Caso Milano: anche la Corte dei Conti assolve i funzionari comunali

02 Lug 2026
2 Luglio 2026

Scrive la Corte dei Conti: "il Collegio ritiene di poter rigettare nel merito la domanda, non ravvisando profili di colpa grave in capo ai convenuti alla luce del nuovo testo dell’art. 1, comma 1 della L. n. 20/1994 come novellato dalla L. n. 1/2026, che ora, per quanto interessa, prevede: “Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità ovvero dagli atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo”.

La norma, modellata sulla falsariga dell’art. 2, comma 3 L. n. 117/1988 in tema di responsabilità civile dei magistrati, è applicabile “ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato”, ai sensi dell’art. 6 della stessa L. n. 1/2026.

Osserva il Collegio che, come evidenziato dai primi commentatori della novella di cui alla L. n. 1/2026, il nuovo testo dell’art. 1, comma 1 della L. n. 20/1994 cit., ha introdotto un criterio oggettivo di valutazione della colpa grave, ritenuta ex lege sussistente nelle ipotesi di oggettiva difformità della condotta concreta dai parametri comportamentali astrattamente predefiniti sulla base di criteri espressamente codificati. La riformulazione è avvenuta in ossequio all’intentio legis di evitare o quantomeno attenuare il fenomeno della burocrazia difensiva. La c.d. paura della firma è contrastata mediante l’introduzione di un parametro avente una funzione essenzialmente garantista: le circostanze tipizzate esplicano all’interno del processo causale dell’evento dannoso un’efficacia esimente, nel senso che consentono di qualificare come scusabile l’errore commesso dal dipendente o amministratore pubblico.

È vero che sulla norma sono stati sollevati dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con il principio di buon andamento ex art. 97 Cost. (cfr. Sez. Puglia ord. n. 11/2026), ma limitatamente alle condotte materiali (come l’attività medico-sanitaria) diverse da quelle provvedimentali o tipicamente rientranti nell’azione amministrativa (ossia di compimento di atti giuridici, come quelle per cui è causa). Tale interpretazione è stata anche recepita da questa Sezione (sent. n. 41/2026), ma sempre con riferimento a fattispecie comportamentali di errore medico, da valutare alla stregua del canone generale, clausola aperta, della colpa grave come definito dalla giurisprudenza e ancorato al caso concreto.

Nella specie, a parere del Collegio, non è dato ravvisare i tratti caratterizzanti la colpa grave della responsabilità amministrativa espressi dalla norma sopravvenuta e di cui questo Giudice deve fare applicazione ossia la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento".

La Corte ha ritenuto che non fosse ascrivibile la colpa grave in relazione all'accusa di avere violato le norme edilizie: "Non solo la norma edilizia che si asserisce violata, come sopra riportata, non conteneva le suddette limitazioni enucleate in via giurisprudenziale (come si è detto non univoca), ma la sua interpretazione letterale era avvalorata dalle norme interne e dalla prassi amministrativa".

In altre parole, se la interpretazione delle norme di edilizia è controversa e incerta, non può esserci colpa grave.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

ECLI_IT_CONT_2026_106SGLOM

Come si individua il vincolo boschivo, rilevante ai fini paesaggistici?

02 Lug 2026
2 Luglio 2026

Il TAR Veneto conferma il carattere dinamico del vincolo boschivo, rilevante ai fini del vincolo paesaggistico, affermando che esso è in divenire e deve essere valutato di volta involta in base allo stato di fatto attuale, a prescindere dalle destinazioni urbanistiche e catastali e dai precedenti usi anche agricoli e a prescindere da chi, come quando e perchè abbia piantato gli alberi o del fatto che essi siano spuntati in modo spontaneo  (cfr. da ultimo TAR Veneto n. 1818/2024 e Tar Veneto n. 307/2017).

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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La deroga al vincolo cimiteriale

02 Lug 2026
2 Luglio 2026

Il TAR Napoli ha affermato che l’art. 338 r.d. 1265/1934, che prevede un vincolo di inedificabilità ex lege di 200 metri “dal perimetro dell’impianto cimiteriale”, contempla alcune ipotesi di deroga tra cui, per quanto d’interesse, quella disciplinata al comma 5: essa consente al Consiglio comunale di autorizzare una riduzione della zona di rispetto, nel caso di realizzazione di opere pubbliche o attuazione di interventi urbanistici, purché non sussistano controindicazioni sotto il profilo igienico-sanitario e sia acquisito il preventivo parere favorevole dell’ASL. Relativamente a tale ipotesi, il legislatore ha omesso di prevedere esplicitamente una soglia invalicabile per la realizzazione di opere pubbliche, come invece ha fatto nell’ipotesi di cui al comma 4, avente ad oggetto gli ampliamenti cimiteriali: ciò induce a ritenere che non si possa configurare, sul piano normativo, un divieto assoluto e generalizzato di intervento anche nella fascia più ristretta del vincolo cimiteriale (purché, ovviamente, siano rispettati tutti i presupposti normativi).

Il vincolo cimiteriale, pur configurandosi quale limitazione legale della proprietà privata a carattere generale e assoluto finalizzato alla tutela di una pluralità di interessi pubblici quali la salubrità, la sacralità del luogo di sepoltura e la possibilità di un’espansione ordinata del cimitero nel tempo, ammette la realizzazione di opere che risultino compatibili con tali finalità – ad esempio, un parcheggio funzionalmente connesso alla fruizione del cimitero – in quanto inidonee ad alterare il delicato equilibrio di interessi sotteso alla norma.

La situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo cimiteriale è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell’art. 338, co. 5 r.d. 1265/1934, essendo una norma eccezionale e di stretta interpretazione non posta a presidio di interessi privati: la procedura di riduzione della fascia inedificabile resta attivabile nel solo interesse pubblico, come valutato dal legislatore nell’elencazione delle opere ammissibili.

Quanto al parere dell’ASL, l’art. 338 cit. richiede esclusivamente l’assenza di ragioni igienico-sanitarie ostative derivante dalla deroga al rispetto delle distanze minime.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Sanità e italiani all’estero

02 Lug 2026
2 Luglio 2026

Con la l. 12 giugno 2026, n. 111 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 147 del 27.06.2026), in vigore dal 27.07.2026, sono state approvate la modifica all’art. 19 l. 833/1978 e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), residenti in Paesi che non appartengono all’UE e non aderiscono all’Associazione europea di libero scambio.
La l. 111/2026 è consultabile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-06-27&atto.codiceRedazionale=26G00127&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

Le firme a sostegno di una lista elettorale

02 Lug 2026
2 Luglio 2026

Nel caso di specie, la Commissione elettorale circondariale escludeva la lista di un candidato Sindaco, per aver riscontrato 728 sottoscrizioni valide, a fronte del limite massimo di 700 firme previsto dall’art. 3, co. 1 l. 81/1993 per i Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti.

Il promotore chiedeva allora di prendere atto della nullità per illeggibilità di 37 sottoscrizioni, contenute in atti separati al foglio principale delle firme, stralciandole così dal computo totale e arrivando a 693, cosa che a suo dire avrebbe consentito di ammettere la lista.

Il TAR Reggio Calabria ha affermato che il limite massimo di sottoscrizioni è, per sua natura, cogente e invalicabile.

Non sussiste alcun potere di riduzione d’ufficio delle sottoscrizioni in eccesso, atteso che il procedimento elettorale deve avere i requisiti essenziali di linearità, semplificazione e puntuale scansione degli adempimenti, affinché la consultazione si tenga secondo l’ordine legale e nei tempi prefissati, a salvaguardia dei diritti di elettorato attivo e passivo.

Alla ricevuta di una lista di candidati, rilasciata dal Segretario comunale, la legge assegna la funzione di documentare le operazioni e i tempi di deposito delle liste dei candidati, per cui essa fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto attestato essere avvenuto in presenza del pubblico ufficiale. Non ha idoneità a scalfire il contenuto di certezza, posseduto dalla ricevuta rilasciata dal Segretario, una contraria e unilaterale dichiarazione, in ordine alla presenza di un ulteriore allegato in alcun modo indicato dal medesimo Segretario comunale. La previsione dell’apposizione della sottoscrizione su un foglio recante il contrassegno di lista esprime la volontà dell’elettore di appoggiare la candidatura.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Pubblici appalti e contratti analoghi

02 Lug 2026
2 Luglio 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che la verifica dell’analogia dei contratti postula un raffronto concreto tra le prestazioni oggetto dell’appalto e quelle già eseguite dal concorrente, al fine di accertare se queste ultime siano effettivamente idonee a dimostrare l’esperienza e il know-how necessari per l’esecuzione della specifica commessa. Tale valutazione rientra nel potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante, la quale è chiamata a esprimere un giudizio specialistico circa la pertinenza e l’idoneità delle esperienze pregresse dichiarate. Ne consegue che il sindacato del G.A. su tali può estendersi solo ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o errore macroscopico, senza possibilità di sostituire la propria valutazione a quella della P.A.

Solo la similitudine sostanziale e funzionale con l’oggetto dell’affidamento consente di ritenere integrato il requisito del contratto analogo richiesto dalla lex specialis, non potendo ritenersi sufficienti meri elementi di afferenza al medesimo settore di riferimento.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La variazione di sagoma

01 Lug 2026
1 Luglio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che la sagoma è la conformazione planivolumetrica della costruzione e riguarda, per sua natura, l’ingombro esterno dell’edificio.

Nel caso di un fabbricato composto da più unità immobiliari e assentito con un unico titolo edilizio, la verifica della variazione di sagoma non può essere frazionata con riferimento al singolo appartamento, ma deve essere compiuta rispetto al fabbricato nel suo complesso.

Nel prosieguo della sentenza, si è spiegato perché gli elementi istruttori acquisiti deponessero a favore della riconducibilità delle difformità alla fase originaria di realizzazione del fabbricato (1971-1972) e non, come affermato dal Comune, alla variazione catastale del 2018.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il termine ultimo per presentare la sanatoria edilizia ex art. 36 DPR 380 è quello della notificazione del verbale di inottemperanza all’ordine di demolizione

01 Lug 2026
1 Luglio 2026

Il TAR Veneto ricorda che il termine ultimo per presentare la sanatoria edilizia ex art. 36 DPR 380 è quello della notificazione del verbale di inottemperanza all'ordine di demolizione dell'opera abusiva: "deve dunque valorizzarsi quell’orientamento giurisprudenziale a mente del quale il “dies ad quem oltre il quale è obiettivamente preclusa la possibilità di chiedere la c.d. sanatoria ordinaria è da individuare nella notifica del verbale di inottemperanza stante che, nel breve spazio ricompreso tra i 90 giorni per la demolizione spontanea e l’adozione del provvedimento di acquisizione si radica la previsione di chiusura dell’art. 36, d.P.R. n. 380/2001, che consente appunto fino allo spirare di tale termine la proposizione della relativa domanda (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II,19/10/2023), n.15478)” (TAR Veneto, sez. II, 2 maggio 2024, n. 838)".

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Sentenza TAR Veneto 2362 del 2025

Reati contro la P.A.: la Corte costituzionale pone un limite al trattamento sanzionatorio pecunario del reo

01 Lug 2026
1 Luglio 2026

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 322-quater c.p. (Riparazione pecuniaria), secondo cui con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis c.p., era sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore della P.A. lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

Ha consequenzialmente dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 165, co. 4 c.p., secondo cui a fronte delle medesime condanne, la sospensione condizionale della pena era comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell’art. 322-quater c.p., fermo restando il diritto all’ulteriore eventuale risarcimento del danno.

La “riparazione pecuniaria” prevista dall’art. 322-quater c.p. non aveva, in realtà, la sostanza di un risarcimento, bensì si aggiungeva a quello vero e proprio eventualmente riconosciuto alla P.A./parte civile nello stesso giudizio penale, oltre che al danno erariale (comprensivo del danno all’immagine, che la legge presume pari al doppio di quella somma) quantificato dalla giurisdizione contabile. Inoltre, la riparazione pecuniaria si cumulava alla confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato ex art. 322-ter c.p. Il condannato, se pubblico agente, si ritrovava a versare allo Stato e alla P.A. danneggiata un importo pari almeno al quadruplo del vantaggio ricavato dal reato: una prima volta a titolo di confisca, una seconda a titolo di riparazione pecuniaria, e due volte ancora a titolo di danno all’immagine.

Pur nella consapevolezza della gravità dei reati contro la P.A., l’assenza di ogni potere discrezionale del giudice nel determinare l’ammontare della somma ex art. 322-quater c.p. non era conforme ad almeno due corollari del principio di proporzionalità della pena: 1) la necessità che ogni sanzione punitiva sia calibrata tenendo conto della concreta gravità oggettiva dell’illecito, del grado di colpevolezza del suo autore e dell’entità del suo contributo nel caso di concorso di più persone; 2) l’esigenza che ogni sanzione pecuniaria tenga conto delle condizioni economiche e patrimoniali del reo al momento della condanna, in modo da assicurare un impatto soggettivamente eguale della sanzione su persone che abbiano disponibilità economiche differenti e da far sì, comunque, che il condannato abbia la possibilità concreta di far fronte al pagamento.

Ciò tanto più rispetto a una sanzione, al cui pagamento era subordinata la stessa possibilità del reo di fruire della sospensione condizionale della pena detentiva.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Le liste dei candidati alle elezioni non possono superare il numero massimo di firme previsto dalla legge, a pena di esclusione non regolarizzabile

01 Lug 2026
1 Luglio 2026

Il TAR Bari ha affermato che, nel procedimento elettorale, il superamento del numero massimo di sottoscrizioni previsto dall’art. 3, co. 1 l. 81/1993 determina l’automatica esclusione della lista elettorale, senza possibilità di regolarizzazione mediante eliminazione delle firme eccedenti. La prefissazione di un limite minimo e massimo di sottoscrizioni, per la presentazione delle liste di candidati, ha la funzione primaria di assicurare che la lista dei candidati abbia un certo grado minimo di rappresentatività nell’elettorato, nonché le funzioni corollarie di semplificazione delle operazioni elettorali, di garanzia della par condicio tra le liste concorrenti e di tutela della genuinità della competizione elettorale.

La previsione legislativa di un numero massimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali ha natura vincolante e non consente all’ufficio elettorale alcuna valutazione discrezionale circa la rilevanza delle firme eccedenti, essendo preclusa ogni ponderazione in concreto dell’incidenza della violazione sul corretto svolgimento della competizione elettorale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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