24 Marzo 2026
Il Consiglio di Stato ha affermato che la perimetrazione delle gravi violazioni fiscali definitivamente accertate, ovvero non più soggette a impugnazione, va operata per relationem con riguardo al richiamo effettuato dall’art. 80, co. 4, I periodo d.lgs. 50/2016 all’importo previsto dall’art. 48-bis d.P.R. 602/1973, attualmente pari a 5.000 euro.
Solo l’accertamento della sussistenza di gravi violazioni definitivamente accertate può condurre all’esclusione automatica, laddove la presenza di gravi violazione non definitivamente accertate comporta un vaglio rimesso alla valutazione della Stazione appaltante, con la conseguenza che il G.A. non può pronunciarsi in luogo della Stazione appaltante, potendo al più procedere ad un annullamento dell’aggiudicazione finalizzato alla (ri)formulazione del giudizio di affidabilità/inaffidabilità, avendo riguardo alla soglia di rilevanza di 35.000 euro e al valore delle prestazioni ex art. 80, co. 4, III-IV periodo d.lgs. 50/2016.
Per quanto riguarda la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, ovvero dagli enti previdenziali e assistenziali (DURC), compete al G.A. accertare, in via incidentale (ossia senza efficacia di giudicato nel rapporto tributario o previdenziale/assistenziale), nell’ambito del giudizio relativo all’affidamento del contratto pubblico, l’idoneità e la completezza della certificazione presa in considerazione, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal concorrente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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