L’annullamento d’ufficio oltre il termine, in caso di falsità, richiede il previo giudicato penale?

25 Ago 2026
25 Agosto 2026

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato l’illegittimità dell’annullamento d’ufficio adottato dopo la scadenza del termine di cui all’art. 21-nonies, co. 1 l. 241/1990, ove il falso addebitato al privato istante non sia stato previamente accertato in sede penale con sentenza passata in giudicato, tanto se esso sia consistito in dichiarazioni sostitutive false o mendaci, quanto se sia consistito in una falsa rappresentazione della realtà di fatto (nella specie, si trattava di un titolo edilizio rilasciato per la demolizione e ricostruzione di un rudere).

Infatti, sul piano dell’interpretazione grammaticale, l’espressione «per effetto di condotte costituenti reato» del comma 2-bis art. cit. si riferisce necessariamente ai «provvedimenti amministrativi conseguiti» (comma cit.). Solo ove il legislatore avesse pretermesso le parole “per effetto di condotte” sarebbe stato possibile riferire il reato alle sole dichiarazioni sostitutive. Poiché il legislatore ha invece inserito tale locuzione, l’unica lettura grammaticalmente corretta è quella per cui possono essere annullati dopo la scadenza del termine soltanto i provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato. Ne consegue che il comma 2-bis attribuisce rilievo derogatorio del termine di cui al comma 1 art. cit. solo rispetto ai provvedimenti conseguiti per effetto di condotte costituenti reato, sia allorché il reato sia consistito nell’aver reso false dichiarazioni sostitutive, sia allorché sia consistito nell’aver fornito alla P.A. false rappresentazioni. Sul piano dell’interpretazione sistematica, sarebbe incongruo postulare che il legislatore abbia ristretto l’applicazione della fattispecie più grave – la dichiarazione sostitutiva falsa o mendace – ai soli reati accertati con sentenza definitiva e abbia invece ampliato la rilevanza, agli stessi fini, della fattispecie meno grave – la semplice falsa rappresentazione dei fatti, non asseverata nelle forme del d.P.R. 445/2000 – a ogni sua manifestazione, prescindendo solo per essa dal previo accertamento definitivo in sede penale. Sul piano dell’interpretazione teleologica, l’ordinamento civile appresta un complesso, e costoso, sistema di pubblicità immobiliare, volto a garantire la certezza del commercio giuridico, mediante il quale ogni terzo acquirente è posto in grado di sapere se stia effettivamente comprando a domino quanto dedotto in contratto. Tale sistema sarebbe sostanzialmente svuotato di ogni utilità e significato se, al contempo, non fosse assicurata la stabilità dei provvedimenti amministrativi favorevoli, quand’anche illegittimi, quantomeno a beneficio dei terzi acquirenti di buona fede e a titolo oneroso, anche dopo il decorso dei termini stabiliti dal comma 1 art. cit.

Post di Alberto Antico – avvocato

Concessioni demaniali marittime; documento di programmazione strategica di sistema; piano regolatore portuale

25 Ago 2026
25 Agosto 2026

Il TAR Catania ha affermato che la proroga automatica di una concessione demaniale marittima per ragioni “tecniche” risulta compatibile con il diritto euro-unitario soltanto qualora emerga che essa sia funzionale ad assicurare l’ordinata programmazione delle procedure di gara, dovendosi dare contezza, nell’atto di proroga, che l’estensione del termine di efficacia della concessione si sia resa necessaria al fine di disporre di un congruo arco temporale funzionale alla conclusione della procedura competitiva, alla presenza di ragioni oggettive che ne impediscano la conclusione prima di tale data (connesse, ad esempio, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa). Di contro, un provvedimento amministrativo che disponga tale proroga, senza dar conto di aver “ordinatamente” programmato l’avvio di una procedura di affidamento o di dover disporre di un tempo congruo per concluderne lo svolgimento già in atto, si imbatte nel divieto di proroghe automatiche sancito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE e ribadito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

Il titolare di una concessione demaniale marittima non è legittimato ad agire avverso le disposizioni del piano regolatore portuale approvato dall’Autorità di sistema portuale laddove, stante il divieto di proroghe automatiche, il titolo concessorio abbia cessato di produrre i propri effetti in data antecedente all’approvazione del piano medesimo, difettando, nel caso di specie, la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei consociati. Parimenti, non sussiste la condizione dell’interesse ad agire, in quanto il concessionario uscente non trarrebbe dall’annullamento degli atti impugnati alcuna utilità concreta e attuale, non potendo disporre per il futuro di tale concessione e non potendo esercitare, pertanto, l’attività di gestione dello stabilimento balneare asseritamente inciso dalle nuove previsioni.

Il documento di programmazione strategica di sistema e il piano regolatore portuale hanno finalità e cogenza tra di esse differenti. Il documento, che in base all’art. 5 l. 84/1994 è redatto dall’Autorità di sistema portuale ed è approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, ha valenza di atto di indirizzo; il piano, invece, è l’atto mediante cui l’Autorità di sistema portuale informa le proprie scelte pianificatorie relative all’area portuale e costituisce un atto amministrativo pianificatorio autonomo e scisso, per natura, caratteristiche e funzionalità, dal documento, il quale non si pone quale atto endoprocedimentale e segue una procedura a sé stante.

Post di Alberto Antico – avvocato

Accreditamento sanitario e tetti di spesa

25 Ago 2026
25 Agosto 2026

Con un tris di sentenze gemelle, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che la clausola di salvaguardia inserita in un accordo annuale stipulato ai sensi dell’art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992 tra una struttura sanitaria privata accreditata e un’Azienda sanitaria locale è valida e produce l’effetto preclusivo dell’impugnazione degli atti regionali e aziendali di determinazione e di riparto dei ‘tetti di spesa’ e delle tariffe che siano noti o conoscibili al momento della sua sottoscrizione e non riguarda gli atti sopravvenuti riferibili alla medesima annualità, né i giudizi pendenti che abbiano per oggetto gli atti emanati dopo la sottoscrizione di un accordo relativo ad un’annualità precedente.

Post di Alberto Antico – avvocato

La grande rilevanza urbanistica del cortile nel Piano urbanistico generale di Milano

24 Ago 2026
24 Agosto 2026
La sentenza del TAR Lombardia Milano n. 4096 del 2026 evidenzia la grande rilevanza urbanistica dei cortili a Milano.
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1. Se è corretto inquadrare la disposizione che riguarda i cortili [art. 23, comma 3, delle N.d.A. del P.d.R del Pgt di Milano, che recita  «all’interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC), l’edificazione in tutto o in parte all’interno dei cortili dovrà essere di altezza inferiore o pari (fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e regolamentari esistenti) a quella dell’edificio preesistente»], nell’ambito delle norme di carattere morfologico, non può negarsi che la stessa abbia anche una natura igienico-sanitaria, ovvero è “funzionale all’illuminazione e all’areazione dei locali che vi si affacciano”, come si ricava dalla stessa normativa comunale, in particolare dall’art. 5, comma 24, delle N.d.A. del P.d.R. che riguarda il cortile: «Cortile - ai soli fini dell’applicazione delle norme del PGT, si definisce “cortile” l’area libera o occupata anche parzialmente da costruzioni, interna ad isolati morfologicamente identificati da una perimetrazione di edifici, almeno su tre lati, che sia funzionale all’illuminazione e all’areazione dei locali che vi si affacciano».
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2.  La citata disposizione pianificatoria comunale, in ragione degli interessi che presidia, assume valore cogente, assimilabile a quello dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 in materia di distanze tra pareti finestrate ed edifici frontistanti, che è finalizzata a prevenire la formazione di intercapedini dannose per la salubrità, tali da impedire un adeguato afflusso di aria e di luce: “la distanza minima fissata dall’art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 di dieci metri dalle pareti finestrate è volta alla salvaguardia delle imprescindibili esigenze igienico sanitarie, al fine di evitare malsane intercapedini tra edifici tali da compromettere i profili di salubrità degli stessi, quanto ad areazione luminosità ed altro, e trattasi di una norma che in ragione delle prevalenti esigenze di interesse pubblico ad essa sottese ha carattere cogente e tassativo ...” -T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 16 giugno 2026, n. 3197; anche, Consiglio di Stato, IV, 27 marzo 2023, n. 3115-   (fattispecie in cui il complesso edilizio ricade all’interno di porzioni di territorio interne a un isolato morfologicamente identificato, e perimetrato da quattro vie. La sentenza afferma che è del tutto irrilevante che sullo stesso siano presenti singole aperture, che sono quasi esclusivamente costituite da passi carrai, funzionali all’accesso agli edifici e del tutto connaturati all’edificazione, e che ciò non intacca la morfologia dell’isolato che si connota per la presenza di edifici a cortina, collocati sul bordo dell’isolato stesso, che identificano chiaramente una morfologia non aperta).
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3. La richiamata ampia nozione di cortile in ambito urbanistico è dunque in grado di ricomprendere un numero di comparti edificatori molto più consistente di quelli che rientrano nell’ambito prettamente civilistico, poiché diversi sono l’interesse privatistico alla regolamentazione dell’uso degli spazi comuni, da un lato, e l’interesse pubblico allo sviluppo ordinato del tessuto urbano, dall’altro. Di conseguenza, la prospettazione attorea secondo la quale non si può avere una “perimetrazione di edifici” in assenza di una serie di fabbricati tra loro adiacenti, costruiti in appoggio o in aderenza, risulta di carattere generale e non riferita specificamente all’ambito prettamente urbanistico, che solo rileva nel presente giudizio.
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4. La nozione di “cortile” rilevante ai sensi della disciplina comunale, difatti, “reca in sé un irriducibile tasso di tecnicismo sotto il profilo urbanistico-morfologico che non consente di riferirsi, ai fini della sua concretizzazione, né al significato di senso comune né alle elaborazioni semantiche di altre branche dell’ordinamento, deputate al soddisfacimento di diverse finalità” (Consiglio di Stato, VI, 6 ottobre 2023, n. 8697, che ha confermato T.A.R. Lombardia, Milano, II, 30 settembre 2019, n. 2054, riferite proprio al previgente P.G.T. del Comune di Milano).
5. Per tale ragione, la determinazione di un cortile “è espressione della discrezionalità tecnica dell’organo [tecnico comunale], suscettibile di sindacato solo nel caso di palese illogicità della soluzione o evidente travisamento dei suoi presupposti” (Consiglio di Stato, VI, 6 ottobre 2023, n. 8697) (fattispecie in cui il complesso edilizio ricade all’interno di porzioni di territorio interne a un isolato morfologicamente identificato, e perimetrato da quattro vie). La sentenza afferma che è del tutto irrilevante che sullo stesso siano presenti singole aperture, che sono quasi esclusivamente costituite da passi carrai, funzionali all’accesso agli edifici e del tutto connaturati all’edificazione, e che ciò non intacca la morfologia dell’isolato che si connota per la presenza di edifici a cortina, collocati sul bordo dell’isolato stesso, che identificano chiaramente una morfologia non aperta.
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Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Si allega la sentenza del Consiglio di Stato citata nella sentenza del TAR Milano
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Domanda di condono per immobili acquistati all’asta

24 Ago 2026
24 Agosto 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 40, co. 6 l. 47/1985, il termine di 120 giorni per la presentazione della domanda di sanatoria, da parte dell’aggiudicatario di un immobile trasferito nell’ambito di una procedura esecutiva, decorre dalla data dell’atto di trasferimento. Solo in via eccezionale il dies a quo può essere posticipato, ove l’abuso non sia oggettivamente conoscibile, mentre restano irrilevanti la mancata conoscenza soggettiva dell’abuso, la sua non agevole percepibilità o la buona fede dell’aggiudicatario. L’onere di dimostrare l’oggettiva non conoscibilità dell’abuso grava sull’interessato che invochi la posticipazione del termine.

Post di Alberto Antico – avvocato

Il canone unico patrimoniale

24 Ago 2026
24 Agosto 2026

Il TAR Liguria ha affermato che il canone unico patrimoniale di concessione (CUP), di cui all’art. 1, co. 816-847 l. 160/2019, ha sempre natura tributaria, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario. Ne consegue che l’impugnazione, dinanzi al G.A., del provvedimento con cui il Comune ne determina l’ammontare e irroga la correlata sanzione, sul presupposto della ritenuta e presunta occupazione abusiva di spazi comunali, è inammissibile per difetto di giurisdizione.

È inammissibile, per carenza di interesse, l’impugnazione del regolamento comunale sul CUP nella parte in cui prevede il rilascio di una specifica concessione e l’accertamento dell’occupazione abusiva anche nelle ipotesi di esonero o esclusione dal canone per carenza dei presupposti, atteso che la sussistenza o no del titolo concessorio non incide sull’an debeatur del canone, dovuto anche in caso di occupazione senza titolo.

Post di Alberto Antico – avvocato

Pubblici appalti e oscuramento delle offerte di gara

21 Ago 2026
21 Agosto 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, qualora un operatore economico proponga un ricorso contro una decisione di oscuramento parziale degli atti di gara non motivata, comunicata unitamente al provvedimento di aggiudicazione, il termine di dieci giorni, previsto dall’art. 36, co. 4 d.lgs. 36/2023 decorre dal momento in cui egli abbia l’effettiva conoscenza della portata lesiva del provvedimento, ossia dalla concreta ostensione della documentazione parzialmente oscurata, essendo contrario ai principi di effettività della tutela giurisdizionale, quale imposto anche dal diritto eurounitario, imporre la proposizione di un ricorso prima della conoscibilità del vizio.

La tutela dei segreti tecnici o commerciali costituisce un limite all’accesso agli atti di gara, ma richiede un bilanciamento concreto con l’accesso difensivo – riferibile ai primi cinque graduati ai sensi dell’art. 36, co. 2 d.lgs. cit. – alla luce del principio di proporzionalità e del divieto di pregiudicare la concorrenza, dovendo essere garantito un equilibrio tra esigenze di segretezza e diritto a un ricorso effettivo. L’ostensione può essere dunque negata solo laddove, nel quadro di un ad hoc balancing, venga in rilievo, quale interesse cd. limite, un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che i dati in esame presentino effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva.

L’operatore economico che impugni l’oscuramento parziale delle offerte è tenuto a dimostrare, in modo specifico, l’indispensabilità delle informazioni omesse ai fini della difesa in giudizio, non essendo consentito un accesso indiscriminato che comprometta i segreti commerciali e la concorrenza, in coerenza con i principi eurounitari di tutela della segretezza e di leale confronto competitivo, ovvero è tenuto a dimostrare la mancata comunicazione delle informazioni minime, di cui agli artt. 50 e 55 della direttiva 2014/24/UE.

Nel sistema delineato dall’art. 36 cit., l’accesso agli atti di gara è riconosciuto ex lege ai primi cinque graduati anche in funzione difensiva, ma incontra limiti nei segreti tecnici o commerciali, ferma restando la necessità di assicurare le informazioni minime sull’aggiudicazione e sulle caratteristiche dell’offerta selezionata, in conformità agli artt. 50 e 55 della direttiva 2014/24/UE e ai principi di trasparenza ed effettività della tutela.

Post di Alberto Antico – avvocato

Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

21 Ago 2026
21 Agosto 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato l’illegittimità del diniego di certificazione opposto dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dall’Agenzia delle entrate del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, fondato sull’applicazione retroattiva dei più restrittivi criteri di qualificazione delle attività ammissibili enunciati dal Manuale di Frascati (edizione 2015), recepiti nell’ordinamento nazionale, con portata innovativa e non interpretativa, dall’art. 1, co. 200 l. 160/2019. In applicazione del principio tempus regit actum, la spettanza del beneficio riferita a periodi d’imposta anteriori al 2020 deve infatti essere valutata esclusivamente alla luce del quadro normativo vigente ratione temporis, costituito dall’art. 3, co. 4-5 d.l. 145/2013, come convertito dalla l. 9/2014, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, che non richiedono la sussistenza congiunta dei criteri di novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità/riproducibilità propri del predetto Manuale.

Post di Alberto Antico – avvocato

Perimetrazione provvisoria dei parchi nazionali

20 Ago 2026
20 Agosto 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 34, co. 3 l. 394/1991, la delimitazione, ad opera del Ministro dell’ambiente, del perimetro provvisorio dei parchi nazionali si basa esclusivamente su dati obiettivi e di carattere tecnico-scientifico, senza alcun coinvolgimento delle Regioni nel processo decisionale, se non limitatamente all’invio di “elementi conoscitivi” ed all’espressione del parere relativo all’individuazione delle misure di salvaguardia. L’interesse pubblico primario sotteso alla perimetrazione provvisoria, la quale assolve una funzione cautelare, non è la composizione degli interessi, di cui sono esponenziali gli enti territoriali, bensì la cristallizzazione dello stato dei luoghi, al fine di evitare che, nelle more, il territorio subisca trasformazioni irreversibili.

Post di Alberto Antico – avvocato

La rinuncia al ricorso giurisdizionale amministrativo

20 Ago 2026
20 Agosto 2026

Il TAR Catania ha affermato che, nel caso in cui la rinuncia al ricorso sia stata notificata direttamente presso la parte (nel caso di specie, la sede legale della P.A. resistente) e non presso il procuratore costituito, non sussistono i presupposti per la pronuncia di estinzione del giudizio. Tuttavia, il giudice amministrativo può desumere da tale “rinuncia irrituale” un argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ex art. 35, co. 1, lett. c c.p.a., secondo quanto previsto dall’art. 84, co. 4 c.p.a., e dichiarare il gravame improcedibile.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. TAR Catania n. 1942-2026

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