29 Aprile 2026
La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 72, co. 1 d.lgs. 42/2004, nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda dell’interessato, l’ingresso nel territorio nazionale delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni, di valore inferiore a 13.500 euro, soglia di recente innalzata a 50.000 euro (art. 65, co. 4, lett. b d.lgs. cit.).
Vi era una diseguaglianza nel trattamento delle cose d’arte antica importate temporaneamente, a seconda che avessero valore superiore o inferiore alla suddetta soglia: la certificazione prevista per le sole opere di valore superiore – e il conseguente regime di favore che ne deriva (cioè l’applicazione di un procedimento agevolato per la ri-esportazione della cosa all’estero e l’esenzione dagli interventi di tutela del patrimonio culturale italiano durante la permanenza temporanea sul territorio nazionale) – era irragionevolmente preclusa agli oggetti di valore inferiore, ordinariamente destinati a circolare tra i confini nazionali con più frequenza e facilità . L’esclusione della disciplina per le cose “sotto soglia” è stata giudicata, inoltre, lesiva della libertà di iniziativa economica e del diritto di proprietà per le irragionevoli limitazioni che pone al trasferimento degli oggetti di più esiguo valore tra Paesi diversi.
La declaratoria di illegittimità costituzionale è stata inoltre estesa, in via consequenziale, al medesimo art. 72, co. 1 d.lgs. cit., nella parte in cui esclude la certificazione per le opere di autore vivente o realizzate da meno di 70 anni (art. 65, co. 4, lett. a d.lgs. cit.).
Post di Alberto Antico – avvocato
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