L'art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 stabilisce che l'accertamento dell'inottemperanza alla ordinanza di demolizione di un'abuso edilizio, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.
Il TAR Veneto precisa che l'eventuale omissione della notifica del verbale di accertamento della inottemperanza incide sulla sola fase esecutiva, senza tuttavia inficiare la validità dell'accertamento medesimo né, a monte, il già consumato effetto acquisitivo.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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In un caso esaminato dal TAR Veneto un agricoltore aveva realizzato una serie di opere destinate al ricovero di animali.
L'interessato sosteneva che si trattasse di opere amovibili e temporanee, riconducibili al regime dell'attività edilizia libera di cui all'art. 6, comma 1, lett. e-bis), del medesimo d.P.R., in quanto destinate al ricovero provvisorio degli animali presenti sul fondo.
Il TAR, invece, ha concordato col Comune che si trattasse di nuove costruzioni.
Il TAR ricorda che è principio consolidato che la natura precaria di un'opera, ai fini dell'esenzione dal titolo edilizio, non possa essere desunta dalle sole caratteristiche strutturali del manufatto - quali l'amovibilità o l'assenza di stabile ancoraggio al suolo - ma debba essere apprezzata secondo un criterio funzionale, che tenga conto della destinazione effettiva e della durata dell'utilizzo.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Particolarmente attesa da tempo per ridurre l'incertezza del contenzioso in materia di validità o nullità delle fideiussioni, la recente sentenza delle Sezioni Unite rimette al centro della questione il ruolo del giudice di merito, che dovrà ricostruire la vicenda fattuale del singolo caso concreto, con onere probatorio a carico del garante.
Post di Diego Giraldo – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che, per la configurazione della lottizzazione abusiva materiale, è necessario che la non esiguità delle opere realizzate determini un incremento del carico insediativo suscettibile di pregiudicare l’attività programmatoria del Comune e da ledere il bene giuridico tutelato dall’art. 30 d.P.R. 380/2001. Si esclude, sul piano oggettivo, la sussistenza di una lottizzazione abusiva materiale qualora concorrano le seguenti circostanze: l’insussistenza di un complesso insediativo unitario, per l’emersione di un modesto numero di edifici sparsi su una vasta area, ciascuno assistito da regolari titoli edilizi e pienamente compatibile con gli indici di zona; la modesta entità, la previa autorizzazione e la conformità alla destinazione del fondo delle opere di urbanizzazione contestate, che le rende inidonee a trasformare la zona in un insediamento urbanizzato.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Toscana, secondo cui nei parchi e nelle riserve naturali regionali le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico sono rilasciate dalle Unioni di Comuni subentrate alle Comunità montane, dalla Città metropolitana di Firenze e da altre Unioni di Comuni individuate dalla normativa regionale sulle autonomie locali.
La disciplina concernente l’autorizzazione preventiva degli interventi da eseguire nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è riconducibile – a maggior ragione ove gli interventi riguardino terreni compresi nei parchi e nelle riserve naturali regionali – alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Per la sua natura “trasversale” e finalistica, questa materia può intersecare ambiti riservati alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni, quali il governo del territorio o l’agricoltura e le foreste, costituendo perciò un limite a tali competenze.
Lo Stato, nell’esercizio dell’evocata competenza legislativa esclusiva, espressa dall’art. 61, co. 5 d.lgs. 152/2006, ha conferito «interamente» alle Regioni le funzioni amministrative relative al vincolo idrogeologico (che al più possono delegarle a enti inclusi nella struttura regionale). Ciò non comprende però anche le relative funzioni legislative.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che l’erogazione di incentivi pubblici per la produzione di energia non può essere subordinata alla determinazione del produttore che agisca in carenza parziale del titolo abilitativo o prohibente domino per violazione del principio generale di predeterminazione dei criteri di attribuzione delle risorse economiche.
In tale materia, le sanzioni amministrative che comportano la revoca di un vantaggio indebitamente ottenuto a causa dell’irregolarità della pratica non hanno natura sanzionatoria. Ne consegue che nel procedimento non assume rilevanza l’elemento soggettivo del beneficiario. In particolare, la decadenza dagli incentivi è disposta all’esito di un procedimento di verifica e si concreta in un atto vincolato che accerta la mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti l’erogazione dell’incentivo pubblico. Essa non ha pertanto natura sanzionatoria, ma ripristinatoria di un assetto procedimentale alterato dall’erronea asseverazione della presenza di requisiti viceversa mancanti, mentre le sanzioni vere e proprie vengono applicate unicamente dall’Autorità di settore.
Il provvedimento che uno actu ridetermina l’incentivo non integra solo una semplice operazione di ricalcolo, ma effettua tale operazione quale passaggio logico conseguente alla dichiarazione di decadenza parziale dell’incentivo, incidendo negativamente sul riconoscimento del beneficio. La carenza parziale del titolo conduce quindi non alla decadenza integrale, ma alla decadenza parziale del beneficio, cui consegue la rimodulazione dell’incentivo in concreto spettante. La normativa di settore non contempla il rapporto incentivante di fatto, ovverosia la produzione di energia ai fini dell’immissione nella rete di distribuzione in assenza del riconoscimento dei benefici da parte del GSE.
L’erogazione di incentivi in difformità alla normativa di settore fa sorgere un indebito oggettivo, soggetto pertanto all’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. Il termine decennale decorre dal giorno di erogazione degli importi, avendo l’azione di ripetizione dell’indebito come suo fondamento l’inesistenza, totale ovvero parziale, dell’obbligazione adempiuta da una parte, perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto o è venuto meno successivamente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che, nell’ambito delle procedure di gara svolte con modalità telematiche, nel caso in cui il concorrente sostenga la non visibilità di informazioni trasmesse o pubblicate in via telematica, è necessario verificare in concreto se la stessa sia superabile attraverso l’uso di comandi digitali comuni o di software standard, alla luce sia dei doveri di leale collaborazione dei soggetti (pubblico o privato) che utilizzano la modalità digitale per lo svolgimento della loro attività, sia di un particolare principio di autoresponsabilità del concorrente. Rientra, invero, nella diligenza professionale richiesta all’operatore economico che partecipi a una gara pubblica con piattaforma digitale l’esecuzione di operazioni elementari di navigazione su schermo che fanno parte dello strumentario digitale comune e di base richiesto a qualsiasi utente professionale (nel caso di specie, l’utilizzo della barra di scorrimento orizzontale o la parziale riduzione dello zoom della pagina, che avrebbe consentito di visualizzare l’informazione integralmente).
La rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. è un istituto di stretta interpretazione, la cui operatività deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui sussista effettivamente un impedimento oggettivo, ovvero un errore scusabile in cui sia incorsa la parte processuale, determinato da fatti oggettivi, rappresentati - di regola - dall’oscurità del testo normativo, dalla sussistenza di contrasti giurisprudenziali, da erronee rassicurazioni fornite da soggetti pubblici istituzionalmente competenti all’applicazione della normativa violata o da gravi impedimenti di fatto. Infatti, un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria, che esso presuppone, lungi dal rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un grave vulnus del pari-ordinato principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale.
Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 04.08.2026 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 205 del 04.09.2026), è stato prorogato di ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal giorno 15.06.2025 al 01.07.2025 e nei giorni 12-13.07.2025 nel territorio del Comune di Borca di Cadore e di San Vito di Cadore in Provincia di Belluno.
Con l’ordinanza del Sottosegretario di Stato alla salute del 16.07.2026 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 206 del 05.09.2026), è stata prorogata sino al 05.09.2027 l’efficacia dell’ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute del 06.08.2013 ss.mm.ii., concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.
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