Il TAR Veneto ha rilevato che laddove l’amministrazione dichiari, assumendosene la responsabilità, l’indisponibilità della documentazione richiesta, non può che prendersi atto dell’impossibilità di accoglimento dell’istanza ostensiva e il TAR non può ordinare di esibire il documento.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che il volume tecnico, anche se interrato, costituisce comunque un’opera soggetta ad autorizzazione paesaggistica, incidendo sul pregresso assetto del territorio.
L’accertamento di compatibilità paesaggistica non è consentito per interventi che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume (si specifica che il privato aveva presentato un’istanza di PdC in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001).
Inoltre, nel caso di specie, le opere di sbancamento e di modifica della viabilità esistente, per le loro dimensioni e per l’impatto sul dissesto idrogeologico in atto, non possono essere ricondotte agli interventi minori di cui all’art. 167, co. 4 d.lgs. 42/2004.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha affermato che, qualora la lex specialis di gara richieda, quale requisito di capacità tecnico-professionale, l’avvenuto svolgimento di servizi analoghi nel triennio di riferimento, la consorziata di un consorzio di cooperative può spendere, ai fini della partecipazione alla gara, l’esperienza direttamente maturata quale esecutrice delle prestazioni, ancorché il contratto sia formalmente intestato al consorzio, poiché rileva l’effettivo svolgimento del servizio e non la titolarità formale del rapporto contrattuale. I requisiti di capacità tecniche e professionali previsti dall’art. 100 d.lgs. 36/2023 sono diretti ad accertare l’effettiva idoneità dell’operatore economico all’esecuzione dell’appalto e devono pertanto essere valutati con riguardo all’esperienza concretamente acquisita nello svolgimento delle prestazioni, anziché con riguardo a requisiti formali non previsti nella lex specialis di gara. In materia di contratti pubblici, quando la lex specialis individua in modo chiaro e univoco il contenuto di un requisito di partecipazione, non è consentito introdurre in via interpretativa condizioni ulteriori o più restrittive rispetto a quelle espressamente previste, poiché ciò determinerebbe un’indebita integrazione delle regole di gara e una restrizione della concorrenza, in violazione del principio di massima partecipazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Brescia ha affermato che, con riferimento all’istanza di autorizzazione al deposito in giudizio di file in formato video, per caratteristiche tecniche o per dimensioni non depositabile mediante il sistema telematico nelle modalità ordinarie, tutta la documentazione presentata da una delle parti deve essere acquisita in giudizio e resa accessibile ai componenti del collegio e alle altre parti tramite la struttura informatica del processo amministrativo telematico (PAT). Detta documentazione è rimessa alla valutazione del giudice, che ne stabilirà la rilevanza ai fini della decisione. L’elencazione dei formati ammissibili è contenuta nell’art. 12 dell’allegato 2 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, che descrive i vincoli tecnici relativi alle modalità di deposito informatico, ma non le condizioni di ammissibilità giuridica dei documenti, in quanto non possono esservi limitazioni al diritto di difesa. Il significato delle specifiche è quindi che i documenti creati o elaborati in formati diversi, o comunque incompatibili ai fini del deposito, devono essere preventivamente convertiti in uno dei formati accettati dal PAT. Qualora vi siano ostacoli alla conversione o al deposito a cura delle parti, queste operazioni possono essere eseguite direttamente dalla segreteria del TAR, partendo dai supporti informatici consegnati dalle parti stesse, previa verifica dell’assenza di minacce informatiche. L’intervento della segreteria del TAR viene registrato nel PAT. La parte può essere autorizzata a consegnare alla segreteria del TAR un supporto USB contenente i documenti sopra indicati. A sua volta, la segreteria del TAR provvederà a convertire i documenti, e a inserirli nel fascicolo del ricorso utilizzando uno dei formati utili per il PAT, in modo che siano accessibili ai componenti del collegio e a tutte le parti.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Con la l. 17 settembre 2026, n. 163 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 218 del 19.09.2026), in vigore dal 20.09.2026, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 23 luglio 2026, n. 127, recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell’immobile degli uffici giudiziari di Bolzano.
Con il decreto del Viceministro dell’economia e delle finanze del 31 agosto 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 217 del 18.09.2026, Suppl. ordinario n. 36), è stata adottata la stima della capacità fiscale per singolo Comune delle Regioni a statuto ordinario per l’anno 2026.
L'art. 10 bis della L. 241/1990, al secondo periodo, in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento di una istanza, stabilisce che “Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni".
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6309 del 2026, osserva che: "Da tale previsione si evince che il provvedimento conclusivo può contenere l’indicazione di ulteriori motivi ostativi non precedentemente palesati nel preavviso di rigetto, e se essi sono conseguenza delle osservazioni del privato legittimano comunque l’adozione del provvedimento conclusivo, senza obbligo di reiterare il preavviso di rigetto".
Il Consiglio di Stato ha affermato che sussistono sia l’interesse che la legittimazione a ricorrere dell’operatore del settore di mercato cui afferisce l’oggetto del contratto, il quale intenda contestare un affidamento diretto preclusivo della possibilità di conseguire, previa gara, un affidamento per lo svolgimento dell’attività inerente al settore di riferimento: affinché sussista tale duplice condizione, non può esigersi la costituzione ex ante di un idoneo raggruppamento, in quanto tale operatore si trova in una posizione differenziata rispetto al resto della collettività, e vanta un interesse non solo morale, ma anche economico, a ottenere la caducazione del provvedimento adottato in violazione del principio della concorrenza.
Nel caso di specie, un Comune disponeva una modifica sostanziale dell’“originaria” concessione di uso del suolo pubblico, illo tempore limitata al servizio pubblico universale di telefonia pubblica, con una “nuova” concessione di uso di suolo pubblico, avente un contenuto differente e ben più ampio, con aspetti - quale quello della diffusione di messaggi pubblicitari - che interferiscono con la concorrenza. Ne è derivata l’irrilevanza della proprietà da parte del privato del bene “cabina” rispetto alla possibilità di sfruttamento per altri fini di pubblica utilità o per fini privati (tali essendo i fini pubblicitari).
L’art. 12, par. 1 della direttiva 2006/123/CE, come l’analogo art. 16, co. 1 d.lgs. 59/2010, dispone il necessario svolgimento di un procedimento di selezione tra i candidati potenziali, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili.
È irrilevante, ai fini della necessità del confronto concorrenziale, la proprietà privata del manufatto installato su suolo pubblico allorché la concessione, da limitata all’erogazione di un servizio pubblico, venga sostanzialmente modificata così da ricomprendere anche la facoltà di sfruttare il suolo per la diffusione di messaggi pubblicitari, trattandosi di un’attività economicamente rilevante e interferente con la concorrenza.
È illegittima la deliberazione (e il conseguente accordo) con cui l’Ente locale riserva, senza previo confronto concorrenziale, a un unico operatore economico la facoltà di raccolta e diffusione di messaggi pubblicitari su suolo pubblico, costituendo tale attività un’occasione di guadagno relativa a una risorsa scarsa e contingentata, in violazione del principio di concorrenza, del divieto di disparità di trattamento e della libertà di stabilimento, anche nell’ipotesi in cui l’operazione sia qualificabile come partenariato pubblico privato di tipo contrattuale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che dal combinato disposto dell’art. 4 l.r. Veneto 24/1985, dell’art. 45, co. 5 l.r. Veneto 11/2004 e dell’art. 5 l.r. Veneto 30/2010, si ricava la volontà del legislatore regionale di “aprire” a una serie di interventi edilizi in zona agricola, subordinandoli alla disciplina contenuta negli strumenti urbanistici (PAT e PI), la quale però non deve essere di ostacolo all’innovativo indirizzo legislativo improntato al miglior impiego del suolo e alla riduzione del suo consumo. È in tale cornice normativa che si inserisce il favor riservato a “l’ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell’esistente”, all’evidenza disancorato dal requisito delle “residenze stabilmente abitate da almeno 7 anni” esplicitato al primo comma dell’abrogato art. 4 l.r. 24/1985, il quale non può ritenersi operante nemmeno in presenza di una norma tecnica comunale che sia rimasta invariata nel tempo e continui a citarlo.
Da un’altra angolatura, tale lettura si coniuga perfettamente con l’orientamento del TAR Veneto, secondo cui l’art. 4 cit. non può essere interpretato nel senso di richiedere il mantenimento, per almeno sette anni, della residenza anagrafica all’interno dell’immobile quanto, piuttosto, il meno stringente requisito della destinazione continuativa all’uso di abitazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti