L’avvocato è obbligato ad applicare l’equo compenso alle pubbliche amministrazioni

09 Apr 2026
9 Aprile 2026

A seguito delle contestazioni sollevate dalla Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM) in merito alla formulazione dell’art. 25 bis del Codice Deontologico Forense circa la possibile applicazione estensiva della norma ad ogni rapporto professionale, il Consiglio Nazionale Forense ha provveduto con Deliberazione n. 959 del 23 gennaio 2026 a modificare il testo della disposizione deontologica rubricata “Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso”, esplicitando i soggetti ai quali si applica, come da circolare seguente.

https://www.consiglionazionaleforense.it/-/avviso-circolare-in-merito-alla-entrata-in-vigore-della-modifica-dell-art.-25-bis-del-codice-deontologico-forense-in-materia-di-equo-compenso

Circolare n. 1-C-2026 dell’ 8 aprile 2026
Oggetto: Circolare sulla modifica dell’art. 25 bis del Codice deontologico forense

Il Consiglio Nazionale Forense, tenuto conto delle contestazioni sollevate dalla Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM) in merito alla formulazione dell’art. 25 bis del Codice Deontologico Forense circa la possibile applicazione estensiva della norma ad ogni rapporto professionale, ha provveduto con Deliberazione n. 959 del 23 gennaio 2026 a modificare il testo della disposizione deontologica rubricata “Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso”, esplicitando (rispetto alla previgente formulazione dell’art. 25 bis del CDF che al comma 1 e al comma 2, faceva riferimento, mediante un c.d. rinvio mobile, alla normativa in materia di equo compenso) che la norma si applica solo ed esclusivamente in caso di condotte violative poste in essere dagli Avvocati nei confronti di «imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro» nonché «in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175», ossia dei soggetti indicati nell’ambito di applicazione soggettiva della L. 49/2023, pedissequamente riportati sia al comma 1 che al comma 3, nonché richiamati al comma 2 dell’art. 25 bis.

Si ribadisce pertanto che i divieti e gli obblighi prescritti dall’art. 25 bis del CDF si applicano esclusivamente ai rapporti professionali con i soggetti individuati dal predetto art. 2 della l. n. 49/2023, ovvero nei confronti di «imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro», nonché «in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

La normativa, come specificato dal comma 3 dell’art. 25 del CDF, non si applica ai rapporti con soggetti diversi da quelli individuati dal predetto art. 2 della l. n. 49/2023.

Si raccomanda pertanto ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati di dare massima diffusione agli iscritti agli Albi forensi e di attenersi strettamente alle indicazioni del Codice e della presente circolare.

Decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, in data 7 aprile 2026 è entrata in vigore la norma in oggetto, così come modificata.

Istanza ostensiva in corso di causa ed esibizione dei documenti da parte della P.A. nel corso del giudizio d’appello

09 Apr 2026
9 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato l’improcedibilità dell’appello avverso l’ordinanza che abbia accolto l’istanza di accesso ex art. 116, co. 2 c.p.a., ove nelle more vi sia stata l’ostensione dei documenti.

Né può trovare applicazione l’art. 34, co. 3 c.p.a., riferito all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento pur quando non ne risulti più utile l’annullamento, riferibile alla sola azione d’annullamento, cui è estranea quella in materia d’accesso. In ogni caso, laddove l’intervenuta ostensione sia da ricondurre al comportamento successivo (e correlato) all’ordinanza resa dal primo giudice ex art. 116, co. 2 c.p.a., oggetto di appello, non rileva l’accertamento della legittimità o no dell’originaria decisione da parte della P.A. - che aveva denegato l’accesso - in funzione del diritto all’accesso del ricorrente di primo grado.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il rito in materia di accesso agli atti

09 Apr 2026
9 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’ordinanza resa in primo grado sull’istanza di accesso proposta in via incidentale ex art. 116, co. 2 c.p.a. ha natura decisoria. La pronuncia sul relativo appello “definisce” il giudizio, pertanto deve assumere la forma della sentenza, secondo la regola generale stabilita dall’art. 33, co. 1, lett. a c.p.a. Quando il giudice di prime cure opta per una decisione congiunta mediante sentenza del ricorso principale e dell’istanza incidentale di accesso, la pronuncia in sede di appello, con riferimento a entrambe le posizioni giuridiche soggettive “connesse”, riveste senza dubbio la forma della sentenza.

L’art. 116, co. 5 c.p.a., ove dispone che le norme sul rito sull’accesso «si applicano anche ai giudizi di impugnazione», deve essere logicamente intesa come condizionata a una valutazione di compatibilità delle singole norme con il giudizio di appello. Tale compatibilità è da escludersi in relazione all’art. 116, co. 2 c.p.a., poiché in appello non si può verificare alcuna scissione tra giudizio di accesso incidentale e giudizio principale: non essendovi quindi un provvedimento “anticipato” e “separato” rispetto alla sentenza relativa a un ricorso “principale”, bensì un’unica pronuncia che definisce l’intero giudizio d’impugnazione, non vi sarebbe ragione di adottare un’ordinanza, in quanto questa non sarebbe poi seguita da alcuna sentenza.

Il giudizio in materia d’accesso, pur rivolto all’accertamento della sussistenza o no del diritto dell’istante a ottenere i documenti, impone il rispetto dell’onere di specificità dei motivi posto dall’art. 40, co. 1, lett. d c.p.a., per cui quando la P.A. abbia addotto più ragioni a giustificazione del diniego di accesso, l’istante, per ottenere dal giudice l’ordine di esibizione dei documenti ai sensi dell’art. 116, co. 4 c.p.a., deve contestarle tutte, a pena di inammissibilità, perché è solo per mezzo di questa analitica confutazione che può dimostrare la sussistenza del diritto di accesso.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Si può chiedere l’accesso solo ad atti esistenti

09 Apr 2026
9 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che la P.A. non è tenuta a condividere con il privato informazioni che non siano già contenute in un documento esistente e, in particolare, non è obbligata a raccogliere ed elaborare tali informazioni per creare un documento che non c’è, al fine di metterle a conoscenza del privato (salvo che si tratti di “dati personali” che a questo si riferiscono).

Tali essendo i presupposti dell’accesso nel sistema della l. 241/1990, quando la P.A. dichiara, sotto la propria responsabilità, che non esiste il documento richiesto o che determinate informazioni non sono già contenute in un documento, la domanda del privato non può che essere respinta, altrimenti versandosi in un caso di cd. accesso impossibile, in ragione di un fattore radicalmente ostativo tanto all’accoglimento dell’istanza, quanto all’emissione dell’ordine di esibizione, che sarebbero entrambe prive di oggetto.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Documenti allegati nel processo amministrativo

09 Apr 2026
9 Aprile 2026

Il TAR Milano ha affermato che il dovere di correttezza nella compilazione dell’indice dei documenti nel processo amministrativo (redatto ai sensi dell’art. 5 disp. att. c.p.a.) implica che, nel caso in cui una parte depositi numerosi documenti aventi tutti il medesimo nome, circostanza che costringe le parti e il giudice a una ricerca confusa “alla cieca” delle informazioni di rilievo all’interno di plurimi documenti con ciò violando i principi di lealtà processuale e chiarezza degli atti processuali (artt. 2 e 3 c.p.a.), il giudice deve assegnare alla parte un termine perentorio affinché depositi nuovamente i documenti con un’indicazione nominativa dei file e del campo “descrizione” nel modulo di deposito che sia anche esplicativa del contenuto dei medesimi.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Processo amministrativo telematico: il contenuto degli atti prevale sulle diciture del modulo di deposito

09 Apr 2026
9 Aprile 2026

Il TAR Milano ha affermato che nel processo amministrativo telematico prevale il contenuto sostanziale degli atti digitali depositati, rispetto ai dati indicati nei moduli di deposito. Eventuali errori o difformità nei moduli non incidono sulla qualificazione né sugli effetti giuridici degli atti, poiché le regole tecniche, di cui ai all’art. 2 dell’allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021 hanno una funzione meramente strumentale e informatica. Tuttavia, l’erronea o incompleta compilazione dei moduli può rilevare sul piano procedimentale, causando ritardi nella trattazione o nel mancato tempestivo rilievo di istanze correttamente formulate negli atti allegati e può integrare comportamenti processuali valutabili, se non accompagnata da iniziative di sollecito verso la segreteria.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Comune di Spinea: programmazione attività formativa – webinar

08 Apr 2026
8 Aprile 2026

L'Assessorato alla Pianificazione e Tutela del Territorio del Comune di Spinea, in collaborazione con KairosForma,  organizza i seguenti due webinar nel mese di maggio 2026 :

Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 15/05/2026

Le strade pubbliche, di uso pubblico, private 22/05/2026

 

La giurisprudenza sta cambiando orientamento sullo stato legittimo di un immobile oggetto di condono edilizio?

08 Apr 2026
8 Aprile 2026

Parrebbe di sì.

Come noto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 482/2025, commentata nel post del 17 giugno 2025, aveva statuito che il condono edilizio non coinciderebbe con una sanatoria e, quindi, l’immobile condonato non potrebbe dirsi legittimato, ex art. 9 bis, c. 1 bis del d.P.R. n. 380/2001.

sent. CdS n. 482-2025

Nel successivo post del 13 gennaio 2026, però, si dava atto che la l. finanziaria 2026 aveva innovato la normativa in materia, anche senza incidere direttamente il prefato articolo.

Recentemente, una sentenza del T.A.R. Emilia Romagna, muovendo da un’interpretazione cd. estensiva dell’art. 9 bis, c. 1 bis del d.P.R. n. 380/2001 prefigurata dal Consiglio di Stato ancora nel 2024 - ove si affermava che lo stato legittimo di un immobile coincideva con l’ultimo titolo edilizio che aveva assentito lo stesso, comprendendovi anche il condono edilizio - sembra ora aver inaugurato un nuovo filone giurisprudenziale, enfatizzando proprio la succitata novella legislativa del 2025.

In tutta sincerità non si capisce neanche tanto bene come sia nata questa strana tesi secondo la quale un immobile condonato non sarebbe equiparabile a quello sanato.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Rimedi avverso il silenzio-inadempimento della P.A.

08 Apr 2026
8 Aprile 2026

Il TAR Veneto ha affermato che l’asserita inerzia della P.A. nell’adozione di un provvedimento conclusivo di un procedimento avviato ad istanza di parte si qualifica come silenzio-inadempimento, che legittima l’istante ad esperire il solo rimedio dell’azione ex art. 117 c.p.a.

La tutela così garantita è quella di ottenere un ordine del giudice che obblighi la P.A. a concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso entro un certo termine, non certo quella di sostituire il provvedimento mancante secondo il sindacato del Giudice adito.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Silenzio-inadempimento e nuova istanza del privato idonea ad avviare un nuovo procedimento

08 Apr 2026
8 Aprile 2026

Il TAR Catania ha affermato che l’art. 31, co. 2 c.p.a. prevede, al I periodo, il termine decadenziale di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento per proporre l’azione avverso il silenzio, mentre al II periodo fa salva la riproposizione dell’istanza di avvio del procedimento: quest’ultima deve intendersi come una nuova istanza, con conseguente apertura di un procedimento del tutto nuovo, che non può consistere semplicemente (o essere sostituita) da un invito o diffida a provvedere sulla originaria richiesta e, dunque, a definire l’originario procedimento.

La diffida a provvedere può essere equiparata a una nuova istanza, purché, tuttavia, ne ricorrano i presupposti. È, quindi, necessario che l’atto, formalmente qualificato come diffida, contenga una richiesta di riapertura del procedimento amministrativo e non sia un mero sollecito a concludere quello pendente, giacché, diversamente opinando, si priverebbe di rilevanza il termine previsto dall’art. 31, co. 2 cit. e si consentirebbe all’interessato di procrastinare a suo piacimento la decadenza processuale ivi stabilita.

Una diversa lettura dell’art. 31, co. 2 cit. si risolverebbe, se non in una vera e propria interpretatio abrogans della disposizione quanto al termine per agire in giudizio (termine peraltro già significativamente ampio per reagire avverso il contegno inerte della P.A.), nella privazione di ogni rilievo giuridico del termine medesimo, consentendosi all’interessato una fin troppo agevole elusione dello stesso mercé la posticipazione ad libitum - semplicemente attraverso la presentazione di diffide - della scadenza del termine per agire contra silentium, in contrasto con la ratio della disposizione medesima, che è quella di fissare un termine ultimo per proporre ricorso, in applicazione di esigenze di certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.

Post di Alberto Antico – avvocato

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