La decadenza del PdC per contrasto con le sopravvenute norme dello strumento urbanistico

05 Ott 2026
5 Ottobre 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, in applicazione dei principi di buona fede e di collaborazione di cui all’art. 1, co. 2-bis l. 241/1990, la decadenza del permesso di costruire (PdC), prevista dall’art. 15, co. 4 d.P.R. 380/2001 per sopravvenuto contrasto con nuove previsioni urbanistiche, non matura allorché il mancato inizio dei lavori sia dipeso dall’incertezza, imputabile alla P.A., sulla formazione del titolo edilizio, non potendo quest’ultima addebitare al destinatario del provvedimento le conseguenze negative di un proprio precedente comportamento illegittimo.

Nel caso di specie, vi era un PdC formatosi per silenzio-assenso, che veniva dichiarato decaduto dal Comune anche perché, prima dell’inizio dei lavori, era entrato in vigore il nuovo piano urbanistico comunale, che aveva classificato l’area in zona mercatale, incompatibile con l’intervento assentito. Il Consiglio di Stato ha rilevato che il mancato inizio dei lavori non era imputabile al proprietario, bensì al Comune medesimo, il quale aveva prima omesso di pronunciarsi sull’istanza di PdC e poi negato, erroneamente, l’attestazione di intervenuta formazione del silenzio-assenso, sì da ingenerare un’oggettiva incertezza sull’esistenza stessa del titolo, dipanata solo con la sentenza di primo grado che ne aveva accertato la formazione. Pur riconoscendo che la decadenza di cui al comma 2 dell’art. 15 cit. (mancato inizio lavori nel termine annuale) ha una funzione sollecitatoria riferita alla condotta del privato, mentre quella del successivo comma 4 risponde a una ratio oggettiva di salvaguardia dell’efficacia della sopravvenuta pianificazione urbanistica, il Consiglio ha ritenuto che quest’ultima presupponga comunque, quale suo limite intrinseco, che il titolare abbia avuto la possibilità materiale di iniziare (o completare) i lavori nel termine di legge: la norma tutela infatti anche il legittimo affidamento riposto sulla persistente validità del titolo. Poiché tale possibilità era stata preclusa dalla condotta del Comune, il principio di buona fede – già ritenuto ostativo alla decadenza ex comma 2 cit. – è stato esteso, con effetto identico, anche alla fattispecie decadenziale ex comma 4 cit.

Post di Alberto Antico – avvocato

La trasformazione di un garage (condonato) in un vano abitabile

05 Ott 2026
5 Ottobre 2026

Nel caso di specie, vi era un manufatto originariamente condonato come garage a un solo piano, privo di vani abitabili.

Il privato presentava una DIA, nella quale prefigurava unicamente la sostituzione di alcune componenti (pareti, copertura e pavimentazione), senza modifiche della struttura (e, in particolare, senza prevedere una divisione in due piani) o della destinazione d’uso.

In realtà, il garage era integralmente trasformato in un fabbricato residenziale su due piani fuori terra, con creazione di nuova superficie utile al piano primo mediante inserimento di un nuovo solaio, diversa distribuzione interna, diversa destinazione d’uso rispetto a quanto dichiarato nella DIA, il tutto in contrasto con lo strumento urbanistico comunale e con ammissione sostanzialmente confessoria dell’abuso nella relazione tecnica allegata all’istanza di permesso di costruire (PdC) in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, che prefigurava la rimessa in pristino mediante rimozione del bagno e del solaio ligneo abusivamente realizzati.

Il Consiglio di Stato ha affermato che non è possibile ritenere urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un garage in un locale abitabile, in quanto, a differenza dell’ipotesi in cui il garage venga trasformato - con o senza opere - in magazzino o deposito, rimanendo quindi spazio accessorio, senza permanenza di persone, la trasformazione in vano destinato alla residenza, anche a tralasciare i profili igienico-sanitari di abitabilità, si configura come un ampliamento della superficie residenziale e della relativa volumetria autorizzate.

Una simile modifica non sarebbe comunque stata assentibile mediante DIA/SCIA, in quanto, per il suo impatto sul territorio, avrebbe travalicato radicalmente il perimetro definitorio dell’intervento riconducibile a questi titoli di legittimazione, sì da renderli inefficaci.

Non bastasse, di norma, è impossibile realizzare ulteriori opere sul medesimo bene abusivamente edificato, pur se oggetto di condono straordinario, a maggior ragione quando le opere realizzate si pongono in contrasto con la disciplina urbanistica comunale impressa alla zona.

L’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo è legittima anche se adottata a distanza di tempo dalla commissione dell’abuso, atteso che il provvedimento, avendo natura vincolata e ricognitiva, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico, diverse dal ripristino della legalità violata, che ne giustifichino l’adozione, né consente margini di valutazione in punto di proporzionalità della misura rispetto al tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso.

Post di Alberto Antico – avvocato

Verande, pergotende e attività edilizia libera

05 Ott 2026
5 Ottobre 2026

Il Comune aveva ordinato la rimozione e lo sgombero degli abusi accertati con un verbale della Polizia Locale ovvero:
a) - una struttura in metallo di dimensioni di circa metri 5,90 x 5,40 e di altezza di circa metri 2,60 con infissi scorrevoli e copertura in lamine orientabili, costituente veranda;
b) - una loggia di accesso alla predetta struttura di dimensioni di circa metri 5,50 x 1,30 chiusa con infissi stabili, costituente anch’essa veranda e destinata a lavanderia, in difformità dalla SCIA autorizzata in sanatoria che ivi indicava la realizzazione di una serra solare.

Il ricorrente sosteneva che le opere sarebbero sottratte al regime del permesso di costruire e rientrerebbero, invece, nel novero degli interventi di edilizia libera, in quanto si tratta di una struttura metallica leggera a sostegno di una copertura totalmente mobile e retrattile (tenda motorizzata con struttura a lamelle regolabili) e, nei lati, vetrate anch’esse apribili, scorrevoli e non qualificabili come infissi, essendo privi di telaio e di controtelaio (cosiddette VePA).

Il TAR Marche ha respinto il ricorso, cona sentenza che spiega chiaramente a quali condizioni le opere di questo tipo rientrano nell'attività edilizia libera.

In particolare il TAR rileva che  l’opera, pur essendo caratterizzata da una copertura mobile e retrattile del tipo di una tenda motorizzata con struttura a lamelle regolabili e, nei lati, da vetrate apribili, cosiddette VePA (vetrate panoramiche amovibili), ha una consistenza (per dimensioni, per struttura e per impatto visivo) ben più rilevante di una mera tenda, incidendo sul prospetto e sulla sagoma dell’edificio cui aderisce. Il manufatto, inoltre, presenta una struttura di sostegno della copertura, in meriale metallico e con pilastri di rilevanti dimensioni, tutt’altro che leggera e precaria, quindi non di agevole amovibilità. Il fatto che trattasi di una struttura certificata come VePA non deve automaticamente condurre a inquadrare l’opera come realizzabile in regime di edilizia libera, dovendosi sempre avere riguardo, nello specifico, al contesto, alle caratteristiche tipologiche, dimensionali e costruttive nonché alla destinazione d’uso effettiva.

Ciò che va valutato, in altri termini, è se la stessa comporti o meno la creazione di un volume ulteriore o di superficie utile o il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile, elementi che invece impongono la previa richiesta del titolo abilitativo edilizio, rilevando, nella ricostruzione giuridica del bene realizzato, non i materiali utilizzati ma l’effetto finale e la vocazione di utilizzo dell’area trasformata grazie a siffatta installazione (TAR Marche, sez. II, sent. n. 506/2026, citata).

Nel caso in questione, l’installazione - di significative dimensioni - è in grado di determinare un nuovo volume stabilmente e autonomamente utilizzabile, sicché va escluso che essa rientri nella disposizione di cui all’art. 6 del D.P.R. n.380/2001 (edilizia libera), in quanto non ha le caratteristiche di un’opera volta ad assolvere a funzioni temporanee di mera protezione dagli agenti atmosferici; né, a fortiori , può configurarsi come copertura la cui “struttura principale ” sia costituita da “tende, tende da sole, tende a pergola …” (cd. pergotenda), atteso che la struttura di sostegno, in tal caso, costituisce un elemento rilevante e non secondario del manufatto. Quest’ultimo, invero, delimita uno spazio chiuso e la circostanza che i pannelli vetrati laterali siano scorrevoli e, quindi, consentano la totale apertura non è di per sé dirimente in senso contrario, dal momento che il manufatto è funzionalmente idoneo a determinare un nuovo volume e un aumento di superficie utile.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

La c.d. “serra solare” o “serra solare bioclimatica”

05 Ott 2026
5 Ottobre 2026

Il TAR Marche chiarisce che la c.d. "serra solare" o "serra solare bioclimatica" è realizzabile non per aumentare l'area utilizzabile di un immobile, bensì per beneficiare di un risparmio energetico, e per tale ragione viene autorizzata, dal punto di vista edilizio, come impianto che non crea superficie né volumetria utile, con la conseguenza che, se viene allestita in modo tale da creare un aumento di superficie o di volume non è una "serra solare" o una "serra solare bioclimatica", ma un abuso edilizio. 

Nel caso specifico la Polizia Locale aveva rilevato un utilizzo come lavanderia, stante la presenza nello stesso di una lavatrice, di un’asciugatrice e di armadiature, nonché dei relativi impianti che ne consentono il funzionamento., creando così, un ampliamento dell'edificio.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Approvata la legge delega sull’energia nucleare

03 Ott 2026
3 Ottobre 2026

Con la l. 29 settembre 2026, n. 169 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 227 del 30.09.2026), in vigore dal 15.10.2026, è stata approvata la delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.

Post di Alberto Antico – avvocato

Elenco delle PP.AA.

03 Ott 2026
3 Ottobre 2026

Come da comunicato pubblicato in G.U., l’ISTAT ha compilato l’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, co. 3 l. 196/2009.

Post di Alberto Antico – avvocato

Pubblici appalti ed esperienza pregressa

03 Ott 2026
3 Ottobre 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’inidoneità o la non pertinenza di una singola referenza tecnica prodotta ai fini dell’attribuzione di un punteggio premiale non determina l’esclusione del concorrente dalla procedura, in difetto di una espressa previsione della lex specialis, rilevando esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio.

Ai fini della dimostrazione di pregresse esperienze professionali, la nozione di “intervento positivamente concluso” può riferirsi anche a lavorazioni autonomamente eseguite, contabilizzate e certificate nell’ambito di un’opera più ampia ancora in corso di realizzazione. Nella specie, sono state ritenute utilizzabili, ai fini del criterio premiale, lavorazioni eseguite nell’ambito di grandi opere infrastrutturali non ancora ultimate nel loro complesso, ma già certificate mediante SAL e documentazione attestante l’avvenuta esecuzione.

Le esperienze maturate nell’esecuzione di prestazioni affidate in subappalto sono spendibili ai fini della dimostrazione della capacità tecnica dell’operatore economico, quando le lavorazioni eseguite risultino specificamente imputate e certificate in suo favore. Nella specie, era legittima la valorizzazione di lavorazioni eseguite da un’impresa partecipante a un RTI subappaltatore, in presenza della certificazione riferita direttamente all’impresa per la quota realizzata, ai sensi dell’art. 119, co. 20 d.lgs. 36/2023.

La determinatezza dell’oggetto del contratto di avvalimento premiale va accertata mediante interpretazione complessiva degli atti negoziali collegati, essendo sufficiente che le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria risultino concretamente individuabili e sia effettivo l’impegno assunto. Nella specie, è stata esclusa la nullità dell’avvalimento premiale, poiché le risorse tecniche, umane e strumentali risultavano desumibili dalla lettura coordinata del contratto di avvalimento premiale e del contestuale contratto di avvalimento qualificante.

Ove la lex specialis preveda l’attribuzione di un punteggio unitario in relazione a una pluralità di interventi analoghi e valorizzi una pluralità di elementi qualitativi, la commissione giudicatrice non è tenuta ad attribuire prevalenza al solo importo economico delle opere referenziate, né ad applicare criteri matematici o proporzionali di valutazione, rientrando la ponderazione comparativa delle esperienze professionali nell’ambito della discrezionalità tecnica a essa riservata, sulla quale non è ammesso un sindacato sostitutivo del G.A.

Post di Alberto Antico – avvocato

Ricorsi appalti: il terzo classificato non può limitarsi a contestare la posizione dell’aggiudicatario

03 Ott 2026
3 Ottobre 2026

Il TAR Catania ha affermato l’inammissibilità, per difetto di interesse, dell’impugnazione dell’aggiudicazione di una gara d’appalto proposta dalla terza classificata, che si limiti a censurare la sola posizione dell’aggiudicataria.
Tale principio trova applicazione anche in caso di inversione procedimentale, gravando sul ricorrente l’onere di proporre specifiche doglianze nei confronti della seconda graduata, i cui atti sono accessibili ai sensi degli artt. 35 e 36 d.lgs. 36/2023, con possibilità di tutela del diritto di accesso, in caso di diniego, mediante il rito speciale di cui all’art. 116 c.p.a.

Post di Alberto Antico – avvocato

Prorogati i termini per la riforma della motorizzazione e della circolazione stradale

02 Ott 2026
2 Ottobre 2026

Con la l. 23 settembre 2026, n. 171 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 228 del 01.10.2026), in vigore dal 02.10.2026, sono stati prorogati i termini per l’esercizio della delega al Governo prevista dall’art. 35 l. 177/2024, per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale.

Post di Alberto Antico – avvocato

Istituiti alcuni SIC e ZPS

02 Ott 2026
2 Ottobre 2026

Con il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 1° settembre 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 227 del 30.09.2026), sono stati istituiti alcuni Siti di importanza comunitaria (SIC) e Zone di protezione speciale (ZPS).

Post di Alberto Antico – avvocato

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC