Elementi di prova dello stato legittimo di un immobile
In una fattispecie in cui non vi era contezza dell’esatta conformazione di un immobile risalente agli anni Venti, dove l’abitabilità firmata dal Sindaco nel 1924 descriveva i luoghi in modo diverso dalla planimetria catastale del 1951, il TAR Veneto ha lodato il privato, per aver fornito quei concreti elementi a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell’intervento prima di una certa data, che il Comune non ha debitamente analizzato, privilegiando altri elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione dei manufatti ritenuti abusivi.
L’ordinanza di demolizione, pur non esigendo un particolare onere di motivazione, richiede tuttavia la compiuta descrizione delle opere abusive, la constatazione della loro esecuzione in assenza o difformità dal permesso di costruire e l’individuazione della norma applicata.
L’art. 9-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001 si applica non soltanto agli immobili realizzati in un’epoca in cui non era necessario un titolo edilizio, ma anche a quelli per i quali esiste soltanto un principio di prova di un titolo edilizio, il cui originale o la cui copia non è più rintracciabile.
Post di Alberto Antico – avvocato

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