11 Maggio 2026
Il Consiglio di Stato ha affermato che un’area edificatoria, già utilizzata a fini edilizi, è suscettibile di ulteriore edificazione solo quando la costruzione su di essa realizzata non esaurisca la volumetria consentita dalla normativa vigente al momento del rilascio dell’ulteriore (nuovo) permesso di costruire (PdC), a nulla rilevando che questa possa insistere su una parte del lotto in seguito catastalmente divisa, dovendosi considerare irrilevanti i frazionamenti delle proprietà private medio tempore intervenuti. Pertanto, quando un’area edificabile viene successivamente frazionata in più parti tra vari proprietari, la volumetria disponibile nell’intera area permane invariata: qualora siano già state realizzate sul lotto originario una o più costruzioni, i proprietari dei vari terreni, in cui detto lotto sia stato successivamente frazionato, hanno a disposizione solo la volumetria che eventualmente residua tenuto conto di quanto originariamente costruito.
Nel caso in cui l’originario lotto urbanistico abbia acquisito una maggiore potenzialità edificatoria in dipendenza di modifiche alla disciplina urbanistica e, quindi, la parte rimasta inedificata sia suscettibile di edificazione, per verificare la sua effettiva potenzialità edificatoria occorre considerare che, in virtù del carattere unitario dell’originario lotto interamente asservito alla precedente costruzione, devono computarsi le volumetrie realizzate sul lotto urbanistico originario (considerato complessivamente), il quale è l’unico ad aver acquisito e mantenuto una propria potenzialità edificatoria. Conseguentemente, la verifica dell’edificabilità della parte del lotto rimasta inedificata e la quantificazione della volumetria su di essa realizzabile non può che derivare, per sottrazione, dalla predetta potenzialità (computata alla luce della densità edilizia consentita dalla normativa urbanistica vigente al momento del rilascio delle concessioni), diminuita della volumetria dei fabbricati già realizzati sull’unica, complessiva area, non rilevando il successivo frazionamento dell’originaria particella del lotto.
Nel caso di specie, era corretto il diniego di PdC adottato dal Comune, in quanto nel computo della volumetria disponibile del lotto non poteva non tenersi conto dell’edificato, anche se il precedente fabbricato era stato realizzato nel 1987, quando in base a una differente disciplina urbanistico-edilizia comunale, non esistevano nella zona limiti di densità edilizia: i limiti di densità edilizia introdotti dal Comune nel 2013, con l’individuazione di indici di fabbricabilità fondiaria, si applicavano tenendo conto di quanto già edificato nella particella originaria, essendo giuridicamente irrilevante che la particella fosse stata successivamente frazionata (altrimenti, il frazionamento potrebbe costituire l’escamotage per eludere il rispetto degli indici di fabbricabilità fondiaria).
Post di Alberto Antico – avvocato
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