L’inibitoria tardiva della SCIA è inefficace (non solo illegittima)

25 Feb 2026
25 Febbraio 2026

Il T.A.R. Lazio ha statuito che, ai sensi dell’art. 2, c. 8 bis della l. n. 241/1990, l’inibitoria tardiva di una SCIA è inefficace ex lege, senza la necessità, per il privato, di adire il T.A.R. per far accertare tale improduttività di effetti. Il Collegio, infatti, con ampia ed articolata motivazione, illustra le ragioni giuridiche che militano in favore di tale conclusione. Ovviamente, rimane salvo il potere di inibitoria d’ufficio, ex art. 21 nonies della l. n. 241/1990, ricorrendone i presupposti di legge.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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La SCIA in sanatoria

25 Feb 2026
25 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’abuso edilizio per mancanza del permesso di costruire (PdC) non può essere sanato tramite la presentazione di una SCIA, sia perché non è possibile legittimare ex post con SCIA ciò che ex ante richiede il PdC, sia perché l’utilizzo della SCIA quale modalità di legittimazione postuma degli interventi edilizi è stata introdotta solo con la cd. riforma Salva casa (d.l. 69/2024, come convertito dalla l. 105/2024), che l’ha disciplinata nell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 nei casi di interventi edilizi in assenza o in difformità dalla SCIA nelle ipotesi di cui al successivo art. 37.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Risarcimento dell’asserito danno da inibitoria di una SCIA edilizia

25 Feb 2026
25 Febbraio 2026

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in tema di responsabilità civile della P.A. ex art. 2043 c.c., ai fini del risarcimento del danno da lesione dell’affidamento incolpevole, è necessaria la sussistenza di una situazione soggettiva di vantaggio consolidatasi in capo al privato che sia meritevole di tutela secondo i canoni della correttezza e buona fede.

Nel caso di specie, si è escluso ogni danno in capo al privato che aveva eseguito lavori edilizi non contemplati nella SCIA depositata, comportando la distruzione di un corso d’acqua pubblico senza il necessario nulla osta idraulico, ai sensi del r.d. 523/1904.

Il potere inibitorio del Comune in ordine a una SCIA, una volta decorso il termine perentorio per gli interventi ordinari di controllo (divieto di prosecuzione o rimozione degli effetti dannosi dell’attività), può essere legittimamente esercitato ai sensi dell’art. 19, co. 4 l. 241/1990, qualora sussistano le condizioni previste dal successivo art. 21-nonies. Il provvedimento di inefficacia della SCIA adottato entro il termine di legge previsto da quest’ultima norma è legittimo, precludendo ogni pretesa risarcitoria del privato per carenza di antigiuridicità della condotta pubblica.

Post di Alberto Antico – avvocato

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I termini per l’inibitoria della SCIA non si possono sospendere, né interrompere

25 Feb 2026
25 Febbraio 2026

Il TAR Veneto ha affermato che la disciplina della SCIA non tollera alcun tipo di parentesi procedimentali produttive di sospensione o interruzione del termine assegnato dalla legge per provvedere, neppure per l’acquisizione dei pareri interni degli uffici competenti.

Per l’effetto, decorso il termine di 60 o 30 giorni per l’esercizio del potere inibitorio, il Comune conserva il potere di controllo sulla sussistenza dei presupposti per la SCIA, a condizione che proceda nelle forme dell’autotutela previste dall’art. 21-nonies l. 241/1990, vale a dire previo avviso di avvio del procedimento e con valutazione comparativa fra interesse pubblico e privato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Non si può chiedere al G.A. in via diretta l’annullamento di una SCIA

25 Feb 2026
25 Febbraio 2026

Il TAR Veneto ha ricordato che è pacificamente inammissibile il gravame volto ad ottenere l’annullamento e/o la declaratoria di illegittimità della SCIA, anche commerciale: ai sensi dell’art. 19, co. 6-ter l. 241/1990, l’istituto in questione non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile da parte dei terzi.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Misure di prevenzione: confisca dell’immobile adibito ad abitazione familiare

24 Feb 2026
24 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che la deroga al vigente sistema della prevenzione, attraverso la sostituzione della confisca della casa familiare con misure patrimoniali di contenuto equivalente (un esborso di danaro o la confisca di un altro bene), attiene alla fase della determinazione e individuazione della misura preventiva, quindi a un momento antecedente a quello dell’esecuzione dello sgombero.

Il diritto all’abitazione si atteggia in modo molto diverso nel quadro della Costituzione italiana rispetto a come viene affermato dalla CEDU, dove viene in rilievo anche la libertà negativa di scelta del proprio domicilio, con il riflesso della necessaria salvaguardia della vita privata e familiare dell’individuo, ove ingiustamente colpito da misure interferenti illegittime.

L’art. 47, co. 2, ult. periodo d.lgs. 159/2011 non lascia adito a dubbi ermeneutici nello statuire che “anche prima dell’adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell’articolo 823 del codice civile”, sicché ogni altra eventualità è rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e non vale ad interferire con il necessario decorso delle operazioni di sgombero dell’immobile e di apprensione del suo possesso da parte dell’Agenzia.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Decreto energia 2026

24 Feb 2026
24 Febbraio 2026

Con il d.l. 20 febbraio 2026, n. 21 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 42 del 20.02.2026), sono state approvate misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico.

Il decreto è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-02-20&atto.codiceRedazionale=26G00041&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

Regolamento per l’individuazione dei Comuni montani

24 Feb 2026
24 Febbraio 2026

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 18.02.2026, ha assunto la deliberazione motivata ai sensi dell’art. 3, co. 3 d.lgs. 281/1997 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 42 del 20.02.2026) di autorizzazione all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il Regolamento recante i criteri per la classificazione dei Comuni montani.

La deliberazione è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-02-20&atto.codiceRedazionale=26A00894&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

L’accesso agli atti … impossibile

24 Feb 2026
24 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, dal combinato disposto dell’art. 22, co. 1, lett. d e dell’art. 25, co. 2 l. 241/1990, il diritto di accesso è configurabile soltanto ove l’istanza abbia a oggetto documenti venuti ad esistenza che si trovino nell’effettiva disponibilità della P.A., altrimenti versandosi in un caso di cd. accesso impossibile, in ragione di un fattore radicalmente ostativo, da un lato, all’accoglimento dell’istanza rivolta dal privato alla P.A. e, dall’altro, all’esecuzione dell’ordine di esibizione impartito dal giudice, anche alla luce del principio generale di inesigibilità per cui ad impossibilia nemo tenetur. Alcun diritto di accesso può pertanto azionarsi quando l’esistenza dei documenti sia supposta, ipotetica, solo eventuale, o ancora di là da venire.

L’esistenza (o la detenzione) del documento oggetto dell’actio ad exibendum è elemento costitutivo del diritto di accesso ex art. 2697, co. 1 c.c. Pertanto la relativa dimostrazione grava sulla parte che intenda far valere il diritto, la quale può assolvervi anche attraverso presunzioni, ovvero in via indiziaria, ma non tramite mere supposizioni, semplici illazioni o astratte congetture; ciò anche in applicazione del canone pretorio sull’onere della prova fondato sulla vicinanza della prova e sull’impossibilità di prova negativa.

L’istanza di accesso deve essere rivolta alla P.A. che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, sicché è di norma sufficiente che l’ente intimato dichiari di non detenere il documento, assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione. Al cospetto di una dichiarazione espressa della P.A. di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l’accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Quando una strada è pubblica? E chi deve curarne la manutenzione?

24 Feb 2026
24 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, affinché un’area assuma la natura di strada pubblica, non basta né che vi si esplichi di fatto il transito del pubblico (con la sua concreta, effettiva e attuale destinazione al pubblico transito e la occupazione sine titulo dell’area da parte della P.A.), né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica, né l’intervento di atti di riconoscimento da parte della P.A. medesima circa la funzione da essa assolta, ma è necessario che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale in base a un atto o a un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.) idoneo a trasferire il dominio.

L’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione dell’uso pubblico, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte di una collettività mediante un’azione negatoria di servitù.

L’onere manutentivo delle strade private grava, ordinariamente, sui proprietari delle medesime, i quali sono anche responsabili dei danni potenzialmente derivanti agli utenti dal loro cattivo stato di conservazione. La responsabilità per i danni derivanti dalla mancata manutenzione di strade vicinali private non può gravare sul Comune, atteso che i compiti di vigilanza e polizia, come il potere di disporre l’esecuzione di opere di ripristino a spese degli interessati, che ad essa competono su dette strade, non comportano anche l’obbligo di provvedere alla manutenzione, facente carico esclusivamente ai proprietari interessati.

Nel caso di specie, il Comune emanava un’ordinanza contingibile e urgente di messa in sicurezza degli alberi presenti a bordo di una strada (privata ma a uso pubblico) con diffida all’ottemperanza, nei confronti dei proprietari frontisti dei relativi tratti di strada compromessi e addebito, a carico degli stessi, delle spese relative agli interventi effettuati dal Comune stesso. Il Consiglio ha precisato che, anche a ritenere che l’ordinario onere manutentivo a carico del proprietario della strada sconti, in caso di uso pubblico della stessa, un correlato dovere della P.A. di concorrere alle spese di manutenzione della stessa, nondimeno il particolare ruolo svolto dalle alberature, la cui condizione giuridica e di fatto non era stata adeguatamente censurata dai privati, non consentiva di superare l’addebito.

Post di Alberto Antico – avvocato

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