Questionario SOGEI per gli Enti locali

19 Mag 2026
19 Maggio 2026

Con il decreto del MEF – Ragioniere generale dello Stato del 30 aprile 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 113 del 18.05.2026), è stata comunicata la data in cui è reso disponibile sul sito internet Opencivitas della SOGEI il questionario unico FC100 per i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane delle Regioni a statuto ordinario e per i Comuni e Unioni di Comuni della Regione Siciliana ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali.

La restituzione del questionario dovrà avvenire entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, mediante invio a mezzo telematico, secondo le modalità che saranno rese note nel sito internet Opencivitas.

Il decreto è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-05-18&atto.codiceRedazionale=26A02412&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

Inasprimento della tutela penale dell’ambiente

19 Mag 2026
19 Maggio 2026

Con il d.lgs. 21 aprile 2026, n. 81 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 113 del 18.05.2026), in vigore dal 02.06.2026, è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.
Il d.lgs. 81/2026 è consultabile al link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-05-18&atto.codiceRedazionale=26G00096&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

Il vincolo cimiteriale, anche se sorto dopo la realizzazione delle opere abusive, impedisce il condono edilizio

19 Mag 2026
19 Maggio 2026

Lo dice una sentenza del TAR Veneto, invocando la inedificabilità assoluta conseguente al vincolo cimiteriale.

A mio parere, però, il condono sarebbe ammissibile, se rientrasse nei limiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il quale stabilisce che: "All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a)b)c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457

Post di Dario Meneguzzo - avvocato 

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Comproprietario non responsabile degli abusi edilizi

19 Mag 2026
19 Maggio 2026

Il TAR Veneto ha rilevato l’irragionevolezza della decisione della P.A. che, in sede di ordinanza di demolizione, parificava tra loro quali destinatari tutti i comproprietari di un’area interessata da lavori eseguiti da uno solo di essi, il quale però era stato individuato esattamente e che dunque poteva essere considerato il responsabile principale nell’ipotesi di opere sine titulo.

Il TAR ha evidenziato i riflessi sulla responsabilità penale di questa situazione.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Opere al grezzo

19 Mag 2026
19 Maggio 2026

Il TAR Veneto precisa che per “opere al grezzo” si devono intendere quegli edifici in cui sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, incluse le tamponature laterali (in modo tale da identificare chiaramente la volumetria del fabbricato); se queste ultime mancano, un eventuale completamento deve essere qualificato non come manutenzione, ma come nuova costruzione.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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La privativa comunale nella gestione dei rifiuti urbani

19 Mag 2026
19 Maggio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che il regime di privativa comunale nella gestione dei rifiuti urbani si applica esclusivamente ai rifiuti destinati allo smaltimento e non si estende alle attività di recupero, che sono invece soggette al principio di libera concorrenza. È pertanto illegittimo il divieto imposto ad un impianto di recupero rifiuti di ricevere rifiuti urbani se non per il tramite del gestore del servizio pubblico, trattandosi di attività che rientra nel regime di libero mercato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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E poi ci sono gli sfortunati con una parziale difformità non da un titolo edilizio, ma dal catasto

18 Mag 2026
18 Maggio 2026

Come diceva il saggio: "nella vita non bisogna mai lamentarsi, perchè c'è sempre qualcuno che sta peggio".

Capita spesso che il proprietario di una casa si accorga, magari anche dopo 70 anni, che la sua casa presenta una difformità dal titolo edilizio a suo tempo rilasciato, inquadrabile nel concetto di parziale difformità, e che si lamenti perchè deve spendere soldi per sanarla.

Ci sono vari istituti previsti dal DPR 380 del 2001 che consentono di sanare le parziali difformità, a certe condizioni: l'articolo 36, il 36 bis e il 34 ter.

Anche l'articolo 34, comma 2, più noto come fiscalizzazione, si applica alla parziale difformità: tecnicamente non sarebbe una sanatoria, ma ormai è equiparabile, perchè dà lo stato legittimo.

Però, se la casa non è stata costruita in forza di un titolo edilizio (perchè in quel tempo in quella zona non serviva), l'articolo 9-bis, comma -bis rinvia ai dati catastali, stabilendo che: "Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto".

In concreto che cosa capita spesso? Capita che le informazioni catastali di primo impianto non corrispondano allo stato reale dell'edificio, il quale, rispetto ai dati catastali, presenta difformità che sarebbero inquadrabili nel concetto di parziale difformità sanabile, se un titolo edilizio ci fosse.

La conseguenza è che, chi si trova in questa situazione, non può sanare la difformità, perchè la legge ricollega la sanabilità alla difformità da un titolo edilizio e non a quella dai dati catastali.

E questa è una evidente ingiustizia (o, se preferite, una sfortunata evenienza).

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Adeguamento alla nuova normativa UE in materia di ripristino della natura

18 Mag 2026
18 Maggio 2026

Con il d.lgs. 8 aprile 2026, n. 80 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 112 del 16.05.2026), in vigore dal 31.05.2026, sono state approvate alcune disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al reg. (UE) 2024/1991, sul ripristino della natura, che modifica il reg. (UE) 2022/869.

Il d.lgs. 80/2026 è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-05-16&atto.codiceRedazionale=26G00095&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

Convertito in legge il decreto in materia di prezzi petroliferi

18 Mag 2026
18 Maggio 2026

Con la l. 13 maggio 2026, n. 79 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 112 del 16.05.2026), in vigore dal 17.05.2026, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.

La l. 79/2026 è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-05-16&atto.codiceRedazionale=26G00102&elenco30giorni=false.

Il d.l. 33/2026, come convertito dalla l. 79/2026, è disponibile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-05-16&atto.codiceRedazionale=26A02489&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

Il TAR Veneto ammette la possibilità che un comproprietario ottenga il titolo per eseguire interventi sulla corte comune senza il consenso dell’altro

18 Mag 2026
18 Maggio 2026

Il TAR Veneto ha esaminato un caso nel quale un comproprietario di una corte comune ha ottenuto il titolo edilizio per eseguire interventi edilizi su un immobile di sua esclusiva proprietà, ma anche sulla limitrofa corte comune.

L'altro comproprietario ha proposto un ricorso al TAR, lamentando di ricevere pregiudizio da tali interventi sulla corte comune.  

Il TAR non ha accolto la lamentela, ricordando due cose: la prima è che il Comune è tenuto a verificare se chi richiede un titolo edilizio abbia l’effettiva disponibilità del bene oggetto dell’intervento edificatorio svolgendo anche valutazioni di carattere civilistico, ma che, tuttavia, gli accertamenti non possono spingersi sino a una disamina approfondita dei rapporti tra privati, che sono di competenza del giudice civile. Nel caso specifico non c'era dubbio che la corte fosse comune.

Il TAR poi ha ritenuto che non siano lesi i diritti dell'altro comproprietario della corte comune, anche senza il suo consenso, perchè l'articolo 1102 del codice civile statuisce la duplice regola per cui ciascun partecipante a una comunione (e dunque ciascun condomino) “può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto” e “può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”.

Secondo il TAR correttamente il Comune ha qualificato come marginali gli interventi relativi alla corte comune pertinenziale, rilevando soprattutto la mancanza di una lesione all’interesse principale della ricorrente, ossia il suo utilizzo che non sarebbe stato impedito e che di fatto non lo è mai stato.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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