Adeguamento al diritto dell’UE sul mercato dei capitali

24 Ott 2026
24 Ottobre 2026

Con il d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 189 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 245 del 21.10.2026), in vigore dal 22.10.2026, è stata recepita la direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l’ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione, nonché è stato adeguato l’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell’UE più attraenti per le società e facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese ai capitali.

Post di Alberto Antico – avvocato

Decreto-legge in materia di ILVA e rilancio industriale del territorio

24 Ott 2026
24 Ottobre 2026

Con il d.l. 16 ottobre 2026, n. 185 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 241 del 16.10.2026), in vigore dal 17.10.2026, sono state approvate misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell’ex ILVA e dell’indotto e per il rilancio industriale del territorio.

Post di Alberto Antico – avvocato

Fondi ad alcuni Comuni del Vicentino per le alluvioni di aprile 2025

24 Ott 2026
24 Ottobre 2026

Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2026 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 242 del 17.10.2026), è stato approvato un ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 aprile 2025 nel territorio dei Comuni di Arzignano, di Brogliano, di Cornedo Vicentino, di Recoaro Terme, di Trissino e di Valdagno della Provincia di Vicenza.

Post di Alberto Antico – avvocato

Delega al Governo per il riordino delle norme sulla polizia locale

24 Ott 2026
24 Ottobre 2026

Con la l. 16 ottobre 2026, n. 187 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 243 del 19.10.2026), in vigore dal 03.11.2026, è stata approvata una delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale.

Post di Alberto Antico – avvocato

Recupero e confisca dei beni

24 Ott 2026
24 Ottobre 2026

Con il d.lgs. 25 settembre 2026, n. 186 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 241 del 16.10.2026), in vigore dal 31.10.2026, è stata data attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni.

Post di Alberto Antico – avvocato

Aggiornato il PGRA per Santo Stefano di Cadore

24 Ott 2026
24 Ottobre 2026

Come da comunicato pubblicato in G.U., Serie generale n. 245 del 21.10.2026, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. b e co. 3, lett. b2 delle N.T.A. del PGRA, con decreto del Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali n. 115 del 14.08.2026, sono state aggiornate le mappe delle altezze idriche, della pericolosità idraulica e del rischio idraulico nei Comuni di Santo Stefano di Cadore (BL).
L’aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Post di Alberto Antico – avvocato

Aggiornato il PGRA per Dolo, Pianiga e Mirano (VE)

24 Ott 2026
24 Ottobre 2026

Come da comunicato pubblicato in G.U., Serie generale n. 242 del 17.10.2026, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. a e co. 2 delle N.T.A. del PGRA, con decreto del Segretario generale n. 137 del 09.10.2026, sono state aggiornate le mappe delle altezze idriche, della pericolosità idraulica e del rischio idraulico nei Comuni di Dolo (VE), Pianiga (VE) e Mirano (VE).
L’aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Post di Alberto Antico – avvocato

Pannelli fotovoltaici in area vincolata: il diniego deve essere concreto e motivato

23 Ott 2026
23 Ottobre 2026

Il TAR Marche ha annullato il parere negativo della Soprintendenza e l’autorizzazione paesaggistica comunale nella parte in cui negavano l’installazione di ulteriori pannelli fotovoltaici sulla falda sud dell’edificio.

La presenza del vincolo paesaggistico non consente un diniego fondato sulla sola affermazione che l’intervento determini una “manomissione del contesto ambientale e paesaggistico”. L’amministrazione deve indicare le concrete ragioni per cui l’impianto pregiudichi i valori paesaggistici tutelati, considerando le caratteristiche effettive dell’edificio, del luogo, dell’impianto e della sua percepibilità.

Secondo la sentenza, il giudizio di compatibilità non può limitarsi a registrare la novità dell’opera rispetto al paesaggio preesistente: una simile impostazione renderebbe non autorizzabile qualsiasi nuova opera. Occorre invece una comparazione analitica degli interessi coinvolti, compreso quello alla produzione di energia da fonte rinnovabile.

Il principio è tuttora attuale. La disciplina oggi vigente distingue, in relazione agli interventi sulle coperture, tra attività libera, procedura abilitativa semplificata e altri regimi autorizzatori. Per gli interventi ricadenti su aree sottoposte a tutela paesaggistica occorre quindi verificare la fattispecie concreta e il regime applicabile, senza confondere la semplificazione procedurale con un’automatica esclusione della valutazione paesaggistica.

Post di Dario Meneguzzo – avvocato

Il “fosso” e il vincolo paesaggistico fluviale

23 Ott 2026
23 Ottobre 2026

Il TAR Marche ha chiarito che, ai fini dell’applicazione del vincolo paesaggistico previsto per i fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, la denominazione utilizzata per individuare il corso d’acqua non è determinante.

Il fatto che un corpo idrico sia indicato come “fosso”, anziché come “fiume” o “torrente”, non esclude automaticamente la sua riconducibilità ai corsi d’acqua tutelati. L’accertamento deve essere compiuto sulla base degli elementi oggettivi disponibili, tra cui la cartografia regionale delle acque pubbliche.

Nel caso esaminato, la ricorrente aveva inizialmente riconosciuto l’esistenza del vincolo, presentando un’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica. Il TAR ha quindi ritenuto non sufficiente la successiva contestazione, non supportata da una prova contraria idonea a dimostrare l’erroneità della cartografia regionale.

Il principio resta attuale. La disciplina del vincolo paesaggistico fluviale continua a trovare il proprio riferimento nell’art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004. La disciplina sopravvenuta sulle procedure per gli impianti da fonti rinnovabili non elimina, in presenza del vincolo, la necessità di verificare il regime autorizzatorio paesaggistico concretamente applicabile.

Post di Dario Meneguzzo – avvocato

Lo screening VIA e gli effetti cumulativi

23 Ott 2026
23 Ottobre 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai fini della valutazione degli effetti cumulativi nell’ambito della verifica di assoggettabilità a VIA, il riferimento del n. 1, lett. b, Allegato V, Parte II del d.lgs. 152/2006 al «cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati» deve essere inteso nel senso che i progetti esistenti sono quelli già realizzati e i progetti approvati quelli non ancora realizzati ma già assentiti, mentre non devono essere considerati i progetti ancora in corso di autorizzazione. Una diversa interpretazione condizionerebbe, infatti, la valutazione ambientale a iniziative progettuali meramente ipotetiche e potenzialmente irrealizzabili e legittimerebbe comportamenti ostruzionistici, consistenti nel frettoloso deposito di istanze autorizzative al solo scopo di ostacolare la valutazione di un progetto concorrente.

Post di Alberto Antico – avvocato

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