Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in materia di demanio idrico, la controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una disciplina regolamentare regionale che prevede il pagamento di un indennizzo per l’occupazione sine titulo del bene pubblico, nonché dei conseguenti atti di richiesta di pagamento, appartiene alla giurisdizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche (TRAP), ex art. 140 r.d. 1775/1933, quando la pretesa della P.A. abbia natura meramente patrimoniale e risarcitoria e trovi fondamento nell’illecito utilizzo del bene demaniale, senza implicare l’esercizio di poteri autoritativi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede consultiva, ha affermato che, con riferimento al procedimento di modifica dello statuto di una IPAB, non è più necessaria l’acquisizione del parere del Consiglio comunale. Tale adempimento, un tempo previsto dall’art. 62 l. 6972/1890, non può ritenersi tuttora dovuto, sia per l’intervenuta abrogazione della citata legge fondamentale sulle opere pie, sia in quanto, in ogni caso, le competenze deliberative del Consiglio comunale sono limitate agli «atti fondamentali» dell’Ente locale, categoria alla quale non è riconducibile l’espressione di un parere sulle modifiche statutarie di un ente diverso, quale l’IPAB.
Il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa trova applicazione anche nei confronti delle IPAB, stante la loro riconducibilità, sotto tale profilo, alle regole proprie degli Enti locali. Non è conforme a tale principio la previsione statutaria che attribuisca al consiglio di amministrazione (c.d.a.) dell’IPAB la competenza in ordine all’autorizzazione alla stipula dei contratti dell’ente, trattandosi di atto di natura gestionale da ascrivere all’apparato burocratico dell’istituzione, restando la competenza del c.d.a. limitata, ex lege, alla fase programmatoria.
La disposizione statutaria che disciplini la nomina del segretario dell’IPAB deve specificare i requisiti di professionalità richiesti, da individuarsi in una categoria professionale di provenienza dall’Ente locale non inferiore alla categoria D (o corrispondente, in caso di nomina “a scavalco” da un’altra IPAB) secondo la nomenclatura del CCNL del comparto “Funzioni locali”, fermo restando il necessario possesso del titolo di laurea.
Lo statuto di un’IPAB che si limiti a prevedere, quale requisito per la nomina del revisore dei conti, la necessaria iscrizione al relativo albo professionale, senza tuttavia disciplinare le modalità oggettive di individuazione del soggetto cui conferire l’incarico, presenta una lacuna che deve essere colmata mediante l’introduzione di apposite e specifiche modalità selettive.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, in una procedura aperta con pluralità di lotti indetta per il rilascio di concessioni demaniali marittime, la lex specialis prevedeva che ciascun concorrente potesse presentare un’offerta solo per un lotto e, qualora venisse presentata un’offerta per più lotti, l’ente concedente avrebbe tenuto conto solo della prima indicazione.
Il TAR Salerno ha interpretato tali previsioni nel senso che: più operatori economici riconducibili a un unico centro decisionale possono ottenere l’aggiudicazione di un solo lotto; in caso di offerta per due lotti da parte di tale unico centro decisionale (per quanto formalmente da parte di due distinti soggetti giuridici), l’ente concedente deve tenere conto esclusivamente della prima indicazione; tale indicazione coincide con quella presentata per prima, dal punto di vista cronologico, da parte dell’unico centro decisionale.
In effetti, tali previsioni della lex specialis non possono essere interpretate nel senso di svuotarle di contenuto e di ritenere che, laddove vi sia in sostanza un unico centro decisionale, pur nella formale diversità dei soggetti giuridici, non potrebbe tenersi conto della realtà economica e dovrebbe pervenirsi a un risultato chiaramente in contrasto con i principi di concorrenza, di più ampia partecipazione alla gara (anche in favore delle micro, piccole e medie imprese) e di aumento della concorrenza in fase di esecuzione delle concessioni e con lo stesso risultato perseguito dall’ente concedente mediante l’inserimento delle suddette previsioni.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con il decreto del Direttore generale Domanda ed efficienza energetica del 27.08.2026 (come da comunicato in G.U., Serie generale n. 208 dell’08.09.2026), è stato approvato l’aggiornamento delle linee guida proposte da ISPRA per la redazione dei piani di monitoraggio o di gestione dell’impatto sulla qualità del suolo e sul carbonio nel suolo, ai sensi dell’art. 42, co. 6 d.lgs. 199/2021.
Il decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Ai sensi del comunicato pubblicato in G.U., Serie generale n. 206 del 05.09.2026, sul sito www.casaitalia.governo.it e sul sito www.protezionecivile.it è disponibile il testo del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante l’approvazione del programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, ai sensi dell’art. 1, co. 402 l. 213/2023.
In un caso in cui si discuteva di un pontile privato a servizio di un condominio sul lago di Garda, il Comune sosteneva che il pontile era stato realizzato in assenza sia dell’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza ai sensi dell’art. 7 legge1497/1939, sia della licenza edilizia ai sensi dell’art. 31 legge 1150/1942, e, pertanto, dovesse considerarsi abusivo, con conseguente applicabilità degli artt.167 d.lgs. 42/2004 e 35 d.P.R. 380/2001.
Il TAr ha deciso che la tesi del Comune, seppure costruita secondo logica, svuota di contenuto autonomo l’art. 13 legge 1497/1939 in quanto, secondo tale impostazione, nelle ipotesi demaniali, sarebbe stato necessario sia il parere espresso della Soprintendenza ex art. 7, sia il concerto ministeriale ex art. 13,con un cumulo procedimentale che la legge non prevedeva esplicitamente e che non trovava riscontro nella ratio della disciplina.
Al contrario, è ragionevole sostenere che l’art. 13 avesse inteso istituire un regime autorizzatorio del tutto autonomo e alternativo rispetto a quello dell’art. 7, proprio in ragione della peculiare natura demaniale del bene.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in materia di conferenza di servizi, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. 127/2016, la modalità semplificata e asincrona costituisce il modello ordinario di svolgimento del procedimento, mentre la conferenza simultanea e sincrona ha carattere eccezionale ed è limitata ai casi espressamente previsti dall’art. 14-bis l. 241/1990. Pertanto, la presenza di rilievi o dissensi tecnici formulati da una P.A. partecipante non impone di per sé la convocazione della conferenza sincrona, potendo la P.A. procedente concludere positivamente il procedimento ove, sulla base degli elementi istruttori acquisiti e dei chiarimenti tecnici ricevuti, ritenga motivatamente superabili le criticità evidenziate. Ne consegue che le valutazioni tecnico-discrezionali poste a fondamento della determinazione conclusiva restano sindacabili dal giudice soltanto nei limiti della manifesta illogicità, dell’errore di fatto o della palese inattendibilità tecnica.
Nel caso di specie, in sede di conferenza di servizi semplificata e asincrona era approvato il progetto di realizzazione di un pozzo e della relativa condotta di adduzione, nonostante il dissenso espresso da un Comune secondo cui, in presenza delle sue contestazioni tecniche sulla disponibilità della risorsa idrica e sulle possibili interferenze tra il nuovo pozzo e quelli esistenti, la P.A. avrebbe dovuto abbandonare il modello semplificato e convocare una conferenza sincrona.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che l’autorizzazione alla ricerca e trivellazione di un pozzo destinato alla captazione di acque sotterranee per uso domestico non può essere rilasciata sulla base della sola titolarità di un’unità immobiliare compresa in edificio condominiale, quando l’intervento debba essere eseguito sul suolo o nel sottosuolo costituenti parti comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c. In tal caso, è necessario che il richiedente dimostri un idoneo titolo di disponibilità dell’area, ovvero il consenso degli altri condòmini, poiché il sottosuolo dell’edificio rientra nella proprietà comune e non può essere oggetto di utilizzazione esclusiva mediante opere di escavazione o trivellazione.
È altresì illegittima l’autorizzazione rilasciata in assenza di adeguata istruttoria volta a verificare la disponibilità dell’area e l’eventuale interferenza dell’intervento con le fondazioni e la stabilità strutturale del fabbricato.
Nel caso di specie, il TSAP ha annullato l’autorizzazione comunale alla trivellazione di un pozzo richiesta dal proprietario di un locale sito in un edificio condominiale, rilevando la mancata dimostrazione del titolo a disporre delle aree comuni interessate dall’opera e l’omessa valutazione degli effetti dello scavo sulle strutture dell’immobile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 04.08.2026 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 205 del 04.09.2026), è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di grave deficit idrico in atto nel territorio della Regione Veneto.
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