Il TAR Lazio ha affermato che il procedimento per l’autorizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica è autonomo e distinto rispetto a quello relativo all’autorizzazione dell’impianto fotovoltaico principale.
L’infrastruttura di connessione può quindi essere autorizzata anche prima della conclusione del procedimento riguardante il campo fotovoltaico, purché sussistano i presupposti tecnici e amministrativi necessari.
La connessione alla rete non costituisce, peraltro, un elemento eventuale o meramente accessorio: la possibilità concreta di immettere in rete l’energia prodotta rappresenta una condizione essenziale per l’assentibilità dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili.
Quindi l'autorizzazione può essere anche precedente a quella per realizzare l'impianto fotovoltaico, ma deve esserci per autorizzare tale impianto.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il TAR Lombardia ha ritenuto legittimo il diniego paesaggistico opposto alla realizzazione di un impianto fotovoltaico su una falda particolarmente visibile di un complesso rurale vincolato, ribadendo l’ampiezza della discrezionalità tecnico-valutativa della Soprintendenza e i limiti del sindacato giurisdizionale.
La presenza di un impianto fotovoltaico non è di per sé incompatibile con il vincolo paesaggistico. La compatibilità deve però essere verificata in concreto, considerando la posizione dei pannelli, la visibilità dell’intervento e il ruolo della copertura quale elemento caratterizzante dell’edificio e del contesto tutelato.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’ordinanza di rimessione in pristino deve contenere una descrizione sufficientemente specifica degli interventi abusivi, anche attraverso il rinvio ad altri atti del procedimento.
Nel caso di specie, inoltre, l’ordinanza aveva un contenuto complesso, che non si limitava a disporre il mero ripristino, ma ordinava altresì, in via subordinata e per le ragioni di pubblico interesse connesse alla tutela dell’incolumità pubblica e della stabilità del territorio, l’esecuzione di interventi di consolidamento e regimazione delle acque, previa redazione di idoneo progetto geotecnico, secondo le indicazioni del Servizio Forestale regionale.
Tali opere di consolidamento costituivano interventi resi necessari proprio a causa degli abusi commessi e della loro incidenza sul dissesto idrogeologico in atto; esse rappresentano, pertanto, una conseguenza diretta e inevitabile delle manomissioni del suolo eseguite in assenza di titolo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, per regola generale, il Piano di Assetto del Territorio (PAT) – quale strumento contenente scelte pianificatorie di carattere generale e strutturale – non introduce di per sé un vincolo di assoluta inedificabilità, ma fissa limiti conformativi al diritto di proprietà, mentre la definizione puntuale dell’assetto del territorio spetta al Piano degli Interventi (PI).
A fortiori, quando il PAT individua un’area come “ambito di urbanizzazione consolidata” o come “linea preferenziale di sviluppo insediativo” non significa che il PI sia obbligato a confermare la precedente destinazione edificatoria. Infatti, il PI, nell’esercizio della propria discrezionalità, può modulare i parametri edificatori sulla base di specifiche esigenze di tutela del paesaggio e dell’ambiente.
Nel caso di specie, un’area precedentemente soggetta a PEEP di iniziativa pubblica era ripianificata, in sede di variante al PI, come a destinazione agricola o verde privato. La variante era sorretta da una motivazione ampia e articolata, che illustrava le ragioni di pubblico interesse sottese alla scelta di ripianificare le aree PEEP decadute, tenendo conto della necessità di contenere il consumo di suolo e di programmare lo sviluppo in un orizzonte temporale più lungo (2050). Non era mai stata sottoscritta alcuna convenzione di lottizzazione tra il Comune e il privato e il Piano di Zona è scaduto per decorso del tempo senza che il privato stesso avesse attivato alcuna iniziativa per la sua attuazione.
Un legittimo affidamento alla conservazione della precedente destinazione edificatoria è configurabile solo in presenza di situazioni particolari, come la sottoscrizione di una convenzione di lottizzazione, accordi di diritto privato, o giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, nella formazione degli strumenti urbanistici, generali e in variante, inclusivi di modifiche al P.I., il ragionamento che va compiuto, sostanziale ed interpretativo, è che “nel corso” dello sviluppo procedimentale ben possono compiersi e deliberarsi mutamenti in termini di modifiche e affinamenti, nella gestione del territorio, sia a livello di individuazione degli utilizzi e delle destinazione di suoli, sia a livello di determinazione dei correlati parametri economici, senza che si possano considerare “vincolanti” le valutazione pregresse, esplicate in precedenti “fasi”. Ai fini del caso di specie, l’esistenza di “schemi” di accordi approvati con i privati, di pubblico interesse, non costituisce un limite (in corso di procedimento nella dialettica adozione-approvazione della variante al P.I.) per una riprogrammazione, ritenuta dall’organo collegiale competente più adeguata e parametrata alla realizzazione di un ingente volumetria, anche solamente in riferimento alla quantificazione del contributo straordinario. Soltanto l’approvazione dello strumento pianificatorio è idonea a determinare il definitivo assetto del territorio ed a consolidare le scelte pianificatorie della P.A. con il conseguente effetto conformativo. Ne consegue che l’adozione della variante urbanistica non cristallizza le scelte pianificatorie della P.A., la quale resta libera, fino all’approvazione definitiva dello strumento urbanistico, di confermare, modificare o anche stralciare eventuali decisioni inizialmente assunte. L’art. 6 l.r. Veneto 11/2004 condiziona l’efficacia dell’accordo alla sua conferma nel piano approvato; conseguentemente la P.A. può sempre decidere di non approvarlo, anche se previamente adottato, nel pieno esercizio del proprio ius variandi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 10-bis l. 241/1990 non si applica agli atti di pianificazione urbanistica, ai sensi dell’art. 13, co. 1 l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, in linea generale, nell’ambito della tradizionale formazione degli strumenti urbanistici (articolata nelle due fasi di adozione/approvazione), i contenuti della prima fase (adozione) non assumono caratteri di stabilità e/o di acquisizione, da parte dei privati, di vantaggi direttamente tutelabili, tali da fondare un interesse al ricorso avverso la sua revoca. Tuttavia, è ammissibile l’impugnazione di quest’ultima, qualora l’adozione della variante avesse recepito taluni accordi pubblico-privati, previamente dichiarati di pubblico interesse con una distinta delibera del Consiglio comunale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha chiarito che, nel regime transitorio previsto dall’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021, la lettera c-quater configura una fattispecie autonoma e residuale di area idonea all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, distinta da quelle previste dalle lettere precedenti e non subordinata alla contestuale ricorrenza dei requisiti della lettera c-ter.
La pronuncia è intervenuta su un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in area agricola, priva di vincoli paesaggistici e culturali e situata oltre 500 metri dai beni tutelati. Il Comune aveva annullato in autotutela il titolo formatosi sulla PAS, ritenendo necessario anche il requisito della vicinanza a zone a destinazione industriale, artigianale o commerciale previsto dalla lettera c-ter.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello della società proponente e annullato il provvedimento comunale, ritenendo erronea l’interpretazione cumulativa accolta dal Comune e dal TAR.
La sentenza è importante perché chiarisce che l’inciso «fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)» non impone di sommare i requisiti delle diverse fattispecie. Le lettere precedenti individuano ipotesi speciali, riferite in larga parte ad aree già interessate da trasformazioni antropiche; la lettera c-quater opera invece come previsione generale e residuale, destinata ad ampliare il novero delle aree idonee.
Resta fermo che l’idoneità legislativa dell’area non esaurisce ogni valutazione amministrativa. Il bilanciamento tra sviluppo delle energie rinnovabili, tutela paesaggistica e altri interessi pubblici deve essere svolto nel procedimento, sulla base di un’istruttoria congrua e di una motivazione rafforzata, secondo ragionevolezza e proporzionalità.
La decisione riguarda la disciplina applicabile al caso concreto secondo il principio del tempus regit actum. Per i procedimenti successivi alle modifiche introdotte dalla normativa sulle procedure autorizzative per gli impianti da fonti rinnovabili occorre quindi verificare la disciplina ratione temporis applicabile.
Post di Dario meneguzzo – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, quando il ricorrente impugna congiuntamente un provvedimento negativo e la disposizione generale o pianificatoria sulla quale quel provvedimento si fonda, la sopravvenuta carenza di interesse rispetto al diniego può travolgere anche l’impugnazione della disciplina presupposta, se questa è stata contestata esclusivamente per ottenere l’eliminazione degli effetti lesivi del provvedimento applicativo.
La declaratoria di improcedibilità richiede infatti che l’eventuale decisione di merito non sia più idonea ad attribuire al ricorrente un’utilità concreta e attuale. Non è sufficiente, invece, la mera astratta utilità derivante dall’eliminazione della norma dall’ordinamento.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 settembre 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 240 del 15.10.2026), sono stati approvati i termini e le modalità per la determinazione del contributo dei Comuni italiani di frontiera.
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