Nuovo Codice dell’Edilizia: le regioni mettono i paletti al governo
Nuovo Codice dell’Edilizia: le regioni mettono i paletti al governo.
Post di Daniele Iselle
Nuovo Codice dell’Edilizia: le regioni mettono i paletti al governo.
Post di Daniele Iselle
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che la somma dovuta per l’accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167, co. 5 d.lgs. 42/2004, ha natura di sanzione amministrativa pecuniaria e non di obbligazione risarcitoria o reale. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 7 l. 689/1981, l’obbligazione di pagamento può essere posta esclusivamente a carico del trasgressore e non può essere pretesa dai suoi aventi causa.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Brescia, evidenziando che la vigente normativa in materia è chiaramente orientata a favore dei gestori delle reti telefoniche, sembra dire di si in via generale.
Diciamo "sembra" perchè nel caso esaminato era scaduto il contratto di locazione dell'area da parte del privato a favore del gestore e il privato aveva promosso una azione di sfratto.
Resta aperto il problema se il TAR arriverebbe alla stessa conclusione nel caso in cui il contratto di locazione fosse regolarmente in corso.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Il TAR Veneto sottolinea che la SCIA alternativa al PdC può essere presentata solo nelle ipotesi previste dalla legge statale (ristrutturazione ex art. 10, co. 1, lett. c) T.U. Edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da PUA e nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici con prescrizioni planovolumetriche) e regionale (per il Veneto, trattasi degli interventi di cui agli artt. 6-9 della l. R.V. n. 14/2019).
Post di Alessandra Piola – avvocato
Lo precisa il TAR Veneto, ricordando che il vincolo afferente alla fascia di rispetto cimiteriale costituisce “un vincolo di inedificabilità assoluta, il quale, sussistendo al momento della valutazione dell'amministrazione sull'istanza di condono, integra un elemento preclusivo del condono ai sensi dell'art. 32,comma 27, lett. d), l. 326/03” (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, 3 ottobre2024, n. 1786).
La situazione non cambia se il vincolo sia stato apposto dopo la realizzazione delle opere.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Il Consiglio di Stato ha affermato che sussiste tanto il requisito della legittimazione, quanto quello dell’interesse a ricorrere in capo ai cittadini, residenti nel quartiere ove è stata disposta la ricollocazione dei depositi chimici in ambito portuale (contenenti sostanze infiammabili e pericolose), in esito ad una procedura urbanistica di modifica del piano regolatore portuale (PRP) ad impugnare gli atti di tale procedura, avuto riguardo alla distanza delle abitazioni (circa 300-350 metri) dal sito e alla rilevanza dell’intervento, ricadente nel campo di applicazione del decreto del Ministero dell’interno 31 luglio 1934 e del d.lgs. 105/2015 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose). L’interesse a ricorrente è da ritenersi sussistente in capo ai soggetti le cui abitazioni si trovano a una distanza superiore rispetto a quella ordinariamente necessaria per configurare la vicinitas nell’impugnazione dei titoli edilizi, da un lato in quanto l’intervento, per le sue caratteristiche intrinseche, è suscettibile di incidere su un’area più vasta; dall’altro in ragione dell’aumento dei carichi ambientali - cui si aggiunge la tutela della salute, avuto riguardo al possibile rischio di esplosioni e di emissioni nocive - oltre, per i soggetti proprietari, alla perdita di valore degli immobili.
È possibile il ricorso allo strumento semplificato dell’adeguamento tecnico funzionale (ATF) del PRP in presenza di modifiche che non alterino in modo sostanziale il piano medesimo, ai sensi dell’art. 5, co. 5 l. 84/1994. È pertanto illegittimo il ricorso a tale procedura semplificata, ove, all’esito dell’istruttoria, risulti che le modifiche proposte, inerenti anche alla ricollocazione dei depositi chimici in ambito portuale, presentino un potenziale notevole impatto ambientale, tale da richiedere almeno la verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Con il decreto del MEF – Ragioniere generale dello Stato del 30 aprile 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 113 del 18.05.2026), è stata comunicata la data in cui è reso disponibile sul sito internet Opencivitas della SOGEI il questionario unico FC100 per i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane delle Regioni a statuto ordinario e per i Comuni e Unioni di Comuni della Regione Siciliana ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali.
La restituzione del questionario dovrà avvenire entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, mediante invio a mezzo telematico, secondo le modalità che saranno rese note nel sito internet Opencivitas.
Il decreto è consultabile al link:
Post di Alberto Antico – avvocato
Con il d.lgs. 21 aprile 2026, n. 81 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 113 del 18.05.2026), in vigore dal 02.06.2026, è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.
Il d.lgs. 81/2026 è consultabile al link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-05-18&atto.codiceRedazionale=26G00096&elenco30giorni=false.
Post di Alberto Antico – avvocato
Lo dice una sentenza del TAR Veneto, invocando la inedificabilità assoluta conseguente al vincolo cimiteriale.
A mio parere, però, il condono sarebbe ammissibile, se rientrasse nei limiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il quale stabilisce che: "All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Il TAR Veneto ha rilevato l’irragionevolezza della decisione della P.A. che, in sede di ordinanza di demolizione, parificava tra loro quali destinatari tutti i comproprietari di un’area interessata da lavori eseguiti da uno solo di essi, il quale però era stato individuato esattamente e che dunque poteva essere considerato il responsabile principale nell’ipotesi di opere sine titulo.
Il TAR ha evidenziato i riflessi sulla responsabilità penale di questa situazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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