Abusi edilizi in area demaniale e interesse del terzo alla loro rimozione

09 Lug 2026
9 Luglio 2026

Il TAR Catania ha affermato che il potere di ordinare la demolizione delle opere abusive ai sensi dell’art. 35 d.P.R. 380/2001, riferito ai soli abusi realizzati su suoli demaniali o patrimoniali pubblici, è posto a tutela dell’interesse pubblico al corretto uso del bene e non del diritto del terzo, sicché quest’ultimo può far valere l’omessa esecuzione dell’ordine di demolizione solo ove vanti una posizione differenziata che presupponga, e non escluda, la natura demaniale dell’area.

Nel caso di specie, era inammissibile il ricorso del privato avverso il provvedimento con cui il Comune rinunciava a far demolire un muretto di protezione, in pietra locale e conglomerato cementizio, insistente in area demaniale, dal lato del fabbricato di proprietà del privato stesso (in quanto migliorativo della sicurezza dei luoghi). La pretesa ripristinatoria del privato (cui sottende un interesse petitorio), seppur astrattamente tutelabile, non può essere fatta valere nell’ambito del procedimento ex art. 35 cit. – connotato da peculiari effetti – attivato per l’esclusiva cura dell’interesse alla conservazione del demanio e del suolo pubblico.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Impatto cumulativo degli impianti fotovoltaici nell’ambito del procedimento di VIA

09 Lug 2026
9 Luglio 2026

Il TAR Palermo ha affermato l’illegittimità per difetto di istruttoria del provvedimento di diniego di VIA di un impianto agro-fotovoltaico che, in applicazione del criterio cronologico delle istanze, imponga limitazioni al progetto successivo per neutralizzare un impatto cumulativo non adeguatamente accertato: la P.A. procedente è tenuta a verificare puntualmente la concreta realizzabilità del progetto anteriore assunto quale parametro di riferimento, nonché a valutarne l’effettiva incidenza nel quadro cumulativo considerato.

L’effetto cumulativo può condurre a impedire, in tutto o in parte, la realizzazione di progetti presentati successivamente, in ragione della presenza nell’area di interventi già proposti e della conseguente saturazione del contesto territoriale, in applicazione del criterio cronologico delle istanze. Tale meccanismo presuppone, tuttavia, che il progetto anteriore, assunto quale parametro di riferimento per la valutazione di quello successivo, sia concretamente realizzabile in tempi certi e ragionevolmente brevi, e non sia invece subordinato alla realizzazione di opere eventuali o caratterizzato da tempistiche di attuazione incerte e dilatate. In mancanza di tale requisito, il progetto anteriore non può essere utilmente considerato ai fini della valutazione cumulativa, pena la lesione di iniziative imprenditoriali effettivamente attuabili, che verrebbero irragionevolmente compresse sulla base di interventi meramente potenziali, in contrasto con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. TAR Palermo n. 1369-2026

Impianti fotovoltaici e preavviso di rigetto della VIA

09 Lug 2026
9 Luglio 2026

Il TAR Catania ha affermato che, nei procedimenti di VIA relativi ad impianti fotovoltaici rientranti, per caratteristiche oggettive, negli allegati II e II-bis d.lgs. 152/2006, e dunque riconducibili ai procedimenti di cui all’art. 6, commi 6, 7 e 9 d.lgs. cit., non trova applicazione la garanzia del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, in forza dell’espresso disposto dell’art. 6, co. 10-bis d.lgs. 152/2006, anche quando la competenza alla VIA sia, in via transitoria, attribuita alla Regione. In tali procedimenti, il provvedimento conclusivo di VIA è adeguatamente motivato ove la P.A., con consapevole adesione, faccia propria per relationem la valutazione tecnico-istruttoria espressa dall’organo tecnico competente, purché emergano dal parere richiamato le ragioni, anche di natura tecnica, poste a fondamento del giudizio di compatibilità o incompatibilità ambientale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Silenzio-inadempimento del Comune sull’istanza di spostamento di un volume, o di riconoscimento di un credito edilizio

09 Lug 2026
9 Luglio 2026

Il TAR Veneto ha dichiarato l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune su due richieste del nudo proprietario e dell’usufruttuario generale vitalizio di un immobile: la prima, di riconoscimento del diritto allo spostamento del volume di proprietà in un’altra area, che presenti destinazione e disciplina conforme e idonea ad ospitare il medesimo volume nonché, in subordine, di riconoscimento del credito edilizio per rinaturalizzazione dell’area di proprietà; la seconda, di sollecito ad assumere, nel proprio processo di pianificazione, proposte anche di iniziativa privata, ossia a sottoscrivere un accordo pubblico-privato ex artt. 6 e 7 l.r. Veneto 11/2004, nell’ambito dei previsti strumenti di pianificazione.

Non vi sono dubbi che siano necessari adempimenti istruttori che solo il Comune può e deve svolgere, fornendo però un puntuale riscontro agli istanti nell’ottica di una leale collaborazione tra P.A. e amministrati.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Regolamento per la classificazione dei Comuni montani

08 Lug 2026
8 Luglio 2026

Con il d.P.C.M. 11 maggio 2026, n. 121 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 155 del 07.07.2026), in vigore dal 22.07.2026, è stato approvato il regolamento recante i criteri per la classificazione dei Comuni montani, in attuazione dell’art. 2, co. 1 l. 131/2025.
Il decreto è consultabile al link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-07-07&atto.codiceRedazionale=26G00138&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

Convertito in legge il decreto in materia di Piano casa

08 Lug 2026
8 Luglio 2026

Con la l. 2 luglio 2026, n. 116 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 152 del 03.07.2026), in vigore dal 04.07.2026, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 7 maggio 2026, n. 66, recante disposizioni urgenti per il Piano casa.
La l. 116/2026 è consultabile al link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-07-03&atto.codiceRedazionale=26G00137&elenco30giorni=true.
Il d.l. 66/2026, come convertito dalla l. 116/2026, è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-07-03&atto.codiceRedazionale=26A03398&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’abuso edilizio non demolito

08 Lug 2026
8 Luglio 2026

Il TAR Veneto ha affermato che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001, rappresenta una fattispecie sanzionatoria a formazione legale, che si perfeziona automaticamente per effetto dell’inutile decorso del termine assegnato per la demolizione. L’atto che il Comune adotta successivamente non costituisce il fondamento dell’effetto traslativo, ma ne rappresenta soltanto la presa d’atto formale, destinata a consentire l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari.

L’atto di acquisizione ha natura dichiarativa e ricognitiva, priva di contenuto discrezionale, giacché l’effetto traslativo si produce ex lege. Tale atto è, dunque, vincolato nel contenuto e privo di margini valutativi: può essere sindacato in sede giurisdizionale solo per vizi formali propri (ad esempio, difetti di notificazione, erronea perimetrazione catastale, carenze di individuazione dell’area), ma non per rimettere in discussione l’ordine di demolizione ormai definitivo.

Le garanzie procedimentali, pur ineludibili, non incidono sulla natura vincolata della fattispecie, né consentono di rimettere in discussione l’effetto ablatorio, che si radica ipso iure al mancato adempimento.

Nel caso di specie, non costituiva un motivo di illegittimità della nota afferente all’acquisizione gratuita al patrimonio dell’ente locale il fatto che essa non fosse stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Un abuso edilizio alla volta…

08 Lug 2026
8 Luglio 2026

Il TAR Veneto ha affermato l’inammissibilità per carenza di interesse, del motivo di ricorso che si appunti sul mancato inserimento, in un’ordinanza di demolizione, dell’obbligo di rimozione degli altri manufatti realizzati nella proprietà dei vicini che il ricorrente ritenga abusivi.

L’annullamento dell’ordinanza di demolizione non potrebbe soddisfare l’interesse alla repressione di eventuali ulteriori asseriti abusi, rispetto ai quali il ricorrente può al più tutelarsi sollecitando l’esercizio del potere comunale di verifica edilizia.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Domanda risarcitoria proposta davanti al giudice civile sfornito di giurisdizione e riassunzione davanti al TAR: cosa vuol dire che “restano ferme le preclusioni e le decadenze intervenute”

08 Lug 2026
8 Luglio 2026

Il TAR ricorda che l’azione di risarcimento per lesione di interessi legittimi deve essere proposta nel termine decadenziale di 120 giorni decorrenti dal giorno in cui il fatto si è verificato o dalla conoscenza del provvedimento lesivo (ex art. 30, comma 3, “La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. (…)”).

Cosa succede se l'interessato propone, dopo i 120 giorni, per errore la domanda davanti al giudice ordinario sfornito di giurisdizione e poi lo riassume davanti al giudice amministrativo (una volta che il giudice ordinario ha dichiarato il difetto di giurisdizione)?

L’art. 11, comma 2 del codice di rito prevede che “Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”.

Nel caso in esame il "ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute" comporta che la domanda sia inammissibile perchè la decadenza era già intervenuta prima della proposizione della domanda davanti al giudice ordinario.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Legge in materia di carriera dirigenziale e valutazione della performance nella P.A.

08 Lug 2026
8 Luglio 2026

Con la l. 2 luglio 2026, n. 119 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 153 del 04.07.2026), in vigore dal 19.07.2026, sono state approvate alcune disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle PP.AA.

La l. 119/2026 è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-07-04&atto.codiceRedazionale=26G00139&elenco30giorni=true.

Si allega uno schema delle novelle apportate dalla l. 119/2026 al d.lgs. 150/2009 (cd. decreto Brunetta) e al d.lgs. 165/2001 (cd. T.U. pubblico impiego).

novelle della l. 119-2026 al d.lgs. 150-2009 e al d.lgs. 165-2001

Post di Alberto Antico – avvocato

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