Permesso di costruire convenzionato e polizza fideiussoria

30 Lug 2026
30 Luglio 2026

Una sentenza del TAR Veneto si occupa del permesso di costruire convenzionato e della sua polizza fideiussoria prevista nella convenzione.

Il TAR riassume le caratteristiche di questo permesso.

Giova, anzitutto, richiamare sinteticamente la disciplina dell’art. 28 bis del d.P.R. n. 380/2001.

Il permesso di costruire convenzionato costituisce uno speciale titolo edilizio che consente la realizzazione di interventi in contesti già urbanizzati o suscettibili di rapida infrastrutturazione, mediante un modulo procedimentale semplificato rispetto alla pianificazione attuativa ordinaria.

In tale prospettiva, lo strumento, introdotto dal legislatore in un’ottica di semplificazione procedimentale, è finalizzato a evitare il ricorso a piani attuativi complessi, pur garantendo, attraverso la convenzione, il soddisfacimento degli interessi pubblici connessi all’intervento edilizio.

La funzione è, infatti, quella di “assicurare una disciplina accessoria del permesso di costruire, andando oltre la dimensione provvedimentale e consentendo di strutturare e regolare un rapporto di durata che rende più articolata la relazione giuridica tra il richiedente e l’amministrazione comunale” (Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2023, n. 5293; in termini sez. IV, 26 settembre 2025,n. 7564).

Esso si caratterizza, quindi, per l’integrazione tra il provvedimento amministrativo e un accordo (o convenzione), volto(a) a disciplinare puntualmente gli obblighi del privato, così da assicurare un ordinato assetto del territorio.

Sul punto, l’art. 28 bis delinea un istituto complesso, nel quale si fondono due strumenti giuridici differenti: un atto consensuale, la convenzione – approvata dal Consiglio comunale e stipulata nelle forme proprie dell’atto negoziale –, e un atto provvedimentale, il permesso di costruire.

Post di Dario Meneguzzo avvocato

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Vincoli conformativi ed espropriativi: il caso dell’allargamento di una strada comunale

30 Lug 2026
30 Luglio 2026

Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione della differenza tra i vincoli espropriativi e i vincoli conformativi, posti dagli strumenti urbanistici.

A seguire, ha esaminato il caso di una previsione di allargamento di una strada comunale, contenuta in una delibera di adozione di una variante semplificata al P.I. ex art. 14-bis l.r. Veneto 11/2004, per l’asserita correzione di un errata trasposizione cartografica. Emergeva però che il PAT comunale non prevedeva il surriferito intervento; la relativa viabilità costituiva un’infrastruttura secondaria e interna a una singola zona, pur collegando più unità immobiliari; il tracciato del previsto ampliamento incideva in modo puntuale sulla proprietà del ricorrente, limitandone le capacità edificatorie; esso era destinato a essere attuato attraverso la realizzazione di un’opera pubblica da parte del Comune, previa espropriazione dei mappali interessati; l’originaria previsione dell’intervento risaliva a quarant’anni prima.

Il TAR ha riconosciuto la natura espropriativa di tale vincolo, che avrebbe dovuto essere introdotto seguendo l’iter ordinario delle varianti al P.I., che consente una piena partecipazione dei soggetti interessati.

La natura conformativa va riconosciuta alla diversa fattispecie della “rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti” menzionata dall’art. 7, co. 2, n. 1 l. 1150/1942. L’indicazione di opere di viabilità nel piano regolatore generale comporta, in via ordinaria, un vincolo di inedificabilità delle parti di territorio interessate, che non concreta un vincolo preordinato all’esproprio, a meno che non si tratti, in via eccezionale, di destinazione assimilabile all’indicazione delle reti stradali all’interno e a servizio delle singole zone, come tali riconducibili a vincoli imposti a titolo particolare, di carattere espropriativo. Si veda anche l’art. 13, co. 1, lett. j l.r. Veneto 11/2004, secondo cui le infrastrutture di maggior rilevanza del territorio comunale sono individuate dal Piano di Assetto del Territorio (PAT).

Post di Alberto Antico – avvocato

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Pareri resi dalla P.A. in sede di conferenza di servizi: le statuizioni successive devono essere coerenti

30 Lug 2026
30 Luglio 2026

Nel caso di specie, il privato chiedeva un permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo fabbricato destinato al rimessaggio e alla custodia dei veicoli su un’area di sua proprietà.

In sede di conferenza di servizi, ASPI rendeva una valutazione di massima favorevole al progetto, subordinandola al rispetto di due condizioni: la dimostrazione dei titoli autorizzativi del tombinamento parziale dei due fossati consortili realizzato per l’accessibilità del fondo, eseguito entro la fascia di rispetto autostradale, e la sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo di ripristino dei luoghi a richiesta di ASPI o del Ministero concedente.

Il privato presentava una SCIA in sanatoria per l’opera di tombinamento e allegava alla medesima l’atto unilaterale d’obbligo di ripristino, pur non avendo mai ricevuto il facsimile cui ASPI aveva subordinato la formalizzazione definitiva dell’impegno.

Il Comune trasmetteva la SCIA in sanatoria ad ASPI, che però non dava alcun riscontro, cosicché il privato doveva instaurare un giudizio avverso il silenzio-inadempimento con domanda cautelare. Il giorno prima dell’udienza, ASPI produceva un parere negativo sulla SCIA in sanatoria, per violazione del vincolo autostradale.

Il TAR Veneto ha ravvisato un corto circuito logico nel comportamento di ASPI.

Il privato, nel momento in cui prendeva atto di essere sprovvisto di un titolo edilizio relativo ai tombinamenti realizzati, non poteva fare altro che chiedere un titolo in sanatoria, il quale era negato dal Comune sul rilievo della mancanza del parere di ASPI. Quest’ultima, se avesse ravvisato ab origine l’incompatibilità della presenza delle opere di tombinamento nella fascia di rispetto autostradale, anziché fornire una prescrizione diretta all’ostensione del titolo edilizio, avrebbe dovuto fare rilevare la predetta incompatibilità già nell’ambito della conferenza di servizi. In tale contesto, teoricamente, sarebbe stato corretto richiedere un titolo già formato per i manufatti di cui si discute.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il pubblico impiego non privatizzato (in particolare, il personale militare)

30 Lug 2026
30 Luglio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che la materia dell’inquadramento nel pubblico impiego si caratterizza per la presenza di atti autoritativi di inserimento del personale nell’organizzazione dei pubblici uffici, che regolano lo status del dipendente pubblico, ossia il coacervo dei diritti (tra cui quello al trattamento giuridico ed economico) e dei doveri inscindibilmente connessi a quella posizione cristallizzata dall’inquadramento, con la conseguenza che quest’ultimo deve essere impugnato nel termine di decadenza, stanti gli effetti lesivi che da essi derivano direttamente sia sul piano giuridico che economico.

In particolare, i vari provvedimenti con i quali la P.A. dispone circa l’anzianità dei militari fissano autoritativamente il dies a quo dell’anzianità giuridica riconoscibile: ogni pretesa al riguardo, in quanto radicata su posizioni di interesse legittimo, e non di diritto soggettivo accertabile dal G.A., può essere azionata soltanto mediante la tempestiva impugnazione dei provvedimenti ritenuti illegittimamente incidenti su di esse.

In carenza della tempestiva e puntuale impugnazione dei provvedimenti attributivi dello status che il ricorrente rivestiva al momento della proposizione del ricorso, se ne è determinata l’inoppugnabilità, che osta all’accoglimento della pretesa del ricorrente, anche ai fini meramente economici.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Misure urgenti in materia di prezzi petroliferi e sull’ILVA

29 Lug 2026
29 Luglio 2026

Con il d.l. 27 luglio 2026, n. 133 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 172 del 27.07.2026), in vigore dal 28.07.2026, sono state approvate disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi all’ulteriore crisi dei mercati internazionali, nonché disposizioni in materia di ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria.

Post di Alberto Antico – avvocato

Ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente nel 2024

29 Lug 2026
29 Luglio 2026

Nel sito del Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, area tematica «La finanza locale», contenuto «I decreti» (cfr. comunicato pubblicato in G.U., Serie generale n. 173 del 28.07.2026), è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 5 maggio 2026, corredato dell’allegato A «Nota metodologica concernente il riparto anno 2024» e allegato B «Riparto del contributo anno 2024», relativo al fondo di 62 milioni di euro, per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente, di cui all’art. 1, co. 82 l. 197/2022, parzialmente ripartito, per l’anno 2024, per un importo complessivo di 2.930.542 euro, secondo i criteri, le modalità definite nell’allegato A e nelle misure indicate nell’allegato B.

Post di Alberto Antico – avvocato

Il diniego di iscrizione al RUNTS

29 Lug 2026
29 Luglio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che nel procedimento disciplinato dall’art. 22 d.lgs. 117/2017, cd. codice del terzo settore (CTS), finalizzato all’acquisto della personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), il relativo Ufficio è chiamato a svolgere una verifica di regolarità formale della documentazione depositata dal notaio e non può negare l’iscrizione sulla base di autonome valutazioni discrezionali concernenti l’opportunità, la meritevolezza sociale o la presunta idoneità dell’ente al perseguimento delle proprie finalità statutarie. È pertanto illegittimo il diniego di iscrizione fondato su ragioni di merito estranee ai controlli attribuiti alla P.A. dalla citata disciplina. Come ricavabile dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9 del 21.04.2022, il procedimento semplificato introdotto ex art. 22 cit. si fonda sulla preventiva verifica notarile della sussistenza dei requisiti sostanziali per la costituzione dell’ente e per il conseguimento della personalità giuridica, mentre all’Ufficio RUNTS compete esclusivamente il controllo della regolarità formale della documentazione prodotta.

È illegittimo il diniego di iscrizione nel RUNTS che si limiti a richiamare precedenti valutazioni negative formulate con riferimento a una denominazione successivamente modificata e senza considerare la sopravvenuta eliminazione dell’elemento statutario ritenuto ostativo al riconoscimento della personalità giuridica. Nel caso di specie, la precedente istruttoria aveva individuato nella denominazione della fondazione richiamante il nominativo di un femminicida l’elemento essenziale dal quale derivava il giudizio negativo della P.A.: la successiva modifica della stessa imponeva una nuova ed effettiva valutazione della domanda, proposta ai sensi dell’art. 22 cit., tanto più che con la modifica statutaria era stato portato a tre il numero minimo dei componenti del consiglio di amministrazione della fondazione.

L’istanza di iscrizione nel RUNTS ex art. 22 cit. introduce un procedimento autonomo e distinto rispetto a quello di riconoscimento della personalità giuridica disciplinato dal d.P.R. 361/2000: ne consegue che il precedente diniego di iscrizione nel registro delle persone giuridiche non rende inammissibile l’impugnazione del successivo diniego opposto nell’ambito del procedimento RUNTS, trattandosi di procedimenti sorretti da differenti presupposti normativi e da differenti regole istruttorie.

Ai fini dell’acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione nel RUNTS, la verifica della consistenza patrimoniale della fondazione deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti dal comma 4 dell’art. 22 cit., che richiede la disponibilità di un patrimonio non inferiore a 30.000 euro, non potendo la P.A. opporre requisiti ulteriori estranei alla disciplina speciale del CTS.

Non sussiste il vizio di omessa pronuncia qualora la decisione del giudice di primo grado, pur senza esaminare espressamente ogni singola censura, risulti incompatibile con la fondatezza della questione dedotta, emergendo dal complessivo percorso motivazionale una decisione implicita di rigetto.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La fatica per il Comune di gestire un PIP…

29 Lug 2026
29 Luglio 2026

Nel caso di specie, il privato stipulava con il Comune un contratto per dare attuazione alla convenzione relativa al piano per gli insediamenti produttivi (PIP). Per effetto di tale contratto, il privato acquistava, con il fine di realizzare un sito produttivo, in diritto di superficie per la quota del 50% e in piena proprietà per l’eguale quota del 50%, un lotto collocato all’interno della zona artigianale.
Successivamente, il privato cedeva i terreni in parola a una società di leasing, per la realizzazione di un fabbricato che interessava circa la metà della superficie disponibile. Provvedeva poi al relativo riscatto, divenendone proprietaria esclusiva, mantenendo la proprietà superficiaria degli altri terreni.
Il privato era poi sottoposto a una procedura esecutiva immobiliare, limitatamente al lotto in proprietà esclusiva, coincidente con il fabbricato suddetto.
Nell’ambito della predetta procedura esecutiva, è stato disposto il trasferimento del bene immobile a favore del creditore.
Quest’ultimo chiedeva al Comune la risoluzione parziale del contratto, allo scopo di ottenere la ricostituzione dell’integrità del lotto originariamente assegnato al privato, con contestuale estinzione del diritto di superficie in suo favore.
Con una delibera di Consiglio comunale, era dichiarata la risoluzione parziale del contratto. Risultava poi un permesso di costruire in sanatoria per il fabbricato, rilasciato prima che fosse approvata la delibera consiliare.
Il TAR Veneto non ha trovato alcuna illegittimità, nell’operato del Comune.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Rimborso delle spese di patrocinio legale ai dipendenti pubblici statali

29 Lug 2026
29 Luglio 2026

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che il giudice amministrativo, una volta ravvisato il difetto di motivazione del parere di congruità espresso dall’Avvocatura dello Stato sull’istanza volta ad ottenere il rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 d.l. 67/1997, come convertito dalla l. 135/1997, non si deve necessariamente limitare all’annullamento del parere e del provvedimento finale del procedimento. Su domanda dell’interessato e laddove sia acquisita in atti tutta la documentazione necessaria, il giudice può accertare l’importo delle spese spettanti al dipendente a titolo di rimborso, facendo diretta applicazione della disciplina vigente.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Legge per la protezione e l’assistenza di chi vuole emanciparsi dai contesti di criminalità organizzata: Liberi di scegliere

29 Lug 2026
29 Luglio 2026

Con la l. 17 luglio 2026, n. 131 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 171 del 25.07.2026), in vigore dal 09.08.2026, sono state approvate misure per la protezione e l’assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata («Liberi di scegliere»).

Post di Alberto Antico – avvocato

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