Notifica del ricorso amministrativo per pubblici proclami

14 Feb 2026
14 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’opposizione di terzo formulata - con intervento ad adiuvandum nel giudizio di appello, con richiesta di rimessione al primo giudice ex art. 105, co. 1 c.p.a. - dai controinteressati pretermessi per nullità della notifica del ricorso di primo grado, per essere stata disposta la notifica per pubblici proclami in assenza dei relativi presupposti, è astrattamente fondata, in quanto ai sensi dell’art. 41, co. 4 c.p.a. la notifica per pubblici proclami va disposta solo in considerazione dell’elevato numero dei destinatari e dell’oggettiva (e comprovata) difficoltà della loro identificazione. Peraltro, può prescindersi dalla rimessione al primo giudice, per difetto di interesse, laddove sia fondato l’appello principale proposto dai cointeressati.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Risarcimenti chiesti dai familiari delle “vittime del covid”: questioni di giurisdizione

14 Feb 2026
14 Febbraio 2026

Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno stabilito che rientra nella giurisdizione esclusiva del G.A., ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. c c.p.a., la controversia promossa dai familiari delle “vittime del covid” nei confronti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della Salute e della Regione Lombardia, volta a ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali per la morte dei propri congiunti, fondandosi la causa petendi sull’inefficienza dello svolgimento dei compiti di amministrazione attiva nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale prima e durante la crisi pandemica da Covid-19 (e, dunque, su una condotta della P.A. connessa all’esercizio di poteri autoritativi), senza che assuma rilievo la dedotta violazione di diritti fondamentali, in mancanza di fonti normative che vincolino, nei contenuti, l’esercizio del suddetto potere.

Post di Alberto Antico – avvocato

ord. Cass., SS.UU. n. 1952-2026

Giudizio d’appello e motivi assorbiti in primo grado

14 Feb 2026
14 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che la fondatezza dell’appello impone l’esame dei motivi di censura del ricorso assorbiti in primo grado, la cui riproposizione da parte dell’appellato deve considerarsi tempestiva avendo riguardo all’osservanza del termine di cui all’art. 101, co. 2 c.p.a., non rilevando che la costituzione dell’appellato sia avvenuta con un atto precedente.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Ricorsi giurisdizionali, principale e incidentale, in materia di pubblici appalti

14 Feb 2026
14 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’accoglimento del gravame incidentale (escludente) proposto nel contenzioso sui contratti pubblici non determina l’improcedibilità del gravame principale, continuando a esistere in capo al ricorrente principale la titolarità dell’interesse legittimo strumentale all’eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, sia pure estranee al rapporto processuale. In altri termini, l’ordo questionum impone di dare priorità al gravame principale, in quanto, mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali.

Nel caso di specie, il giudice di prime cure tanto più aveva errato nel dichiarare l’improcedibilità del ricorso principale di primo grado, a seguito dell’accoglimento del ricorso incidentale, in quanto quest’ultimo non aveva portata escludente, ma era diretto a contestare il punteggio conseguito dal ricorrente principale-secondo classificato, per cui l’interesse a ottenere l’esame nel merito del ricorso incidentale era subordinato all’eventuale accoglimento delle impugnazioni proposte dal ricorrente principale, sulle quali (pacificamente) il giudice di prime cure doveva pronunciarsi.

L’art. 105, co. 1 c.p.a., nella parte in cui prevede che il giudice d’appello rimetta la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la permanenza dell’interesse del ricorrente. Tale principio di diritto, affermato dall’Adunanza plenaria, trova applicazione anche nei giudizi pendenti, dal momento che le regulae juris in questione riguardano questioni processuali sottoposte al principio tempus regit actum e non incidono negativamente sul diritto di azione e sul diritto di difesa.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Impugnazione, da parte dell’operatore economico limitrofo, del certificato di prevenzione incendi

14 Feb 2026
14 Febbraio 2026

Il TAR Veneto ha dichiarato la carenza d’interesse ad agire in capo all’operatore economico che voglia impugnare il certificato di prevenzioni incendi ottenuto dall’impresa limitrofa, non vantando né l’interesse a tutelare la sicurezza degli avventori del concorrente, né tantomeno quello generale della pubblica incolumità a cui è preordinato il certificato, non allegando lo specifico pregiudizio, neppur eventuale, subito dal suo rilascio.

Oltretutto, nel caso di specie il certificato era scaduto, per decorso del termine ex art. 5, co. 1 d.P.R. 151/2011.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Piena conoscenza del provvedimento che si vuole impugnare

14 Feb 2026
14 Febbraio 2026

Il TAR Veneto ha affermato che la prova della tardività dell’impugnazione di un provvedimento amministrativo deve essere rigorosa e va data dalla parte che la eccepisce, la quale è tenuta a dimostrare quale fosse effettivamente la data nella quale la controparte ha acquisito piena conoscenza dell’atto da impugnare.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Diritto di prelazione del promotore di una finanza di progetto

13 Feb 2026
13 Febbraio 2026

La Corte di giustizia dell’UE (CGUE) – in sede di rinvio pregiudiziale nei confronti dell’art. 183, co. 15 d.lgs. 50/2016 – ha affermato che il diritto euro-unitario osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell’ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell’aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l’aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l’aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell’investimento atteso dall’aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

Post di Fiorenza Dal Zotto – funzionaria comunale

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La revoca della concessione per la progettazione e la realizzazione di lavori in vigenza del d.lgs. 163/2006

13 Feb 2026
13 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che la controversia avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento di revoca della concessione per la progettazione e la realizzazione di lavori (finanza di progetto), adottato, dopo la stipula della convenzione, per motivi di pubblico interesse, rientra nella giurisdizione del G.A., trattandosi di provvedimento di carattere autoritativo, di esercizio del potere di autotutela della P.A., che trova il suo fondamento nella rilevanza pubblicistica che il rapporto di concessione mantiene anche dopo il perfezionamento della convenzione.

In vigenza del d.lgs. 163/2006, cd. primo codice appalti, è inammissibile la revoca degli atti di gara e del contratto di lavori pubblici nella fase di esecuzione del contratto di appalto di lavori, venendo in rilievo, in ipotesi di rinnovata valutazione dell’interesse pubblico per sopravvenienze nella fase negoziale, il distinto rimedio del recesso, ai sensi dell’art. 134; per contro, con riferimento alla concessione di progettazione e costruzione (finanza di progetto), risulta applicabile l’istituto della revoca, disciplinato dall’art. 158, norma speciale rispetto alla previsione di cui all’art. 21-quinquies l. 241/1990. In seguito, si prevedeva in generale, per le concessioni di lavori e di servizi pubblici, l’istituto della revoca “per motivi di pubblico interesse” con l’art. 176 d.lgs. 50/2016, di recente sostituito dall’istituto del “recesso” dal contratto di concessione “per motivi di pubblico interesse” previsto dall’art. 190 d.lgs. 36/2023.

Costituiscono presupposti della revoca della concessione di progettazione e costruzione di lavori (finanza di progetto), riconducibili ai “motivi di pubblico interesse” ai sensi dell’art. 158 d.lgs. 163/2006: i) motivi di pubblico interesse sopravvenuti; ii) mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, cioè dell’indizione della gara; iii) nuova valutazione dell’interesse pubblico originario; pertanto i presupposti della rimozione del contratto (e quindi della cessazione del rapporto) devono basarsi sul venir meno della rispondenza degli effetti, prodotti nel corso del tempo dal provvedimento, all’interesse pubblico perseguito.

È illegittimo, per sviamento dalla causa tipica, l’atto di revoca della concessione per la progettazione e la realizzazione di lavori (finanza di progetto), adottato, dopo la stipula della convenzione, per motivi di interesse pubblico, fondato sul rilievo della presa d’atto della sopravvenuta risoluzione contrattuale, difettando il presupposto della revoca, dato dalla vigenza del contratto cui dare esecuzione e dall’incompatibilità di tale esecuzione con l’interesse pubblico perseguito dalla P.A.

Nel caso di specie, il Giudice d’appello ha pertanto annullato il provvedimento di revoca e demandando al G.O. ogni questione attinente alle conseguenze patrimoniali, risarcitorie, che l’impresa concessionaria assumeva di avere subito a causa della condotta inadempiente del Comune concedente, e viceversa, precisando, al fine di completare il ragionamento sistematico sull’alternatività dei due rimedi caducatori del contratto di concessione – previsti dall’art. 158 d.lgs. 163/2006 (l’uno in capo al concessionario, per l’inadempimento del concedente e l’altro in capo a quest’ultimo, per ragioni di pubblico interesse) – che il “rimborso” delle somme di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma costituisce l’importo comunque dovuto al concessionario in entrambe le due ipotesi normative, fermo restando il risarcimento del(l’eventuale) maggiore danno, nel caso di inadempimento del concedente, ove accertato in sede civile.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Concorrente in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi della (sola) categoria prevalente per l’importo totale dei lavori d’appalto

13 Feb 2026
13 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’allegato II.12 del d.lgs. 36/2023, nel testo precedente alle modifiche apportate dall’art. 91 d.lgs. 209/2024, riproduce l’art. 92 d.P.R. 207/2010, pertanto il concorrente è ammesso a partecipare a una gara avente oggetto lavori (anche) se in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi relativi alla (sola) categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, dovendo in tale caso ricorrere al subappalto (necessario) a imprese in possesso dei prescritti requisiti per le opere scorporabili a qualificazione obbligatoria, indicando, già in sede di gara, l’intenzione di subappaltare.

L’indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell’offerta non è obbligatoria, neanche nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili previste all’art. 107, co. 2 d.P.R. 207/2010.

L’art. 12, co. 2, lett. b d.l. 47/2014, come convertito nella l. 80/2014, che tra l’altro ammette il subappalto per le opere scorporabili a qualificazione obbligatoria, non è stato abrogato con l’entrata in vigore del d.lgs. 36/2023: detta abrogazione è stata disposta solo con l’art. 71, co. 1 d.lgs. 209/2024, che ha introdotto il comma 3-bis all’art. 226 d.lgs. 36/2023.

Il subappalto qualificatorio o necessario serve a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili, non le prestazioni lavorative prevalenti. È pertanto inibito il ricorso al subappalto qualificatorio laddove l’operatore economico non sia in possesso della qualificazione SOA per la categoria prevalente.

In base all’art. 14, co. 18 d.lgs. 36/2023, l’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto, indipendentemente dalla rilevanza di dette prestazioni rispetto al complessivo oggetto dell’appalto. Detto regime convive con la previsione della prevalenza della prestazione principale, al fine di determinare le regole di aggiudicazione. Pertanto, negli appalti misti il concorrente deve essere qualificato per ogni prestazione contemplata dall’oggetto del contratto stesso, e quindi anche per le prestazioni di lavori, a prescindere dalla preponderanza, o no, di detta prestazione rispetto all’attività di servizi (rilevante invece per individuare la procedura applicabile).

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il rito super-accelerato in materia di accesso agli atti delle offerte oscurate nell’ambito dei pubblici appalti

13 Feb 2026
13 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 36, co. 4 d.lgs. 36/2023 è una norma eccezionale che plasma un rito accelerato relativo all’impugnazione delle decisioni, di cui al comma precedente, sulle richieste di oscuramento delle offerte. Nell’ipotesi tipica normativamente enucleata, la legge, insuscettibile di estensione analogica ex art. 14 delle preleggi, presuppone che la Stazione appaltante, al momento della comunicazione dell’aggiudicazione, abbia provveduto contestualmente altresì alla pubblicazione della documentazione riferibile all’aggiudicataria, dando atto, allo stesso tempo, delle decisioni assunte in merito all’eventuale oscuramento di parti dell’offerta presentata dalla medesima. Solo in tale eventualità, dunque, opera, in base allo scriptum ius, il termine di ricorso ridotto di dieci giorni, a decorrere dalla comunicazione digitale del provvedimento di aggiudicazione.

Non può aversi il decorso immediato, a far tempo dalla comunicazione dell’aggiudicazione, del termine breve di dieci giorni, previsto dall’art. 36 cit. nell’ipotesi, atipica, in cui tale comunicazione non contenga alcuna determinazione specifica in merito all’oscuramento della documentazione di gara, dovendosi escludere la qualificazione della mera inerzia amministrativa, violativa di un puntuale obbligo legale, in termini di statuizione implicita.

Post di Alberto Antico – avvocato

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