Nel sito del Ministero dell’interno (come da comunicato in G.U., Serie generale n. 185 dell’11.08.2026), è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 13 luglio 2026, corredato dell’allegato 1, recante: l’assegnazione di contributi agli enti locali, per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade ai sensi dell’art. 1, co. 51-58 l. 160/2019, nel limite di 98 milioni di euro, per l’anno 2026.
Con il d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 185 dell’08.08.2026, Suppl. ordinario n. 30), in vigore dal 12.08.2026, sono state approvate disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di IVA, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione.
Con il d.lgs. 7 agosto 2026, n. 147 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 185 dell’08.08.2026, Suppl. ordinario n. 30), in vigore dal 12.08.2026, sono state approvate disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.
Con il d.lgs. 7 agosto 2026, n. 149 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 185 dell’08.08.2026, Suppl. ordinario n. 30), in vigore dal 26.08.2026, sono state approvate disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria.
Con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 luglio 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 184 del 10.08.2026), è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi per venti forti verificatisi nei Comuni di Sant’Anna d’Alfaedo, Sommacampagna e Sona (VR) dell’11 maggio 2026.
Il Consiglio di Stato ha affermato che non è configurabile come ristrutturazione edilizia, ma come nuova costruzione, la ricostruzione di un edificio diruto, qualora non sia possibile accertarne con sufficiente attendibilità la preesistente consistenza, in termini di volumetria, altezza e caratteristiche essenziali, non essendo a tal fine sufficiente la sola documentazione storica o catastale, in assenza di adeguate evidenze fisiche del manufatto originario. Nel caso di specie, gli atti di compravendita storici e le mappe catastali consentivano di individuare solo l’ubicazione del fabbricato, ma non i dati necessari per ricostruirne l’effettiva consistenza edilizia.
La ricostruzione di un fabbricato diruto, del quale residuino solo minime tracce strutturali, inidonee a definire l’esatta volumetria e configurazione originaria, integra una nuova costruzione e non un intervento di ristrutturazione edilizia, con conseguente applicazione delle regole urbanistiche vigenti al momento della domanda. Nella specie, la totale assenza di coperture e strutture verticali impediva ogni ricostruzione attendibile del manufatto.
In presenza di vincoli paesaggistico-ambientali e di divieto di nuove costruzioni, la ricostruzione di edifici diruti è consentita esclusivamente ove sia possibile accertare con precisione la consistenza originaria del manufatto, al fine di garantirne la fedele riproduzione. In assenza di dette evidenze è legittimo il diniego del permesso di costruire. La particolare valenza paesaggistica dell’area rafforza l’esigenza di rigoroso accertamento della preesistenza, quale condizione imprescindibile per evitare trasformazioni urbanistiche non consentite.
Nel processo amministrativo è ammissibile l’intervento ad opponendum di soggetti che, pur non titolari di un interesse giuridico diretto, vantino un interesse di fatto, anche riflesso, al mantenimento del provvedimento impugnato, come nel caso dei proprietari di immobili limitrofi interessati alla tutela del contesto paesaggistico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Una articolata sentenza del TAR Veneto esamina il caso della trasformazione di locali accessori interrati in una residenza turistica al lago di Garda.
L'intervento contrasta con la normativa comunale che vieta l'utilizzo dei locali interrati per fini abitativi: il TAR precisa che va applicata la normativa comunale che specifica quando un locale è interrato (si fa riferimento al piano strada).
I ricorrenti sostenevano anche che si trattasse di un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente “non rilevante”.
Il TAR ha respinto la censura, affermando che l’intervento in questione è urbanisticamente rilevante ai sensi dell’art. 23-ter del D.P.R. n. 380/2001, in quanto il passaggio da una destinazione non residenziale ad una destinazione residenziale comporta un aumento della superficie abitabile e del carico urbanistico e richiede un titolo edilizio espresso.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 5 agosto 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 187 del 13.08.2026), è stata approvata un’integrazione alla dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità dell’evento di diffusione eccezionale della specie Granchio blu «Callinectes sapidus» verificatosi nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 nelle acque interne e marittime della Regione Veneto.
Con la l. 7 agosto 2026, n. 152 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 192 del 20.08.2026), in vigore dal 21.08.2026, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del PNRR, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.
Con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, del 28 luglio 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 185 dell’11.08.2026), sono state approvate, in conformità all’art. 2, co. 2 del decreto interministeriale del 12 novembre 2021, le modifiche alle «Specifiche tecniche per l’adeguamento delle Piattaforme», che individuano le modalità telematiche per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, approvate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 26 settembre 2023, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, pubblicato in G.U. n. 276 in data 25.11.2023, riportate nell’allegato al decreto, di cui costituisce parte integrante.
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