CILA: la sua inibizione non richiede l’avviso di avvio del procedimento nè il preavviso di rigetto

16 Set 2026
16 Settembre 2026

Lo precisa il Consiglio di Stato in un parere su un ricorso straordinario, in quanto la CILA non è qualificabile come un provvedimento amministrativo.

Nel parere si dice che lo stesso discorso vale anche per la SCIA ordinaria.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

F.A.Q. su VAS, VIA e VINCA

16 Set 2026
16 Settembre 2026

Si pubblica il link al sito della Regione Veneto ove consultare le F.A.Q. della Regione Veneto in materia di V.A.S.

https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/faq-vas

https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/faq-via

https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/faq-vinca

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

Annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione e successive determinazioni della Stazione appaltante

16 Set 2026
16 Settembre 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che la determinazione con la quale la P.A., a seguito di una sentenza di annullamento resa dal Consiglio di Stato, adotti statuizioni non imposte dal giudicato e non riconducibili al mero adempimento del comando giudiziale, non costituisce un atto esecutivo del giudicato, bensì l’espressione di un rinnovato esercizio del potere amministrativo; ne consegue che le relative censure devono essere fatte valere mediante l’ordinario giudizio di legittimità innanzi al TAR competente e non nell’ambito del giudizio di ottemperanza.
Nel caso di specie, vi era una determinazione comunale che, richiamando una precedente sentenza di appello, disponeva anche l’inefficacia del contratto e il subentro dell’operatore economico risultato vittorioso, pur in assenza di una corrispondente statuizione nella sentenza medesima, il che integrava un nuovo esercizio dell’azione amministrativa.

Post di Alberto Antico – avvocato

Primi interventi urgenti per il deficit idrico in Veneto

16 Set 2026
16 Settembre 2026

Con l’ordinanza del 3 settembre 2026 del Capo del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (pubblicato in G.U., Serie generale n. 211 dell’11.09.2026), sono stati approvati i primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto nella Regione Veneto.

Post di Alberto Antico – avvocato

Istituita l’area marina protetta “Isola di Capri”

16 Set 2026
16 Settembre 2026

Con la l. 1° settembre 2026, n. 158 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 211 dell’11.09.2026), in vigore dal 26.09.2026, è stata istituita l’area marina protetta “Isola di Capri”.

Post di Alberto Antico – avvocato

Gli interventi locali, ai fini dell’interesse sismico

15 Set 2026
15 Settembre 2026

Nel caso di specie, il Comune contestava al privato i seguenti abusi edilizi: fusione di due immobili in un’unica unità immobiliare; realizzazione di un balconcino; modifica degli spazi interni con aperture di varchi/portali nelle murature portanti del fabbricato.
Il privato presentava una denuncia dei lavori in sanatoria al Genio Civile di Salerno, che rilasciava le autorizzazioni sismiche in sanatoria.
Il vicino chiedeva invano l’annullamento in autotutela di tali sanatorie sismiche e, a seguire, ricorreva in giudizio.
Il Consiglio di Stato, così come aveva fatto il TAR Salerno, ha respinto il ricorso.
In particolare, il Consiglio ha affermato che gli interventi eseguiti dal privato si qualificano come “interventi locali”, ai sensi di quanto stabilito al par. 8.4.1 delle norme tecniche emanate con d.m. MIT 17.01.2018, che rappresenta l’unica fonte normativa cogente.
Infatti, il valore del coefficiente di struttura minore di 3 viene semplicemente raccomandato al Capitolo C.7.8.1.6 della Circolare, ma non rappresenta una tassatività.

Post del Dott. Ing. Mauro Federici

Il potere della P.A. di annullare in autotutela i provvedimenti basati su falsità del privato, anche oltre il termine ordinariamente previsto

15 Set 2026
15 Settembre 2026

Si discute in giurisprudenza sul potere per la P.A. di annullare d’ufficio i provvedimenti basati su falsità, ai sensi dell’art. 21-novies, co. 2-bis l. 241/1990, anche oltre il termine stabilito in via ordinaria dal precedente comma 1.

L’orientamento maggioritario presuppone una netta distinzione tra le due ipotesi contemplate dal comma 2-bis cit., costituite, l’una, dalle “false rappresentazioni dei fatti”, l’altra, dalle “dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci”. Il contrasto, tra la fattispecie rappresentata e quella reale, può essere determinato da dichiarazioni false o mendaci la cui difformità, se frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all’uopo rese dichiarazioni sostitutive), dovrà scontare l’accertamento definitivo in sede penale; oppure da una falsa rappresentazione dei fatti, che può essere rilevante al fine di superamento del termine ordinario anche in assenza di un accertamento giudiziario della falsità, purché questa sia accertata inequivocabilmente dalla P.A. con i propri mezzi (cfr. sentt. Cons. St., Sez. IV, 14.08.2024, n. 7134; TAR Veneto, Sez. II, 16.12.2025, n. 2401).

Secondo quest’ottica, è stato precisato che il comma 2-bis cit. prevede un’ipotesi di tutela doverosa solo nell’an, mentre essa non comprime la discrezionalità in ordine al quid e al quomodo, restando la P.A. libera di procedere o no all’annullamento d’ufficio, tenendo conto dell’affidamento degli interessati, secondo un approccio casistico, che accerti l’eventuale rimproverabilità ai medesimi dei fatti non corrispondenti alla realtà che possono avere dato luogo al rilascio di un titolo illegittimo (cfr. sent. TAR Toscana, Sez. III, 16.04.2026, n. 722).

Vi è anche però un orientamento minoritario, secondo cui è illegittimo l’annullamento d’ufficio adottato dopo la scadenza del termine ordinario, laddove il falso addebitato al privato istante non sia stato previamente accertato in sede penale con sentenza passata in giudicato, tanto se esso sia consistito in dichiarazioni sostitutive false o mendaci, quanto se sia consistito in una falsa rappresentazione della realtà di fatto (cfr. sent. CGARS, 13.07.2026, n. 478).

Post di Alberto Antico – avvocato

Sentenza CDS 7134 del 2024

Sentenza-TAR-Veneto-2401-del-2025

TAR Toscana 722 del 2026

La P.A. non è tenuta a rispondere alle istanze di annullamento d’ufficio (neanche per le segnalazioni di falsi risalenti nel tempo)

15 Set 2026
15 Settembre 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che il potere di autotutela è ampiamente discrezionale nell’apprezzamento dell’interesse pubblico che può imporne l’esercizio e, pertanto, non coercibile, al punto che la P.A. non ha neanche l’obbligo di rispondere a eventuali istanze con cui il privato ne solleciti l’esercizio. Non può configurarsi, pertanto, alcun obbligo per la P.A. di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo, data la natura officiosa e ampiamente discrezionale del potere di autotutela, rimesso alla più ampia valutazione di merito della P.A., e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere.

Post di Alberto Antico – avvocato

I chiarimenti dell’Adunanza Plenaria sul cd. rito super-accelerato in materia di oscuramento delle offerte di gara

15 Set 2026
15 Settembre 2026

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che il rito speciale super-accelerato in materia di accesso agli atti di gara, previsto dall’art. 36, co. 4 d.lgs. 36/2023, in quanto disposizione eccezionale non suscettibile di estensione analogica, trova applicazione nel solo caso tipico in cui la Stazione appaltante, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, abbia adempiuto agli obblighi informativi previsti dai commi precedenti del medesimo articolo, dando altresì atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento; in caso di inosservanza sostanziale di tali obblighi si riespande la disciplina generale del rito dell’accesso di cui all’art. 116 c.p.a. Ciò perché il dato testuale del comma 4 cit. ancora la decorrenza del termine abbreviato esclusivamente alla comunicazione digitale contestuale dell’aggiudicazione, sicché la disposizione, avendo natura eccezionale e derogatoria rispetto al rito ordinario dell’accesso, non può essere estesa, in via analogica, alle ipotesi patologiche di comunicazione tardiva o di decisione di oscuramento sollecitata da una successiva istanza, pena una compressione del diritto di difesa non compensata da un effettivo incremento della conoscibilità degli atti.

Il rito super-accelerato presuppone l’adozione, da parte della Stazione appaltante, di una decisione specifica ed espressa sulla richiesta di oscuramento dell’offerta, non potendo essere qualificata come provvedimento implicito la mera pubblicazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario oscurata in tutto o in parte, ancorché accompagnata dalla richiesta di oscuramento formulata dall’operatore economico. Ciò perché l’espressione «dà atto delle decisioni» di cui al comma 3 art. cit. individua un atto autonomo, frutto di un bilanciamento discrezionale tra il diritto a un ricorso efficace e la tutela dei segreti tecnici e commerciali, non desumibile per implicito dal solo fatto storico dell’oscuramento, sicché il concorrente deve poter conoscere non solo l’an, ma anche il quomodo e il quare della scelta ostensiva, a pena di imporre un ricorso al buio incompatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Post di Alberto Antico – avvocato

Poteri del Presidente dell’ANAC in materia di misure straordinarie nei confronti delle imprese, ai fini della prevenzione della corruzione

15 Set 2026
15 Settembre 2026

Il Presidente dell’ANAC in data 21.07.2026 ha adottato un documento (poi oggetto di un errata corrige in data 03.09.2026), contenente disposizioni per la disciplina del procedimento preordinato alla proposta del Presidente dell’ANAC di adozione delle misure straordinarie ai sensi dell’art. 32 d.l. 90/2014, come convertito dalla l. 114/2014, articolo rubricato Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione.

Il documento è corredato da un’apposita relazione illustrativa e sostituisce le precedenti disposizioni del 16.09.2022.

https://www.anticorruzione.it/-/disposizioni-per-la-disciplina-del-procedimento-preordinato-alla-proposta-del-presidente-dell-anac-di-adozione-delle-misure-straordinarie-ai-sensi-dell-articolo-32-del-d.l.-90/2014-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-114/2014-e-s.m.i..

Post di Alberto Antico – avvocato

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