contrattuale, restando assoggettata la pretesa risarcitoria all’ordinario termine decennale di prescrizione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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