La lottizzazione abusiva materiale

08 Set 2026
8 Settembre 2026

Il TAR Palermo ha affermato che, per la configurazione della lottizzazione abusiva materiale, è necessario che la non esiguità delle opere realizzate determini un incremento del carico insediativo suscettibile di pregiudicare l’attività programmatoria del Comune e da ledere il bene giuridico tutelato dall’art. 30 d.P.R. 380/2001. Si esclude, sul piano oggettivo, la sussistenza di una lottizzazione abusiva materiale qualora concorrano le seguenti circostanze: l’insussistenza di un complesso insediativo unitario, per l’emersione di un modesto numero di edifici sparsi su una vasta area, ciascuno assistito da regolari titoli edilizi e pienamente compatibile con gli indici di zona; la modesta entità, la previa autorizzazione e la conformità alla destinazione del fondo delle opere di urbanizzazione contestate, che le rende inidonee a trasformare la zona in un insediamento urbanizzato.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. TAR Palermo n. 1404-2026

Incostituzionale la legge toscana che voleva delegare le funzioni autorizzatorie in materia di vincolo idrogeologico agli Enti locali

08 Set 2026
8 Settembre 2026

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Toscana, secondo cui nei parchi e nelle riserve naturali regionali le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico sono rilasciate dalle Unioni di Comuni subentrate alle Comunità montane, dalla Città metropolitana di Firenze e da altre Unioni di Comuni individuate dalla normativa regionale sulle autonomie locali.

La disciplina concernente l’autorizzazione preventiva degli interventi da eseguire nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è riconducibile – a maggior ragione ove gli interventi riguardino terreni compresi nei parchi e nelle riserve naturali regionali – alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Per la sua natura “trasversale” e finalistica, questa materia può intersecare ambiti riservati alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni, quali il governo del territorio o l’agricoltura e le foreste, costituendo perciò un limite a tali competenze.

Lo Stato, nell’esercizio dell’evocata competenza legislativa esclusiva, espressa dall’art. 61, co. 5 d.lgs. 152/2006, ha conferito «interamente» alle Regioni le funzioni amministrative relative al vincolo idrogeologico (che al più possono delegarle a enti inclusi nella struttura regionale). Ciò non comprende però anche le relative funzioni legislative.

Post di Alberto Antico – avvocato

Incentivi pubblici per la produzione di energia elettrica

08 Set 2026
8 Settembre 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che l’erogazione di incentivi pubblici per la produzione di energia non può essere subordinata alla determinazione del produttore che agisca in carenza parziale del titolo abilitativo o prohibente domino per violazione del principio generale di predeterminazione dei criteri di attribuzione delle risorse economiche.

In tale materia, le sanzioni amministrative che comportano la revoca di un vantaggio indebitamente ottenuto a causa dell’irregolarità della pratica non hanno natura sanzionatoria. Ne consegue che nel procedimento non assume rilevanza l’elemento soggettivo del beneficiario. In particolare, la decadenza dagli incentivi è disposta all’esito di un procedimento di verifica e si concreta in un atto vincolato che accerta la mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti l’erogazione dell’incentivo pubblico. Essa non ha pertanto natura sanzionatoria, ma ripristinatoria di un assetto procedimentale alterato dall’erronea asseverazione della presenza di requisiti viceversa mancanti, mentre le sanzioni vere e proprie vengono applicate unicamente dall’Autorità di settore. 

Il provvedimento che uno actu ridetermina l’incentivo non integra solo una semplice operazione di ricalcolo, ma effettua tale operazione quale passaggio logico conseguente alla dichiarazione di decadenza parziale dell’incentivo, incidendo negativamente sul riconoscimento del beneficio. La carenza parziale del titolo conduce quindi non alla decadenza integrale, ma alla decadenza parziale del beneficio, cui consegue la rimodulazione dell’incentivo in concreto spettante. La normativa di settore non contempla il rapporto incentivante di fatto, ovverosia la produzione di energia ai fini dell’immissione nella rete di distribuzione in assenza del riconoscimento dei benefici da parte del GSE.

L’erogazione di incentivi in difformità alla normativa di settore fa sorgere un indebito oggettivo, soggetto pertanto all’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. Il termine decennale decorre dal giorno di erogazione degli importi, avendo l’azione di ripetizione dell’indebito come suo fondamento l’inesistenza, totale ovvero parziale, dell’obbligazione adempiuta da una parte, perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto o è venuto meno successivamente.

Post di Alberto Antico – avvocato

Onere di diligenza dell’operatore economico nell’appurare le informazioni della gara svolta in modalità telematica

08 Set 2026
8 Settembre 2026

Il TAR Catania ha affermato che, nell’ambito delle procedure di gara svolte con modalità telematiche, nel caso in cui il concorrente sostenga la non visibilità di informazioni trasmesse o pubblicate in via telematica, è necessario verificare in concreto se la stessa sia superabile attraverso l’uso di comandi digitali comuni o di software standard, alla luce sia dei doveri di leale collaborazione dei soggetti (pubblico o privato) che utilizzano la modalità digitale per lo svolgimento della loro attività, sia di un particolare principio di autoresponsabilità del concorrente. Rientra, invero, nella diligenza professionale richiesta all’operatore economico che partecipi a una gara pubblica con piattaforma digitale l’esecuzione di operazioni elementari di navigazione su schermo che fanno parte dello strumentario digitale comune e di base richiesto a qualsiasi utente professionale (nel caso di specie, l’utilizzo della barra di scorrimento orizzontale o la parziale riduzione dello zoom della pagina, che avrebbe consentito di visualizzare l’informazione integralmente).

La rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. è un istituto di stretta interpretazione, la cui operatività deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui sussista effettivamente un impedimento oggettivo, ovvero un errore scusabile in cui sia incorsa la parte processuale, determinato da fatti oggettivi, rappresentati - di regola - dall’oscurità del testo normativo, dalla sussistenza di contrasti giurisprudenziali, da erronee rassicurazioni fornite da soggetti pubblici istituzionalmente competenti all’applicazione della normativa violata o da gravi impedimenti di fatto. Infatti, un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria, che esso presuppone, lungi dal rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un grave vulnus del pari-ordinato principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. TAR Catania n. 1766-2026

Prorogato lo stato di emergenza in Cadore per le alluvioni di giugno-luglio 2025

07 Set 2026
7 Settembre 2026

Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 04.08.2026 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 205 del 04.09.2026), è stato prorogato di ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal giorno 15.06.2025 al 01.07.2025 e nei giorni 12-13.07.2025 nel territorio del Comune di Borca di Cadore e di San Vito di Cadore in Provincia di Belluno.

Post di Alberto Antico – avvocato

Prorogata l’ordinanza ministeriale per la tutela dall’aggressione dei cani

07 Set 2026
7 Settembre 2026

Con l’ordinanza del Sottosegretario di Stato alla salute del 16.07.2026 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 206 del 05.09.2026), è stata prorogata sino al 05.09.2027 l’efficacia dell’ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute del 06.08.2013 ss.mm.ii., concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.

Post di Alberto Antico – avvocato

Gli abusi edilizi commessi nel demanio idrico

07 Set 2026
7 Settembre 2026

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, ai sensi dell’art. 144 d.lgs. 152/2006 e dell’art. 1 l. 36/1994, le acque superficiali appartenenti a un sistema idrografico che confluisce in corsi d’acqua pubblici hanno natura pubblica e appartengono al demanio idrico, indipendentemente dalla loro prevalente origine meteorica. Ne consegue che l’inserimento del corso d’acqua nel reticolo idrografico regionale, unitamente alla sua connessione funzionale con altri corsi d’acqua pubblici, costituisce un elemento idoneo a confermarne la natura demaniale, essendo residuali le ipotesi di acque private (nel caso di specie, si trattava di un fosso tombato utilizzato come accesso a complessi condominiali, confluito nel reticolo idrografico regionale toscano).

Nel regime delle acque pubbliche, il corpo idrico è costituito dall’unitario complesso formato dalla massa d’acqua e dal relativo alveo; pertanto, accertata la natura pubblica del corso d’acqua, deve riconoscersi anche la demanialità dell’alveo e delle relative pertinenze funzionali, con esclusione della configurabilità di una mera servitù pubblica di scolo gravante su fondo privato.

L’ordine di demolizione di opere insistenti su un’area appartenente al demanio idrico può essere legittimamente fondato sulla perdurante occupazione del bene pubblico in assenza di un titolo concessorio, risultando irrilevante che il manufatto sia stato realizzato in epoca nella quale non era richiesto alcun titolo edilizio o autorizzazione idraulica. Ciò che assume rilievo è l’attuale incompatibilità dell’opera con il regime demaniale del bene e la persistente mancanza della concessione che ne legittimi il mantenimento (nella specie, il tombamento del fosso demaniale era anteriore alla vigente disciplina urbanistica).

Ai fini dell’adozione dell’ordine di demolizione di opere abusive insistenti su area demaniale, è sufficiente che il destinatario abbia la disponibilità e l’utilizzazione attuale del manufatto, anche se non proprietario dell’area e non autore materiale dell’abuso: la sanzione ripristinatoria, infatti, ha natura reale e può essere rivolta a chi continui a trarre utilità dall’opera mantenuta in assenza del necessario titolo concessorio.

È legittima l’ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 35 d.P.R. 380/2001 nei confronti degli utilizzatori di un tombamento realizzato su un corso d’acqua inserito nel reticolo idrografico regionale, in assenza di concessione demaniale, essendo irrilevanti sia la natura prevalentemente meteorica delle acque, che non esclude il carattere pubblico del corpo idrico inserito in un sistema di acque pubbliche, sia l’epoca remota di realizzazione dell’opera, poiché il fondamento della misura ripristinatoria risiede nella perdurante occupazione del demanio idrico senza titolo legittimante.

Post di Alberto Antico – avvocato

Vincolo idraulico e condono

07 Set 2026
7 Settembre 2026

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, ai fini della definizione di una domanda di condono edilizio, la sussistenza del vincolo idraulico di cui all’art. 96, lett. f r.d. 523/1904 deve essere accertata con riguardo alla situazione esistente al momento dell’esame dell’istanza, mediante un’istruttoria concreta e puntuale sulla distanza dell’immobile dall’argine del corso d’acqua. È pertanto illegittimo il provvedimento che richieda il nulla osta idraulico sulla base di mere presunzioni circa l’occupazione della fascia di rispetto o di accertamenti riferiti ad immobili diversi, specie ove risultino intervenute modificazioni dello stato dei luoghi.

Il decorso del tempo e la protratta inerzia della P.A. non sono idonei a fondare un affidamento tutelabile circa la legittimità dell’abuso o la formazione tacita di un assenso alla sanatoria.

Post di Alberto Antico – avvocato

Condono di un immobile in vincolo idraulico: se il tempo che passa ridonda a danno del privato…

07 Set 2026
7 Settembre 2026

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che nel procedimento di condono edilizio disciplinato dall’art. 32 l. 47/1985, l’obbligo di acquisire il parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste anche quando il vincolo idraulico o idrogeologico sia stato imposto successivamente alla realizzazione dell’abuso e alla presentazione della domanda di sanatoria, dovendo la P.A. valutare l’istanza alla luce della disciplina vigente al momento della decisione e verificare l’attuale compatibilità dell’opera con il vincolo sopravvenuto. Ne consegue che è legittimo il diniego di condono qualora il manufatto risulti incompatibile con il regime vincolistico successivamente introdotto, restando irrilevante la circostanza che l’istanza sia stata presentata in epoca anteriore all’apposizione del vincolo.
Il ritardo della P.A. nella definizione dell’istanza di condono non comporta la cristallizzazione della disciplina vigente alla data della domanda, poiché la sanabilità dell’opera deve essere accertata alla luce della normativa applicabile al momento della decisione; restano tuttavia fermi gli eventuali rimedi risarcitori esperibili dall’interessato per l’inerzia della P.A.
Nel caso di specie, la domanda di condono rimaneva indefinita per lungo tempo e, successivamente, era rigettata in ragione della sopravvenuta classificazione dell’area quale zona a rischio idraulico elevato.

Post di Alberto Antico – avvocato

Il reclamo cautelare avverso i decreti del TRAP

07 Set 2026
7 Settembre 2026

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, nelle controversie di competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche (TRAP), il reclamo avverso il provvedimento cautelare pronunciato nel corso del giudizio deve essere proposto al medesimo TRAP in diversa composizione collegiale, ai sensi dell’art. 669-terdecies, co. 2 c.p.c., non sussistendo nel r.d. 1775/1933 ragioni di incompatibilità all’applicazione del regime ordinario del reclamo cautelare, la cui cognizione resta pertanto attribuita al giudice presso il quale pende (o comunque competente per) il merito, in funzione del necessario coordinamento tra tutela interinale e decisione definitiva.
Nel caso di specie, era inammissibile il reclamo proposto direttamente al TSAP contro il decreto con cui il TRAP aveva rigettato un’istanza cautelare avanzata in una causa risarcitoria ex art. 2051 c.c., relativa ai danni derivanti dalla cattiva manutenzione di canali di scolo e impianti idrovori.

Post di Alberto Antico – avvocato

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