L’annullamento d’ufficio oltre il termine, in caso di falsità, richiede il previo giudicato penale?
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato l’illegittimità dell’annullamento d’ufficio adottato dopo la scadenza del termine di cui all’art. 21-nonies, co. 1 l. 241/1990, ove il falso addebitato al privato istante non sia stato previamente accertato in sede penale con sentenza passata in giudicato, tanto se esso sia consistito in dichiarazioni sostitutive false o mendaci, quanto se sia consistito in una falsa rappresentazione della realtà di fatto (nella specie, si trattava di un titolo edilizio rilasciato per la demolizione e ricostruzione di un rudere).
Infatti, sul piano dell’interpretazione grammaticale, l’espressione «per effetto di condotte costituenti reato» del comma 2-bis art. cit. si riferisce necessariamente ai «provvedimenti amministrativi conseguiti» (comma cit.). Solo ove il legislatore avesse pretermesso le parole “per effetto di condotte” sarebbe stato possibile riferire il reato alle sole dichiarazioni sostitutive. Poiché il legislatore ha invece inserito tale locuzione, l’unica lettura grammaticalmente corretta è quella per cui possono essere annullati dopo la scadenza del termine soltanto i provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato. Ne consegue che il comma 2-bis attribuisce rilievo derogatorio del termine di cui al comma 1 art. cit. solo rispetto ai provvedimenti conseguiti per effetto di condotte costituenti reato, sia allorché il reato sia consistito nell’aver reso false dichiarazioni sostitutive, sia allorché sia consistito nell’aver fornito alla P.A. false rappresentazioni. Sul piano dell’interpretazione sistematica, sarebbe incongruo postulare che il legislatore abbia ristretto l’applicazione della fattispecie più grave – la dichiarazione sostitutiva falsa o mendace – ai soli reati accertati con sentenza definitiva e abbia invece ampliato la rilevanza, agli stessi fini, della fattispecie meno grave – la semplice falsa rappresentazione dei fatti, non asseverata nelle forme del d.P.R. 445/2000 – a ogni sua manifestazione, prescindendo solo per essa dal previo accertamento definitivo in sede penale. Sul piano dell’interpretazione teleologica, l’ordinamento civile appresta un complesso, e costoso, sistema di pubblicità immobiliare, volto a garantire la certezza del commercio giuridico, mediante il quale ogni terzo acquirente è posto in grado di sapere se stia effettivamente comprando a domino quanto dedotto in contratto. Tale sistema sarebbe sostanzialmente svuotato di ogni utilità e significato se, al contempo, non fosse assicurata la stabilità dei provvedimenti amministrativi favorevoli, quand’anche illegittimi, quantomeno a beneficio dei terzi acquirenti di buona fede e a titolo oneroso, anche dopo il decorso dei termini stabiliti dal comma 1 art. cit.
Post di Alberto Antico – avvocato

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