Requisiti di qualificazione negli RTI
Il Consiglio di Stato ha affermato che alla stregua dell’interpretazione sistematica dei commi 2, 4 e 11 dell’art. 68 d.lgs. 36/2023, per gli appalti di servizi e forniture, la regola generale suppletiva è quella del possesso del requisito di capacità tecnica in capo al soggetto collettivo nel suo insieme (esattamente come nel passato), salva specifica previsione della legge di gara che, alla luce della peculiarità della prestazione, imponga il possesso pro quota o pro parte, da parte dei singoli raggruppati esecutori.
L’art. 68, co. 11 d.lgs. 36/2023 ha natura derogabile, come evincibile dal precedente comma 4, lett. b, secondo il quale le stazioni appaltanti possono specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive. Pertanto, la lex specialis (se proporzionata e giustificata da motivazioni obiettive) prevale sulla norma generale.
Post di Alberto Antico – avvocato

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