Acquisizione gratuita dell’immobile abusivo e sorte del creditore ipotecario

06 Lug 2026
6 Luglio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che non sussistono i presupposti dell’azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta dal creditore ipotecario per la perdita della garanzia reale su un immobile abusivo acquisito gratuitamente dal Comune a seguito dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, quando l’acquisizione è sorretta da valido titolo legale e difetta il nesso causale tra arricchimento della P.A. e depauperamento del creditore, essendo  il danno riconducibile alla condotta negligente di quest’ultimo.

La buona fede del creditore ipotecario, ai fini del riconoscimento di una tutela indennitaria per la perdita della garanzia reale, richiede la verifica, secondo l’ordinaria diligenza, della legittimità urbanistica e della commerciabilità del bene offerto in garanzia, non potendo fondarsi sul solo affidamento nelle risultanze dei registri immobiliari; ne consegue che la buona fede deve escludersi quando il creditore ometta verifiche essenziali sullo stato legittimo dell’immobile.

L’acquisizione gratuita dell’immobile abusivo al patrimonio comunale, conseguente alla inottemperanza all’ordine di demolizione, opera automaticamente ex lege e determina il trasferimento della proprietà a titolo originario. L’accertamento dell’inottemperanza dell’ingiunzione ha solo valenza di titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, per cui la sua notifica ha una funzione meramente ed esclusivamente “certificativa” del già avvenuto trasferimento del diritto di proprietà. Pertanto, non rileva l’anteriorità dell’iscrizione ipotecaria rispetto alla trascrizione dell’atto di inottemperanza all’ordine di demolizione, laddove l’ipoteca sia stata concessa da soggetto che non era più proprietario.

L’efficacia retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale incontra un limite nei rapporti esauriti ossia quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali. Nel caso di specie, è stata esclusa l’applicabilità della sent. Corte cost. n. 160/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, co. 3 l. 47/1985, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire: il rapporto si era ormai esaurito, in quanto la questione dell’inopponibilità dell’ipoteca in questione alla P.A. che aveva acquistato a titolo originario non afferiva al giudizio in commento, quanto piuttosto a quelli già definitivi innanzi al G.A., intervenuti inter partes, per cui la questione non poteva essere presa nuovamente in considerazione. In ogni caso, l’inesigibilità di una “vigilanza incessante” affermata dalla Corte non esclude un dovere minimo di verifica tecnico-giuridica in capo all’istituto di credito, da effettuarsi al momento dell’erogazione del mutuo, sulla base dei dati disponibili, delle caratteristiche soggettive del richiedente l’erogazione del mutuo, in punto di affidabilità e solvibilità derivante dalla capacità produttiva di reddito e soprattutto in relazione alle caratteristiche di commerciabilità dell’immobile oggetto di ipoteca.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Per stabilire se un’opera sia precaria non si guarda alla sua struttura, ma alla sua funzione

06 Lug 2026
6 Luglio 2026

L’art. 3 del T.U. n. 380/2001, nel fornire una indicazione esemplificativa, tra l’altro, di cosa debba intendersi per “interventi di nuova costruzione”, ricomprende in tale categoria, alla lettera e.5), “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere [...] che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee...”.

Il TAR sottolinea che, per individuare le esigenze temporanee e la natura precaria di un’opera, si deve seguire “non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale”, per cui un’opera se è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie, anche quando le opere sono state realizzate con materiali facilmente amovibili (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1291 del 1°aprile 2016).

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Termine per l’impugnazione degli atti di pianificazione territoriale

06 Lug 2026
6 Luglio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, per gli atti di pianificazione territoriale, il termine per l’impugnazione decorre, in via generale, dalla loro pubblicazione secondo le forme previste dalla legge. Tuttavia, ove la variante urbanistica incida in modo diretto, puntuale e specifico su un bene determinato, individuando un destinatario immediatamente inciso, come accade nell’ipotesi di variante al piano di localizzazione che dichiari - con effetti ablatori reali - incompatibile con la sua disciplina un impianto di trasmissione radiofonica esistente assoggettandolo a riallocazione, sorge l’obbligo della P.A. di procedere alla comunicazione o notificazione individuale dell’atto, con la conseguenza che il termine decadenziale per proporre ricorso decorre dall’effettiva conoscenza dell’atto da parte dell’interessato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Contrasto alla tratta di esseri umani e protezione delle vittime

04 Lug 2026
4 Luglio 2026

Con il d.lgs. 12 giugno 2026, n. 115 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 150 del 01.07.2026), in vigore dal 16.07.2026, è stata data attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.

Il d.lgs. 115/2026 è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-07-01&atto.codiceRedazionale=26G00130&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

Regolamento recante l’Albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di ente parco nazionale

04 Lug 2026
4 Luglio 2026

Con il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 8 maggio 2026, n. 109 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 146 del 26.06.2026), in vigore dall’11.07.2026, è stato approvato il regolamento recante l’Albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell’art. 2, co. 26 l. 426/1998.

Il decreto è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-06-26&atto.codiceRedazionale=26G00125&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

Se la stazione appaltante sostituisce il disciplinare, in pendenza del termine per presentare le offerte, senza avvisare i concorrenti

04 Lug 2026
4 Luglio 2026

Il TAR Napoli ha affermato che la stazione appaltante è tenuta a rispettare le regole che, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, ha deciso di porre a presidio dello svolgimento della procedura di gara, in ragione dei principi dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti. Il rispetto dell’auto-vincolo è confermato anche dal vigente codice dei contratti pubblici che, fra i principi fondamentali, annovera quello dell’affidamento e della buona fede, per cui occorre tutelare l’affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere amministrativo.

Nel caso di specie, la stazione appaltante lasciava pubblicato sul proprio sito un disciplinare di gara per circa 30 ore, salvo poi sostituirlo con altro disciplinare recante un diverso criterio di calcolo del punteggio dell’offerta tecnica, senza effettuare alcuna comunicazione della sostituzione. Pertanto, una delle imprese ha presentato l’offerta usando il primo disciplinare, scaricato nel breve intervallo di tempo in cui era stato pubblicato sul portale della centrale unica di committenza.

Il comportamento della stazione appaltante che pubblichi, sul proprio portale, un disciplinare di gara che poi sostituisca, il giorno successivo, con altro disciplinare recante diversa formula di calcolo dell’offerta tecnica, senza comunicare l’accaduto mediante avviso sul portale, costituisce una violazione dell’aspettativa del destinatario al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico, sorto a seguito di tale attività.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Convertito in legge il decreto in materia di prezzi petroliferi dell’aprile 2026

04 Lug 2026
4 Luglio 2026

Con la l. 25 giugno 2026, n. 113 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 147 del 27.06.2026), in vigore dal 28.06.2026, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

La l. 113/2026 è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-06-27&atto.codiceRedazionale=26G00129&elenco30giorni=true.

Il d.l. 63/2026, come convertito dalla l. 113/2026, è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-06-27&atto.codiceRedazionale=26A03280&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

Convertito in legge il decreto in materia di lavoro

04 Lug 2026
4 Luglio 2026

Con la l. 25 giugno 2026, n. 112 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 147 del 27.06.2026), in vigore dal 28.06.2026, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale.

La l. 112/2026 è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-06-27&atto.codiceRedazionale=26G00128&elenco30giorni=true.

Il d.l. 62/2026, come convertito dalla l. 112/2026, è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-06-27&atto.codiceRedazionale=26A03291&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

Quali elementi consentono di dire che il Comune ha usucapito una strada

03 Lug 2026
3 Luglio 2026

Il TAR ha esaminato un caso nel quale il ricorrente sosteneva che il Comune aveva errato a rilasciare a un terzo un permesso di costruire, in quanto esso incideva su una strada privata di proprietĂ  del ricorrente.

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che si possa presumere in base a una serie di elementi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 del cod. civ.) l’intervenuta usucapione da parte del Comune della stradina (in origine privata) e la sua destinazione al pubblico transito.

Quali dati ha valorizzato il TAR:

  1. il Comune nel 1980 ha deliberato di classificare come interamente demaniali una serie di strade inclusa la via de qua;
  2. la circostanza che il Comune sin dal 1980, ovvero oltre 20 anni, provvede a propria cura e spese alla manutenzione della stradina per cui è causa, come desumibile per tabulas dalla corrispondenza versata in atti e dalle stesse deduzioni difensive svolte dal ricorrente;
  3. la via è inserita nella toponomastica comunale, perché tributaria di una denominazione propria, a cui è stata associata l’esistenza di una numerazione civica per le abitazioni che vi insistono. La medesima via è stata, altresì, assoggettata alla disciplina della circolazione pubblica, è dotata di segnaletica stradale e gode di alcuni impianti di illuminazione pubblica e sotto la stessa corrono alcuni sottoservizi, come quelli relativi alla fornitura dell’acqua potabile;
  4. la via deve poi, senz’altro, ritenersi destinata all’uso della collettività, non foss’altro perché dà accesso a una importante villa storica;
  5. la via non è asservita alle sole proprietà frontiste, perché da essa è possibile congiungersi sia con un centro abitato sia con altre strade pubbliche.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Decreto-legge in materia di PNRR e disposizioni finanziarie

03 Lug 2026
3 Luglio 2026

Con il d.l. 26 giugno 2026, n. 107 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 146 del 26.06.2026), in vigore dal 27.06.2026, sono state approvate disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.
Il d.l. 107/2026 è consultabile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-06-26&atto.codiceRedazionale=26G00132&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

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