Il Piano Economico Finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti deve prevedere la integrale copertura dei costi

19 Giu 2026
19 Giugno 2026

Una societĂ  pubblica che gestisce il servizio di gestione dei rifiuti ha impugnato la deliberazione di un consiglio comunale che non prevedeva l'integrale copertura dei costi del servizio.

Il TAR ha accolto il ricorso per violazione dell’art. 117 T.u.e.l.co 1, “Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti: a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio; d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato”.

La norma impone agli enti locali, senza alcuna eccezione, l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione si che i costi del servizio devono essere integralmente coperti con le tariffe della T.a.r.i. a carico dei cittadini.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Enti locali, società in house, rimodulazione in peius delle tariffe incentivanti per l’energia solare

19 Giu 2026
19 Giugno 2026

L’art. 22-bis d.l. 133/2014, come convertito dalla l. 164/2014 ss.mm.ii., prevede l’inapplicabilità, solo in favore di impianti fotovoltaici di titolarità di enti locali o scuole, della disciplina della rimodulazione in peius della tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta da fonte solare, dettata dall’art. 26 d.l. 91/2014, come convertito dalla l. 116/2014 ss.mm.ii.

Il Consiglio di Stato dubitava della costituzionalitĂ  della norma, nella parte in cui non include, tra i beneficiari della deroga alla rimodulazione, anche gli impianti i cui soggetti responsabili siano societĂ  in house costituite da enti locali.

La Corte costituzionale ha invece dichiarato l’art. 22-bis cit. compatibile con la Costituzione.

Nonostante taluni ambiti nei quali il legislatore ha scelto di assoggettare le società in house al regime pubblicistico, deve affermarsi, in linea con la giurisprudenza amministrativa e di legittimità più recente, la natura privatistica di tali enti e, di conseguenza, l’eterogeneità e la non comparabilità rispetto alla categoria degli enti locali.

Non è irragionevole assoggettare alla rimodulazione delle tariffe le società in house, considerandole alla stregua di operatori economici comuni, attesa la flessibilità che connota la loro struttura organizzativa, nonché la possibilità di operare nel mercato sia pure nei limiti del 20% dell’attività svolta.

Non si può pretendere che l’attività della società in house rimanga del tutto impermeabile alle variabili tipicamente connesse al fluire del tempo e afferenti a quel rischio di impresa che proprio il modello societario prescelto dall’ente locale dovrebbe essere meglio in grado di gestire.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il cd. rito super-accelerato in materia di oscuramento delle offerte d’appalto

19 Giu 2026
19 Giugno 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che lo speciale rito super-accelerato, di cui alla norma eccezionale dell’art. 36 d.lgs. 36/2023, presuppone l’adozione di una decisione della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento in sede di aggiudicazione, per cui non è applicabile laddove la stazione appaltante non abbia deliberato alcunché in merito, non potendosi ravvisare un provvedimento implicito a fronte della mera inerzia.

Ai fini dell’applicazione del rito super-accelerato, l’esistenza di una decisione della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento, ancorché carente sotto il profilo motivazionale, è sufficiente a integrare il presupposto processuale richiesto, restando i relativi vizi confinati al piano della legittimità dell’atto e non della sua esistenza.

Il rilascio della documentazione già oscurata, accompagnato dal riconoscimento dell’accoglimento delle richieste di oscuramento (nel caso di specie, desumibile dai verbali di gara), integra una decisione amministrativa, non essendo ammissibile confondere il piano degli elementi costitutivi della fattispecie con quello dei requisiti di validità.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La verifica di congruità dell’offerta

19 Giu 2026
19 Giugno 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, nelle procedure di affidamento di appalti pubblici, il costo della manodopera risultante dalle tabelle ministeriali costituisce un parametro meramente indicativo, sicché il suo scostamento rispetto a quello indicato nell’offerta non implica, di per sé, la violazione dei minimi salariali, né comporta l’automatica esclusione del concorrente, richiedendo invece una verifica in concreto della sostenibilità dell’offerta.

Nella verifica di congruità dell’offerta negli appalti pubblici ex art. 110 d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante deve valutare la sostenibilità economica dell’offerta alla luce delle condizioni esistenti al momento del sub-procedimento, tenendo conto anche delle sopravvenienze normative ed economiche intervenute anteriormente alla verifica, ivi incluso il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, che non può essere qualificato come evento imprevedibile. Nella specie, l’offerta era stata giustificata sulla base di parametri retributivi riferiti a un periodo precedente, senza considerare il rinnovo del CCNL intervenuto prima della verifica di anomalia, con conseguente illegittimità del giudizio di congruità.

Il sub-procedimento di verifica di congruità dell’offerta anomala costituisce una fase essenziale della procedura di gara, volta ad accertare l’affidabilità e la sostenibilità dell’offerta economica, sicché la sua illegittima conduzione determina l’annullamento dell’aggiudicazione, con obbligo di riedizione della relativa fase valutativa. Nella specie, la verifica era stata svolta senza adeguata considerazione dei costi effettivi del lavoro e delle sopravvenienze, imponendo l’annullamento dell’aggiudicazione limitatamente al sub-procedimento di anomalia, con la necessità di verificare la sostenibilità delle modifiche delle diverse voci effettuate in relazione al margine di riserva inserito all’interno del costo della manodopera, per far fronte a eventuali e futuri mutamenti determinati dal rinnovo della contrattazione collettiva.

Nel sistema degli appalti pubblici, la valutazione della gravità dell’illecito professionale e dell’affidabilità dell’operatore economico è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, da esercitarsi in relazione alla specifica procedura e al concreto contesto esecutivo, con sindacato giurisdizionale limitato ai soli profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o difetto di istruttoria. Nella specie, era legittima la valutazione compiuta dalla stazione appaltante che aveva ritenuto non grave una precedente risoluzione contrattuale, valorizzando la limitata durata dell’inadempimento, la diversità dell’oggetto e la pendenza del contenzioso.

Il G.A., nel disporre la riedizione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, può disporre che, ove la stazione appaltante ritenga l’offerta della prima graduata anormalmente bassa, il subentro in favore della ricorrente, seconda graduata, avvenga con la medesima durata (oltre che gli stessi contenuti) di quello originario, quale risultante dalla disciplina di gara, quando si tratti di un contratto ad esecuzione continuata o periodica, scelta da preferire laddove, venga in rilievo un appalto di servizi, non potendo la durata del giudizio andare a detrimento del ricorrente vittorioso.

Ove il G.A. si sia limitato ad accogliere l’appello principale ai fini della riedizione della verifica dell’anomalia dell’offerta della prima graduata, va dichiarato improcedibile l’appello incidentale escludente proposto dalla stessa, per difetto di attualità della disamina delle censure ivi sollevate, dovendo l’interesse a ricorrere intendersi traslato avverso gli atti di successivo esercizio del potere, a seconda del loro esito.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Misure di sostegno per la non autosufficienza

19 Giu 2026
19 Giugno 2026

Con il d.P.C.M. 20 aprile 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 134 del 12.06.2026, Suppl. ordinario n. 23), è stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza, con il riparto del Fondo per le non autosufficienze, per il triennio 2025-2027.

Il decreto è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-06-12&atto.codiceRedazionale=26A02746&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

Fondi divisi da un muro comune: come si calcolano le distanze dal confine?

18 Giu 2026
18 Giugno 2026

La Corte di cassazione, Sezione II civile, ha affermato che, nel caso di proprietà delimitate da un muro comune, la linea di confine non si identifica con la linea mediana del muro medesimo, poiché su di esso, nonché sull’area di relativa incidenza, i proprietari confinanti esercitano la contitolarità del rispettivo diritto per l’intera estensione ed ampiezza, sicché le distanze si misurano rispetto alla facciata del muro prospiciente la cosa da tenere a distanza.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Normativa urbanistica locale e principio “iura novit curia”

18 Giu 2026
18 Giugno 2026

La Corte di cassazione, Sezione II civile, ha affermato che, in tema di distanze, vige il principio generale per cui iura novit curia: il giudice di merito, dunque, deve innanzitutto verificare quale sia la normativa applicabile e, in presenza di un regolamento locale, indicarne gli estremi ed il contenuto.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Sulla applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001

18 Giu 2026
18 Giugno 2026

L’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, introdotto dalla legge 164 del 2014, sancisce che l’autorità competente, constatata l'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000,00 euro e 20.000,00 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati in aree tutelate paesaggisticamente o soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.

Il TAR ha precisato che la sanzione si applica anche agli abusi edilizi commessi prima del 2014, se l'ordinanza di demolizione è stata emessa dopo la entrata in vigore della legge 164 del 2014.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Autorizzazione unica per una discarica e sopravvenienza del vincolo boschivo

18 Giu 2026
18 Giugno 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai fini del rinnovo dell’autorizzazione unica per una discarica di rifiuti, rileva la conformità urbanistica, edilizia e paesaggistica dell’impianto al momento della presentazione dell’istanza di rinnovo, e non già al momento del rilascio dell’originaria autorizzazione, sicché, ove sia sopravvenuto un vincolo boschivo successivamente alla realizzazione delle opere, non è consentito procedere mediante la forma semplificata ex art. 209 d.lgs. 152/2006, dovendosi invece fare applicazione della procedura ordinaria di cui al precedente art. 208.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’UE sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024

18 Giu 2026
18 Giugno 2026

Con il d.l. 12 giugno 2026, n. 100 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 134 del 12.06.2026), in vigore dal 12.06.2026, sono state approvate le misure urgenti indicate nel titolo.
Il d.l. 100/2026 è consultabile al link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-06-12&atto.codiceRedazionale=26G00119&elenco30giorni=true.
Segnaliamo in particolare l’art. 9 d.l. cit. in materia di azione di responsabilità professionale nei confronti di un notaio, secondo cui, fermo il termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dalla data di conoscibilità del danno, tale azione non può comunque essere esercitata decorsi quindici anni dalla data di compimento della prestazione; questa disposizione si applica anche se il contratto d’opera professionale è stato stipulato anteriormente al 12.06.2026, purché la prestazione sia compiuta posteriormente.

Post di Alberto Antico – avvocato

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