Servizi legali e diritto dei contratti pubblici: il Consiglio di Stato effettua un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’UE

14 Mag 2026
14 Maggio 2026

Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di giustizia dell’UE di chiarire se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 TFUE, nonché il principio euro-unitario di proporzionalità di cui all’art. 5 TFUE e l’art. 10, par. 1, lett. d dir. 2014/24/UE ostino all’applicazione di una normativa nazionale in materia di appalti pubblici avente ad oggetto servizi legali, quale quella italiana contenuta negli artt. 56, co. 1, lett. h; 13, co. 5 e 3, co. 1 d.lgs. 36/2023, secondo cui la P.A. che intende affidare uno di tali servizi deve comunque tenere conto dei principi fondamentali del Trattato in tema di concorrenzialità, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità.

Ha chiesto altresì se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 TFUE, nonché il principio euro-unitario di proporzionalità di cui all’art. 5 TFUE e il connesso divieto di gold plating ostino all’applicazione di una normativa nazionale la quale preveda, in materia di affidamento di servizi legali: a) la comunicazione, ai sensi dell’art. 3 l. 136/2010, del codice identificativo di gara (CIG) ai fini del monitoraggio finanziario connesso al pagamento dei compensi dovuti per lo svolgimento di tali servizi; b) il pagamento del contributo ANAC, ai sensi dell’art. 222 d.lgs. 36/2023, onde consentire alla suddetta ANAC di svolgere ogni opportuna verifica circa il rispetto dei principi di concorrenzialità, imparzialità e non discriminazione da parte delle PP.AA. che affidano tali stessi servizi.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Agibilità ed edilizia

14 Mag 2026
14 Maggio 2026

Il TAR Veneto ribadisce che il rilascio del certificato di agibilità di un immobile non comporta automaticamente anche la sua legittimità urbanistico-edilizia.

Il caso esaminato è anteriore all’entrata in vigore dell’art. 34-ter, co. 4 T.U. Edilizia.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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E’ legittimo un diniego fondato su motivi parzialmente diversi da quelli indicati nella comunicazione dei motivi ostativi?

14 Mag 2026
14 Maggio 2026

Il TAR Veneto ha esaminato un ricorso nel quale la ricorrente contestava la motivazione posta alla base del diniego di PDC  impugnato, sostenendo che si fonderebbe su ragioni parzialmente diverse e nuove rispetto a quelle evidenziate nella precedente comunicazione dei motivi ostativi.

In particolare, il preavviso di rigetto riteneva inapplicabile la deroga prevista dall’art. 11 l.r. 14/2009 in quanto riferita “alla sola superficie lorda di pavimento realizzabile di 400 mq prevista dall’art. 13.2 [delle NTSA della variante al PRG vigente] per gli edifici esistenti”, come definita dall’art. 4.1.3. delle NTGA della variante al PRG vigente; il diniego definitivo, invece, giustificava la stessa inapplicabilità della deroga in ragione del fatto che “L’indice di copertura fondiario non è un parametro edilizio ma un indice urbanistico […]”.

Da quanto sopra sarebbe derivata la compromissione del contraddittorio procedimentale, in via ordinaria garantito dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, di cui all’art. 10-bis legge 241/1990.

Secondo il ricorrente, le nuove motivazioni di diniego, rappresentate per la prima volta solo nel provvedimento finale, avrebbero viziato l’atto conclusivo del procedimento, privando l’istante della garanzia partecipativa.

Il TAR Veneto ha respinto il ricorso, richiamando il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la comunicazione recante il c.d. preavviso di rigetto non deve avere un contenuto del tutto identico e speculare al provvedimento di diniego che l’amministrazione intende adottare, ma è sufficiente che indichi i tratti essenziali delle ragioni che impediscono l’emissione di un provvedimento disegno positivo.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato 

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Ci si può lamentare davanti al TAR che una rotatoria sia enorme?

14 Mag 2026
14 Maggio 2026

Il TAR Veneto ha esaminato un ricorso nel quale la ricorrente affermava che la rotatoria di progetto di 47 metri di diametro sarebbe stata “oggettivamente enorme” e riteneva, invece, che una rotatoria di 40 metri sarebbe stata “normale”.

Il TAR ha rilevato che in base al D.M. 19.04.2006, n. 22945 le rotatorie convenzionali hanno un diametro compreso tra 40 e 50 metri, entro il quale, dunque, si pone la rotatoria per cui è causa.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Commistione tra l’offerta tecnica e quella economica

14 Mag 2026
14 Maggio 2026

Il TAR Salerno ha escluso la commistione tra l’offerta tecnica ed economica, a causa dell’inserzione del cronoprogramma all’interno dell’offerta tecnica. Quest’ultimo, infatti, dispiega l’idoneità a rappresentare profili meramente organizzativi ed esecutivi, quali la sequenza delle lavorazioni, l’organizzazione del cantiere e le modalità esecutive dell’intervento, senza perciò solo determinare il pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità della valutazione, da interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere, giuridicamente rilevante (tra categorie funzionalmente autonome) influisce di per se stesso sul carico urbanistico

13 Mag 2026
13 Maggio 2026

Il TAR ha esaminato il caso di un fabbricato ubicato in zona urbanistica “PD – Tessuto produttivo non ordinato”, nella quale in base al PI sono confermate le attività in svolgimento e/o svolte ed è ammesso il solo cambio di attività all’interno dei settori artigianale, industriale, commerciale alimentare, commerciale non alimentare, con esclusione della destinazione residenziale. È ammesso soltanto l’alloggio per il proprietario o per il personale di custodia in funzione dell’attività produttiva.

Il ricorrente aveva effettuato una articolata serie di interventi per realizzare appartamenti residenziali e pretendeva di poterlo fare.

Il TAR, però, ha ritenuto che tali interventi non possano considerarsi quali opere di modesta entità, trattandosi di interventi sussumibili ex art. 31 d.p.r. n. 380/2001 tra quelli “in totale difformità dal permesso di costruire”, ovvero “… che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile”.

Il cambio di destinazione d’uso posto in essere dalla ricorrente, con passaggio dalla categoria produttiva a quella residenziale, è giuridicamente rilevante e non può essere eseguito liberamente ma necessita del rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 23-ter, comma 1, e dell’art. 32, comma 1, lett. a) delDPR 380/2001, mai richiesto dalla ricorrente.

Il mutamento di destinazione d’uso, sia con che senza opere, giuridicamente rilevante, ossia quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto divista urbanistico, influisce in via conseguenziale e automatica, sul carico urbanistico, senza necessità di ulteriori accertamenti in concreto, carico da intendersi come rapporto di proporzione quali-quantitativa tra insediamenti e standard per servizi di una determinata zona territoriale.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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La demolizione parziale dell’abuso edilizio va considerata inadempimento all’ordinanza di demolizione

13 Mag 2026
13 Maggio 2026

Il TAR Veneto ribadisce che, secondo un consolidato orientamento interpretativo, l’adempimento parziale dell’ordine di demolizione equivale –quanto ad effetti - all’inadempimento.

Nel caso in esame il ricorrente sosteneva che la platea in cemento che costituiva il basamento del fabbricato abusivo di cui era stata ordinata la demolizione non sarebbe stata menzionata in modo espresso nell’ordine di demolizione e non sarebbe quindi inclusa tra le opere da demolire.

Ma il TAR ha respinto questa tesi.

Per evitare l’acquisizione gratuita la demolizione deve essere quindi integrale.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato 

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Le Sezioni Unite si pronunciano sulla libera professione dei geometri, ai fini previdenziali

13 Mag 2026
13 Maggio 2026

Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, in materia di limiti dell’autonomia regolamentare della Cassa geometri nel determinare i presupposti degli obblighi contributivi e quelli speculari dell’esenzione, con precipuo riguardo al contestuale svolgimento di un’attività di lavoro subordinato, hanno emanato un tris di sentenze gemelle, che chiariscono i seguenti princìpi di diritto.

L’art. 5 dello Statuto della Cassa italiana di previdenza ed assistenza geometri (CIPAG), nello stabilire che “l’esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria che l’iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994”, fa discendere dal factum probatum dell’iscrizione all’albo una presunzione semplice sull’esercizio della libera professione, che trova disciplina nell’art. 2729 c.c., spettando al geometra iscritto all’albo professionale l’onere della prova contraria.

Le indicazioni contenute nelle delibere n. 2/2003 e n. 123/2009, come precisate al punto 14, lett. a-b del comunicato del 30.05.2009, sulle modalità della prova contraria per i geometri dipendenti di aziende, enti pubblici o società, costituiscono mere agevolazioni probatorie che non limitano in sede giurisdizionale il ricorso agli ordinari mezzi di prova, ferma restando la valutazione da parte del giudice dell’ammissibilità degli stessi.

La prova contraria dell’esercizio della libera professione per i geometri iscritti all’albo, dipendenti di aziende, enti pubblici o società, ha ad oggetto la positiva dimostrazione che sussistono circostanze tali da far ritenere a una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l’attività professionale svolta dal geometra non sia stata esercitata come libera professione, ma secondo il paradigma legale previsto per le tipologie di rapporto di lavoro, come disciplinate dal legislatore, incompatibili con l’esercizio della libera professione, che non tollera il vincolo della subordinazione, e sia stata svolta in via esclusiva e nell’interesse del datore di lavoro quale oggetto della prestazione sinallagmatica del lavoratore.

Nell’attività professionale di geometra si deve intendere ricompreso non solo l’espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti all’albo), ma anche l’esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un nesso con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto anche la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione.

Con riguardo alla prova contraria della riferibilità dell’attività professionale ad un rapporto di lavoro subordinato la parte ha l’obbligo di dimostrare, con prova precisa e rigorosa, anche attraverso presunzioni, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti della subordinazione, tra i quali tradizionalmente si inscrivono il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. SS.UU. civv. n. 13506-2026

sent. SS.UU. civv. n. 13507-2026

sent. SS.UU. civv. n. 13510-2026

Bandi di gara non rispettosi dei CAM

13 Mag 2026
13 Maggio 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato l’obbligo di impugnazione immediata del bando di gara in caso di totale pretermissione dei criteri ambientali minimi (CAM). Di contro, non sussiste l’onere di immediata impugnazione, in linea generale, in caso di inserimento dei CAM ma in modo difforme dalla legge per erroneità o incompletezza della relativa formulazione, salva la dimostrazione che la formulazione dell’offerta sarebbe comunque impossibile.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Decreto correttivo in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

13 Mag 2026
13 Maggio 2026

Con il d.lgs. 31 marzo 2026, n. 67 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 104 del 07.05.2026), in vigore dal 22.05.2026, sono state approvate disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 200/2022, recante il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell’art. 1, co. 4 l. 129/2022.

Il d.lgs. 67/2026 è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-05-07&atto.codiceRedazionale=26G00075&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

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