Il Consiglio di Stato evidenzia che l’oggetto di VIA (nonché di suo screening) è un progetto che non necessariamente corrisponderà a quanto sarà concretamente autorizzato dalla P.A.: sono dunque ammesse varianti successive, le quali però dovranno essere oggetto di ulteriore Valutazione se le relative modifiche sono di natura sostanziale ovvero comportano criticità ambientali originariamente non analizzate.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha sottolineato che non è necessario che il progetto di impianto a energia rinnovabile sottoposto a (screening) VIA preveda l’intera dettagliata progettazione delle relative opere di connessione, essendo sufficiente che – in tale fase – il progetto sia fedele e realistico.
E infatti, le opere di connessione, e il loro delineamento, sono essenziali per successiva fase di approvazione del progetto, in quanto legate alla messa in esercizio dell’impianto; ciò non toglie che le stesse debbano essere comunque oggetto di valutazione, sia in quanto parte del progetto, e sia potendo essere foriere di impatti negativi per l’ambiente.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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In materia di VIA e ai fini della valutazione dell’esistenza o meno del cd. effetto cumulo tra impianti ad energia rinnovabile, il Consiglio di Stato ha precisato che per “progetti esistenti” si devono intendere gli impianti già realizzati, mentre per “progetti approvati” quelli che siano stati approvati dalla P.A., ma non ancora realizzati.
Sono dunque esclusi dalla valutazione tutti quei progetti che siano, al momento della Valutazione, ancora in fase istruttoria; è però evidente che, qualora tra la VIA e il rilascio del titolo per la realizzazione dell’impianto la situazione di fatto venga modificata (i.e., vengano approvati ulteriori progetti), dovranno essere considerate le sopravvenienze, se rilevanti a livello ambientale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Con il d.lgs. 25 settembre 2026, n. 181 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 235 del 09.10.2026), in vigore dal 24.10.2026, è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell’emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio.
Con la l. 9 ottobre 2026, n. 180 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 235 del 09.10.2026), in vigore dal 24.10.2026, sono state approvate disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Con il d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 234 dell’08.10.2026), in vigore dal 23.10.2026, è stato approvato l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione.
Con il d.l. 8 ottobre 2026, n. 177 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 234 dell’08.10.2026), in vigore dal 09.10.2026, sono state approvate disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche. Tra le altre novelle, il d.l. cit. modifica in vari punti il codice dell’ambiente.
Il TAR Veneto ha affermato che, in vigenza dell’art. 20 d.lgs. 199/2021, qualora l’area ove si progetti un impianto fotovoltaico soddisfi i requisiti di idoneità indicati al comma 8, n. 2, lett. c-quater art. cit., il privato non deve dare corso all’asservimento previsto dall’art. 4, co. 2, lett. a l.r. Veneto 17/2022.
L’installazione degli impianti fotovoltaici (anche con moduli a terra) in aree considerate idonee dalla legge statale deve considerarsi sempre consentita, senza che possano rilevare limitazioni o restrizioni imposte da normative regionali, previgenti o successive.
I criteri introdotti dall’art. 4 l.r. cit. varranno esclusivamente nelle aree agricole diverse da quelle qualificate dal legislatore statale come “aree idonee di diritto”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Una sentenza del TAR Marche riassume i principi in materia di fiscalizzazione delle opere abusive.
L'articolo 34 del DPR 380 del 2001, in relazione alle opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA di cui all'articolo 23, comma 1, stabilisce che: "2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al triplo del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al triplo del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale".
Il TAR Marche ha escluso la fiscalizzazione nel caso in cui i manufatti siano stati qualificati come nuove costruzioni realizzate in assenza di permesso di costruire: la differenza è essenziale.
Nella parziale difformità esiste un titolo edilizio e l’abuso consiste nella realizzazione di una parte dell’opera in modo non conforme a quanto assentito. Nella nuova costruzione abusiva, invece, manca il titolo abilitativo per l’opera considerata nel suo complesso.
L’ordinanza di demolizione può essere legittimamente adottata senza che l’Amministrazione abbia previamente accertato se la demolizione possa arrecare danno alla parte conforme dell’edificio.
Il Consiglio di Stato ha ribadito che non compete all’Amministrazione valutare prima dell’ordine di demolizione l’applicabilità della sanzione sostitutiva. È il privato a dover dimostrare rigorosamente, nella fase esecutiva, che la rimozione dell’abuso pregiudicherebbe la parte conforme (Consiglio di Stato, sentenza n. 8507 del 2025).
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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