Quale scopo hanno le norme comunali che stabiliscono criteri convenzionali e non reali per calcolare il volume di un edificio?

26 Mag 2026
26 Maggio 2026

Una sentenza del TAR Brescia di qualche anno fa, la n. 781 del 2010, spiega quale sia il significato da attribuire alle norme tecniche gli strumenti urbanistici comunali che stabiliscono criteri convenzionali per calcolare la volumetria di un edificio.

Il caso concreto riguardava l’art. 5.10, co. 1, delle n.t.a. del p.r.g. di Rivolta d’Adda che stabiliva che “il volume delle costruzioni, ad eccezione della zona A (art. 14), è da ricavarsi convenzionalmente moltiplicando la superficie lorda di pavimento (Slp) per l'altezza virtuale di 3,00 m, indipendentemente dalla loro altezza effettiva”.

Interpretando in modo letterale tale disposizione, in relazione a un'area con l’indice urbanistico di 1.20 mc/mq, l'interessato  sosteneva di poter realizzare un edificio con volume reale di 9.607 mc, ma con volume convenzionale di soli 3.977 (rispettoso, solo con questa seconda modalità di calcolo, del rapporto massimo 1.20 mc/mq previsto nella zona in esame).

La questione dell’interpretazione da dare alle norme talora inserite dai Comuni negli strumenti urbanistici che prevedono altezze convenzionali per il calcolo della volumetria era già stata affrontata dalla pronuncia del Tar Lombardia, Milano, sez. II, 6188/08, in relazione all’art. 41quinquies l. urbanistica n. 1150 del 1942.

L’art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (aggiunto dall’art. 17 legge 6 agosto 1967n. 765) dispone che nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero altezze superiori a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa.

Il TAR ha deciso che il criterio di calcolo convenzionale del volume non può essere invocato nè per superare l'indice di edificabilità di 1.20 mc/mq nè per eludere le previsioni dell’art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942 n. 1150, in relazione ai quali si deve calcolare il volume reale e non quello convenzionale.

Ma allora a cosa serve tale criterio convenzionale? Il TAR dice che esso ha uno scopo molto particolare, che spiega con un esempio: "se in un lotto di 1.000 mq è ammesso un indice di fabbricabilità di 3 mc/mq, in esso potranno essere realizzati 3.000 mc; ammettendo per pura semplicità di calcolo che tutte le unità abitative da realizzare siano identiche e misurino 100 mq l’una per un’altezza di 3 m., ne conseguirebbe che in quel lotto potrebbero essere edificate 10 unità abitative. Se, però, il costruttore decide di edificare quelle stesse abitazioni di 100 mq. con un’altezza interpiano di m. 2.70, a quel punto la volumetria sfruttata per quelle dieci unità abitative sarebbe pari a mc 2.700, e residuerebbe volumetria edificabile per 300 mc. con cui potrebbe essere realizzata un’ulteriore unità abitativa. Per evitare situazioni di questo tipo, e cioè per evitare di lasciare al costruttore la possibilità di agire sul requisito dell’altezza interpiano per aumentare il carico insediativo rispetto a quello previsto in sede di pianificazione – in cui il progettista del piano dimensiona a priori i bisogni ed, in base ad essi, dimensiona gli indici di fabbricabilità e gli standard – talora gli strumenti urbanistici prevedono un’altezza convenzionale di 3 m. che prescinde dall’effettiva altezza interpiano. Si ottiene in questo modo, infatti, un parametro costante da applicare in modo omogeneo in tutto il territorio comunale, che consente di impedire di sfruttare l’altezza interpiano per eludere i carichi insediativi decisi in sede di pianificazione. L’opposta interpretazione che consente di realizzare liberamente – ed in via del tutto generale - edifici con un’altezza interpiano di m. 7.60 calcolando la volumetria come se fosse stato realizzato un edificio alto m. 3 (e che in questo modo affida al solo parametro dell’altezza massima di zona il limite massimo di ampliamento indiscriminato dei carichi urbanistici sul territorio), deve pertanto essere disattesa".

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Sentenza TAR Brescia 781 del 2010

Come distinguere la ristrutturazione dalla nuova costruzione

26 Mag 2026
26 Maggio 2026

Il TAR Milano ha ritenuto che configuri una nuova costruzione un intervento che il ricorrente  sosteneva essere una ristrutturazione.

In concreto l'intervento prevedeva di modificare le caratteristiche ("traccia") e il numero di edifici presenti in un'area.

Quali argomentazioni sosteneva il ricorrente per dire che si trattava di ristrutturazione?

La previsione di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001 nulla statuirebbe in merito alla “modifica del numero di edifici” o al “mantenimento di una traccia dell’immobile preesistente”.

Nel corso del tempo, eliminati i riferimenti alla “fedele ricostruzione”, al “mantenimento della sagoma” e al vincolo del mantenimento della medesima volumetria dell’immobile preesistente, il legislatore ha ribadito ulteriormente che sono interventi di ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.

La possibilità di far rientrare nella nozione di “ristrutturazione” qualsiasi intervento di demolizione e ricostruzione anche con caratteristiche molto differenti rispetto al preesistente sarebbe stata confermata anche da una Circolare emanata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel dicembre del 2020, al fine di chiarire la definizione apportata dal D.L. 76/2020.

Anche la giurisprudenza del G.A., osserva la ricorrente, sarebbe intervenuta a più riprese riconducendo alla nozione di ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessano un’area il cui suolo sia stato già consumato dall’esistenza di altro edificio, senza che sussista alcun vincolo di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. La “traccia” di una costruzione preesistente, quale linea di demarcazione tra “ristrutturazione” e “nuova costruzione”, sarebbe da ricondurre al semplice presupposto della preesistenza di un manufatto, nel caso della “ristrutturazione”, o dell’area nuda”, nel caso della “nuova costruzione”.

Sarebbe stata violata anche la definizione di “nuova costruzione”, avente un carattere meramente residuale. Tale tipo di intervento presuppone la “prima” trasformazione di un territorio, mentre nella ristrutturazione la “trasformazione” del territorio sarebbe già stata effettuata.

La ricorrente precisava, inoltre, osserva che, qualora si dovesse ritenere che la modifica del numero di edifici costituisca elemento ostativo alla qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia, si osserva che l’immobile – benché costituito da quattro corpi di fabbrica originariamente edificati in forza di autonomi e distinti titoli ha, poi, costituito, nella sua conformazione, un immobile unitario, atteso che i corpi di fabbrica, realizzati sin dalla loro origine in aderenza l’uno all’altro, sono stati poi unificati, da un unico proprietario, attraverso la creazione di collegamenti interni fino a costituire un edificio unitario.

Il Comune ha, tuttavia, ha affermato che le connessioni evidenziate fossero “parziali, localizzate”, ritenendo, quindi, non dimostrata “la presenza di quegli elementi che sono costituivi dell’edificio unitario”.

Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe stato, dunque, illegittimo anche nella parte in cui l’Amministrazione assumeva che ci si trovasse in presenza di più edifici.

Il Collegio non ha condiviso queste tesi, in applicazione dei principi giuridici delineati nella sentenza del Consiglio di Stato n. 8542/2025

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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I presupposti normativi che consentono il ricorso al regime semplificato della c.d. “Super-SCIA”

26 Mag 2026
26 Maggio 2026

L'art. 23 comma 1, lett. c) del DPR 380/2001 consente di di procedere mediante Scia alternativa al PDC quando si tratta di un intervento di nuova costruzione “in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche”.

Il TAR Milano ricorda che la giurisprudenza amministrativa è costante nel qualificare tale disposizione come norma di stretta interpretazione, data la sua natura eccezionale.

La facoltà di sostituire un titolo autorizzatorio espresso, quale il Permesso di Costruire, che implica un controllo preventivo da parte dell'Amministrazione, con un atto di parte, seppur asseverato, è subordinata alla sussistenza di una condizione indefettibile: la compiutezza e l’auto-esecutività dello strumento urbanistico generale.

Come chiarito dalla giurisprudenza, tale facoltà è bilanciata dalla garanzia che l’intervento sia “già previsto, con un elevato grado di approssimazione, negli strumenti urbanistici approvati” (TAR Venezia, Sez. II, 11.03.2021, n.2021).

Il TAR esclude che sussistano questi presupposti quando vi sia l'obbligo del piano attuativo sancito dall’art. 41-quinquies, comma 6, della Legge n.1150/1942 (col superamento di 25 m di altezza e di 3mc/mq).

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Il Comune non ha l’obbligo di apporre, su richiesta del gestore, il vincolo preordinato all’esproprio per le stazioni radio base

26 Mag 2026
26 Maggio 2026

In un post del 20 maggio 2026 abbiamo pubblicato una sentenza del TAR Brescia chiedendoci se il comune abbia l'obbligo di apporre, su richiesta del gestore, il vincolo preordinato all'esproprio per le stazioni radio base.

Alla domanda risponde ora il TAR Marche, dicendo che non si tratta di un obbligo, ma di una valutazione discrezionale da parte del Comune.

Nel caso specifico l'impianto era già stato realizzato in precedenza dal gestore in forza di un contratto di locazione col proprietario dell'area, ma questi, una volta scaduto il contratto, si era rifiutato di rinnovarlo e aveva promosso una azione di sfratto per finita locazione.

Il gestore aveva chiesto al Comune di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ma il Comune aveva respinto la richiesta.

Ricordiamo che il comma 3 dell’art. 51 del codice delle Comunicazioni prevede che “Per l’acquisizione patrimoniale dei beni immobili o di diritti reali sugli stessi necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, l’operatore, previa apposizione del vincolo preordinato all’esproprio da parte dell’autorità competente ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettera a), 9 e 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può esperire la procedura per l’emanazione del decreto di esproprio prevista dal precitato decreto…”, attribuendo così all’operatore la qualifica di “autorità espropriante”.

L’art. 44 del comma 1-bis aggiunge che “Le disposizioni dell’articolo 51, comma 3, sono applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica”.

Il TAR ha sottolineato che il potere di espropriare la proprietà privata per finalità di pubblico interesse è un potere discrezionale per eccellenza e va esercitato bilanciando i contrapposti interessi.

Il TAR ha esaminato varie questioni, tra cui la rilevanza del giudicato civile di restituzione dell'area e del piano comunale delle antenne, affermando che non è detto che il piano comunale debba sempre cedere di fronte alla pianificazione del gestore.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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La motivazione per relationem è legittima anche quando l’atto richiamato è reso disponibile anche se servisse fare un accesso agli atti

26 Mag 2026
26 Maggio 2026

In un ricorso esaminato dal TAR Milano l'interessato si lamentava del difetto di motivazione del provvedimento impugnato per il fatto che il Comune aveva emesso un provvedimento richiamando tutta una serie di atti che non erano mai stati notificati al ricorrente.

Su tali presupposti il ricorrente censurava la violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990,nonché l’eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione in quanto tali atti non sarebbero stati allegati alla diffida impugnata, ma sarebbero stati solo richiamati o, al più, ne sarebbe stato riportato uno stralcio nel provvedimento.

Ricordiamo che l'art. 3, al comma 3, della Legge 241/1990 disciplina espressamente l'istituto della motivazione
per relationem, stabilendo che "Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama"

Il TAR ha respinto la censura, affermando che la doglianza offre un'interpretazione eccessivamente formalistica della motivazione per relationem e non in linea con i consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Procedura ad evidenza pubblica e impugnazione di un titolo

26 Mag 2026
26 Maggio 2026

Il TAR Veneto ha evidenziato l’inammissibilità di un motivo di diritto concernente la mancata procedura ad evidenza pubblica in un giudizio avente ad oggetto l’annullamento di un titolo edilizio, per carenza di un effettivo interesse della parte ricorrente.

Nel caso in esame il privato aveva ottenuto un permesso di costruire per allargare alcune strade comunale per la sua maggior comodità. 

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Edifici superiori a 25 metri di altezza e a 3mc/mc in zona già urbanizzata: è necessario il piano attuativo?

25 Mag 2026
25 Maggio 2026

Il TAR Milano ricorda che l'articolo 41-quinquies, comma 6, della Legge n. 1150/1942, disposizione tuttora vigente, stabilisce in modo inequivocabile: “Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa”.

Come chiarito anche dalla giurisprudenza penale (Cassazione Sez. Penale 21.07.2020,n. 26620), tale disposizione non ha natura di norma di dettaglio, transitoria o implicitamente abrogata dalla legislazione regionale, ma esprime un principio fondamentale in materia di governo del territorio, posto a garanzia dell'ordinato sviluppo urbano.

Anche la più recente giurisprudenza amministrativa converge verso questa linea interpretativa, affermando che l'esigenza di un piano attuativo si impone "anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti" e che le ipotesi in cui è possibile prescindere da tale strumento sono "del tutto eccezionali", limitate ai casi in cui la situazione di fatto sia "incompatibile con il piano attuativo stesso" (T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, 22.07.2020 n.1413; T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, 22.07.2025 n. 2747).

Sulla base di quanto sopra osservato, pertanto, non è sufficiente che il comprensorio abbia già subito una qualche urbanizzazione,  ma è necessario che sia stata raggiunto l’assetto definitivo dell’intero ambito territoriale di riferimento

La parte ricorrente deduceva che l’area di intervento sarebbe stata del tutto urbanizzata.

Per tale motivo non vi sarebbe stata nessuna necessità di un Piano Attuativo e il provvedimento impugnato, nella parte in cui impone l’obbligo di presentare una pianificazione di dettaglio, sarebbe stato affetto da carenza istruttoria. L’area di intervento, proseguiva la ricorrente, sarebbe situata in una zona già interamente edificata e dotata di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria: il ricorso allo strumento urbanistico esecutivo sarebbe stato del tutto superfluo. L’amministrazione comunale non avrebbe mai effettuato una verifica sullo stato dei luoghi: se solo lo avesse fatto non avrebbe potuto che constatare lo stato di assoluta urbanizzazione dell’area.

Il TAR ha respinto il ricorso.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Come si raccorda la necessità del piano attuativo prevista dal comma 6 dell’art. 41 quinquies L. 1150/1942 (edifici più alti di 25 m o superiori a 3mc/mq) col D.M. 1444 del 1968

25 Mag 2026
25 Maggio 2026

Il comma 6 dell'art. 41-quinquies della legge n. 11560 del 1942 stabilisce: "Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25 non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planovolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa".

I commi 8 e 9 dello stesso articolo stabiliscono:

"8. In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

9. I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministero per i lavori pubblici di concerto con quello per l’interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore della medesima".

I commi 8 e 9 sono stati attuati con il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Il TAR Milano ha respinto la tesi del ricorrente secondo la quale il comma 6 avrebbe avuto una efficacia temporale limitata e non sarebbe più stato applicabile dopo l'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Vocazione edificatoria di un’area

25 Mag 2026
25 Maggio 2026

Il TAR Veneto ricorda come la vocazione edificatoria di un’area non sia da considerarsi imprescindibile; in particolare, il P.I. che preveda tra i propri obiettivi la conservazione dei valori naturalistici e la preservazione da possibili nuove edificazioni ben può portare a ZTO E un ambito oggetto di previsione di PUA nello strumento urbanistico precedente e decaduto.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Vincolo idrogeologico e autorizzazione

25 Mag 2026
25 Maggio 2026

Il TAR Veneto ricorda che l’autorizzazione per la realizzazione di opere temporanee in zona di vincolo idrogeologico rilasciata al privato non può coprire il titolo edilizio volto all’esecuzione di opere definitive.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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