Convertito in legge il decreto in materia di prezzi petroliferi

18 Mag 2026
18 Maggio 2026

Con la l. 13 maggio 2026, n. 79 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 112 del 16.05.2026), in vigore dal 17.05.2026, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.

La l. 79/2026 è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-05-16&atto.codiceRedazionale=26G00102&elenco30giorni=false.

Il d.l. 33/2026, come convertito dalla l. 79/2026, è disponibile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-05-16&atto.codiceRedazionale=26A02489&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

E poi ci sono gli sfortunati con una parziale difformitĂ  non da un titolo edilizio, ma dal catasto

18 Mag 2026
18 Maggio 2026

Come diceva il saggio: "nella vita non bisogna mai lamentarsi, perchè c'è sempre qualcuno che sta peggio".

Capita spesso che il proprietario di una casa si accorga, magari anche dopo 70 anni, che la sua casa presenta una difformità dal titolo edilizio a suo tempo rilasciato, inquadrabile nel concetto di parziale difformità, e che si lamenti perchè deve spendere soldi per sanarla.

Ci sono vari istituti previsti dal DPR 380 del 2001 che consentono di sanare le parziali difformitĂ , a certe condizioni: l'articolo 36, il 36 bis e il 34 ter.

Anche l'articolo 34, comma 2, più noto come fiscalizzazione, si applica alla parziale difformità: tecnicamente non sarebbe una sanatoria, ma ormai è equiparabile, perchè dà lo stato legittimo.

Però, se la casa non è stata costruita in forza di un titolo edilizio (perchè in quel tempo in quella zona non serviva), l'articolo 9-bis, comma -bis rinvia ai dati catastali, stabilendo che: "Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto".

In concreto che cosa capita spesso? Capita che le informazioni catastali di primo impianto non corrispondano allo stato reale dell'edificio, il quale, rispetto ai dati catastali, presenta difformitĂ  che sarebbero inquadrabili nel concetto di parziale difformitĂ  sanabile, se un titolo edilizio ci fosse.

La conseguenza è che, chi si trova in questa situazione, non può sanare la difformità, perchè la legge ricollega la sanabilità alla difformità da un titolo edilizio e non a quella dai dati catastali.

E questa è una evidente ingiustizia (o, se preferite, una sfortunata evenienza).

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Il TAR Veneto ammette la possibilitĂ  che un comproprietario ottenga il titolo per eseguire interventi sulla corte comune senza il consenso dell’altro

18 Mag 2026
18 Maggio 2026

Il TAR Veneto ha esaminato un caso nel quale un comproprietario di una corte comune ha ottenuto il titolo edilizio per eseguire interventi edilizi su un immobile di sua esclusiva proprietĂ , ma anche sulla limitrofa corte comune.

L'altro comproprietario ha proposto un ricorso al TAR, lamentando di ricevere pregiudizio da tali interventi sulla corte comune.  

Il TAR non ha accolto la lamentela, ricordando due cose: la prima è che il Comune è tenuto a verificare se chi richiede un titolo edilizio abbia l’effettiva disponibilità del bene oggetto dell’intervento edificatorio svolgendo anche valutazioni di carattere civilistico, ma che, tuttavia, gli accertamenti non possono spingersi sino a una disamina approfondita dei rapporti tra privati, che sono di competenza del giudice civile. Nel caso specifico non c'era dubbio che la corte fosse comune.

Il TAR poi ha ritenuto che non siano lesi i diritti dell'altro comproprietario della corte comune, anche senza il suo consenso, perchè l'articolo 1102 del codice civile statuisce la duplice regola per cui ciascun partecipante a una comunione (e dunque ciascun condomino) “può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto” e “può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”.

Secondo il TAR correttamente il Comune ha qualificato come marginali gli interventi relativi alla corte comune pertinenziale, rilevando soprattutto la mancanza di una lesione all’interesse principale della ricorrente, ossia il suo utilizzo che non sarebbe stato impedito e che di fatto non lo è mai stato.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Si può realizzare il cappotto termico anche occupando il bordo della corte comune

18 Mag 2026
18 Maggio 2026

Il TAR ha affermato che il proprietario di un edificio che confine con la corte comune a lui e ad altri può realizzare il cappotto termico, ispessendo il muro dell'edificio di sua proprietà esclusiva, anche andando a occupare una porzione della corte comune (nel caso specifico per 10 cm).

Il TAR non lo dice espressamente, ma sembra di capire che si tratti di una applicazione dell'articolo 1102 del codice civile, che consente a ciascun comproprietario di servirsi della cosa comune purché non impedisca agli altri di farne parimenti uso (evidentemente si ritiene che la occupazione di 10 cm rasente al muro non causi un tale impedimento).

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante

18 Mag 2026
18 Maggio 2026

Il TAR Veneto ricorda che il cambio di destinazione d’uso urbanistica rilevante abusivo è sanzionabile mediante obbligo di ripristino alla destinazione originaria; trattandosi – per l’appunto – di abuso edilizio, rientra tra le ipotesi che escludono l’applicazione del Piano Casa.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Non applicabilitĂ  della proroga cd. COVID agli strumenti urbanistici generali

18 Mag 2026
18 Maggio 2026

Il TAR Veneto ha affermato che la proroga cd. COVID prevista dal d.l. n. 76/2020 è applicabile agli strumenti attuativi ma non agli strumenti urbanistici generali come il Piano degli Interventi, non dovendosi ritenere “atto propedeutico” ai sensi di legge.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Ordine delle questioni di rito e di merito, nel processo amministrativo

18 Mag 2026
18 Maggio 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha ricordato che l’esame delle questioni preliminari di rito deve precedere la valutazione del merito della domanda. L’ordine di esame delle questioni pregiudiziali di rito non rientra nella disponibilità delle parti. La norma positiva, enucleabile dal combinato disposto degli artt. 76, co. 4 c.p.a. e 276, co. 2 c.p.c., impone di risolvere le questioni processuali e di merito secondo l’ordine logico loro proprio, assumendo come prioritaria la definizione di quelle di rito rispetto a quelle di merito, e fra le prime la priorità dell’accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali (nell’ordine, giurisdizione, competenza, capacità delle parti, ius postulandi, ricevibilità, contraddittorio, estinzione), rispetto alle condizioni dell’azione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Base d’asta e corrispettivo, nei pubblici appalti

16 Mag 2026
16 Maggio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, laddove la lex specialis definisca la “base di gara” come la sommatoria delle tre componenti costituite dall’importo soggetto a ribasso, dei costi della manodopera (non soggetti a ribasso, salva la previsione dell’art. 41, co. 14, III periodo d.lgs. 36/2023) e degli oneri di sicurezza aziendale, va considerata inammissibile, ai sensi dell’art. 70, co. 4, lett. f d.lgs. cit., l’offerta superiore alla base di gara, così determinata, non potendosi fare riferimento alla sola quota della base di gara soggetta a ribasso, con esclusione dei costi della manodopera. Dall’art. 41, co. 14 cit. si evince chiaramente che i costi della manodopera fanno parte della base di gara, su cui i concorrenti sono tenuti a praticare il ribasso complessivo, anche laddove decidano di non ribassare i costi stessi come definiti dalla Stazione appaltante.

In materia di contratti pubblici, affinché un contratto possa configurarsi a misura, anziché a corpo, è indispensabile, oltre che una chiara indicazione di tale natura nella lex specialis di gara, l’inclusione in quest’ultima dell’elenco dei prezzi unitari (sui quali poi formulare i ribassi in sede di offerta economica), per cui, in assenza di tali indicazioni, il contratto va qualificato come a corpo.

Nelle gare di appalto da aggiudicare a corpo, il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso offerto sull’importo a base d’asta. Elemento essenziale della proposta economica è il solo importo finale offerto, mentre i prezzi unitari indicati nell’elenco prezzi, tratti dai listini ufficiali, hanno un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare l’importo finale: le indicazioni contenute nell’elenco prezzi sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto da stipulare, non assumendo rilevanza neppure ai fini della valutazione di anomalia, poiché la somma complessiva dell’offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Concessioni di servizi: verifica di sostenibilità del PEF e verifica dell’anomalia dell’offerta

16 Mag 2026
16 Maggio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che nelle concessioni di servizi, la verifica di adeguatezza e sostenibilità del piano economico-finanziario (PEF), ai sensi dell’art. 185, co. 6 d.lgs. 36/2023, è autonoma e non sovrapponibile alla verifica di anomalia dell’offerta di cui al precedente art. 110, attenendo la prima, ex ante, all’equilibrio e al rischio operativo dell’operazione economica risultanti dal PEF e la seconda, in fase di gara, alla congruità di specifici elementi dell’offerta. Ne consegue che, quali atti distinti e autonomi, in caso di contestazione in sede giurisdizionale delle determinazioni con essi rispettivamente assunte, è necessaria la tempestiva impugnazione di ciascuno di essi, a pena di inammissibilità del ricorso. La verifica di anomalia in tema di concessioni, inoltre, ha connotazioni maggiormente discrezionali e incerte, rispetto a quella in tema di appalti, essendo fortemente condizionata da una rilevante componente previsionale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La revisione prezzi, nel primo codice appalti

16 Mag 2026
16 Maggio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che la ratio legis dell’istituto della revisione prezzi, prevista dall’art. 115 d.lgs. 163/2006, è quella di evitare, anche a tutela dell’interesse dell’impresa, che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati e imprevedibili nel corso del tempo, tali da sconvolgere in maniera significativa l’equilibrio finanziario sulla base del quale è intervenuta la stipulazione del contratto. Tuttavia, la revisione prezzi non è finalizzata all’azzeramento del rischio di impresa connesso alla sopportazione in capo all’appaltatore dell’alea contrattuale, riconducibile a sopravvenienze, quali l’oscillazione generale e diffusa dei prezzi, per cui l’indice ISTAT segna la soglia massima nella revisione, fatte salve eventuali circostanze eccezionali e specifiche - che devono essere provate dall’impresa - che possano determinare un discostamento dai criteri oggettivi seguiti in sede di revisione del prezzo, lasciando spazio alla discrezionalità amministrativa.

La periodicità della revisione prezzi in ambito pubblicistico non implica affatto che si debba azzerare o neutralizzare l’alea relativa ai contratti di durata, analogamente a quanto avviene per i contratti privatistici, disciplinati dall’art. 1664 c.c., che impone alle parti di provare la sussistenza di eventuali circostanze imprevedibili, che abbiano determinato aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, e che accorda la revisione solo per la differenza che ecceda il decimo del prezzo complessivo convenuto. La revisione dei prezzi si giustifica, pertanto, solo a fronte di uno squilibrio sopravvenuto del rapporto contrattuale, eccedente l’alea propria dei contratti di durata. Ne discende che l’indice ISTAT FOI (indice medio del paniere di variazione dei prezzi per le famiglie degli operai e impiegati) indica solo un “limite massimo”: la P.A. può optare per una percentuale inferiore.

La vexata quaestio sulla tecnica di liquidazione dell’adeguamento revisionale verte sull’applicazione del criterio periodico, che si risolve nell’applicazione, al canone originariamente pattuito per lo svolgimento della commessa, dell’indice FOI elaborato per l’anno di interesse, senza tener conto dell’eventuale rivalutazione del canone originario negli anni intercorrenti tra l’avvio del servizio e l’anno di interesse; ovvero del progressivo, che postula l’applicazione dell’indice FOI per l’anno di interesse al canone di servizio opportunamente rivalutato di anno in anno sino alle soglie dell’annualità di riferimento. Peraltro, laddove la P.A. stabilisca, nell’esercizio della sua discrezionalità, di applicare nella sua interezza l’indice FOI, l’adeguamento revisionale deve avvenire tenendo conto del rapporto di concatenamento degli indici annuali di prezzi al consumo, ossia cumulando il rivalutato dell’intero periodo di riferimento mediante i metodi di elaborazione indicati dall’ISTAT (variazione percentuale degli indici o coefficienti di rivalutazione monetaria).

Post di Alberto Antico – avvocato

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