28 Luglio 2026
Un comune mi segnala un chiarimento della Regione Veneto in materia di e-commerce.
L'e-commerce (o commercio elettronico) è la vendita e l'acquisto di beni e servizi tramite internet. Le sue categorie principali sono B2B (tra aziende) e B2C (da azienda a consumatore).
Alla Regione era stato chiesto se lo svolgimento di questa attivitĂ nella propria casa di abitazione, senza la effettuazione di opere, costituisca mutamento rilevante della destinazione d'uso da residenziale a commerciale.
La Regione ha risposto di si, precisando che è irrilevante che non ci siano contatti diretti col pubblico, citando anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 424 del 2026, che riguarda un caso nel quale l'attività di e-commerce viene svolta in un soppalco all'interno di un capannone.
La Regione ricorda che l'articolo 42-bis, comma 1 della Legge regionale n. 11/2004 disciplina i mutamenti di destinazione d'uso e stabilisce che un mutamento si definisce rilevante quando l’immobile, o la singola unità , viene destinato a un uso diverso da quello originario, anche senza opere edilizie. Ciò vale se comporta il passaggio a una delle seguenti categorie funzionali:
a) residenziale;
b) turistico-ricettiva;
c) produttiva;
d) direzionale;
e) commerciale e di e-commerce;
f) rurale.
La Regione aggiunge che la nuova destinazione dev'essere consentita nel Piano Regolatore Generale.
La risposta non appare molto convincente: sicuramente, se un intero appartamento con destinazione residenziale viene adibito a una attività di e-commerce, si può dire che è stato effettuato un mutamento della destinazione d'uso, ma dubitiamo che si possa dire la stessa cosa se l'attività di e-commerce venga svolta nel salotto o nello studiolo di casa, rimanendo il resto della casa utilizzato come abitazione.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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