29 Luglio 2026
Il Consiglio di Stato ha affermato che nel procedimento disciplinato dall’art. 22 d.lgs. 117/2017, cd. codice del terzo settore (CTS), finalizzato all’acquisto della personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), il relativo Ufficio è chiamato a svolgere una verifica di regolarità formale della documentazione depositata dal notaio e non può negare l’iscrizione sulla base di autonome valutazioni discrezionali concernenti l’opportunità, la meritevolezza sociale o la presunta idoneità dell’ente al perseguimento delle proprie finalità statutarie. È pertanto illegittimo il diniego di iscrizione fondato su ragioni di merito estranee ai controlli attribuiti alla P.A. dalla citata disciplina. Come ricavabile dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9 del 21.04.2022, il procedimento semplificato introdotto ex art. 22 cit. si fonda sulla preventiva verifica notarile della sussistenza dei requisiti sostanziali per la costituzione dell’ente e per il conseguimento della personalità giuridica, mentre all’Ufficio RUNTS compete esclusivamente il controllo della regolarità formale della documentazione prodotta.
È illegittimo il diniego di iscrizione nel RUNTS che si limiti a richiamare precedenti valutazioni negative formulate con riferimento a una denominazione successivamente modificata e senza considerare la sopravvenuta eliminazione dell’elemento statutario ritenuto ostativo al riconoscimento della personalità giuridica. Nel caso di specie, la precedente istruttoria aveva individuato nella denominazione della fondazione richiamante il nominativo di un femminicida l’elemento essenziale dal quale derivava il giudizio negativo della P.A.: la successiva modifica della stessa imponeva una nuova ed effettiva valutazione della domanda, proposta ai sensi dell’art. 22 cit., tanto più che con la modifica statutaria era stato portato a tre il numero minimo dei componenti del consiglio di amministrazione della fondazione.
L’istanza di iscrizione nel RUNTS ex art. 22 cit. introduce un procedimento autonomo e distinto rispetto a quello di riconoscimento della personalità giuridica disciplinato dal d.P.R. 361/2000: ne consegue che il precedente diniego di iscrizione nel registro delle persone giuridiche non rende inammissibile l’impugnazione del successivo diniego opposto nell’ambito del procedimento RUNTS, trattandosi di procedimenti sorretti da differenti presupposti normativi e da differenti regole istruttorie.
Ai fini dell’acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione nel RUNTS, la verifica della consistenza patrimoniale della fondazione deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti dal comma 4 dell’art. 22 cit., che richiede la disponibilità di un patrimonio non inferiore a 30.000 euro, non potendo la P.A. opporre requisiti ulteriori estranei alla disciplina speciale del CTS.
Non sussiste il vizio di omessa pronuncia qualora la decisione del giudice di primo grado, pur senza esaminare espressamente ogni singola censura, risulti incompatibile con la fondatezza della questione dedotta, emergendo dal complessivo percorso motivazionale una decisione implicita di rigetto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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