Ai sensi del comunicato pubblicato in G.U., Serie generale n. 206 del 05.09.2026, sul sito www.casaitalia.governo.it e sul sito www.protezionecivile.it è disponibile il testo del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante l’approvazione del programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, ai sensi dell’art. 1, co. 402 l. 213/2023.
In un caso in cui si discuteva di un pontile privato a servizio di un condominio sul lago di Garda, il Comune sosteneva che il pontile era stato realizzato in assenza sia dell’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza ai sensi dell’art. 7 legge1497/1939, sia della licenza edilizia ai sensi dell’art. 31 legge 1150/1942, e, pertanto, dovesse considerarsi abusivo, con conseguente applicabilità degli artt.167 d.lgs. 42/2004 e 35 d.P.R. 380/2001.
Il TAr ha deciso che la tesi del Comune, seppure costruita secondo logica, svuota di contenuto autonomo l’art. 13 legge 1497/1939 in quanto, secondo tale impostazione, nelle ipotesi demaniali, sarebbe stato necessario sia il parere espresso della Soprintendenza ex art. 7, sia il concerto ministeriale ex art. 13,con un cumulo procedimentale che la legge non prevedeva esplicitamente e che non trovava riscontro nella ratio della disciplina.
Al contrario, è ragionevole sostenere che l’art. 13 avesse inteso istituire un regime autorizzatorio del tutto autonomo e alternativo rispetto a quello dell’art. 7, proprio in ragione della peculiare natura demaniale del bene.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in materia di conferenza di servizi, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. 127/2016, la modalità semplificata e asincrona costituisce il modello ordinario di svolgimento del procedimento, mentre la conferenza simultanea e sincrona ha carattere eccezionale ed è limitata ai casi espressamente previsti dall’art. 14-bis l. 241/1990. Pertanto, la presenza di rilievi o dissensi tecnici formulati da una P.A. partecipante non impone di per sé la convocazione della conferenza sincrona, potendo la P.A. procedente concludere positivamente il procedimento ove, sulla base degli elementi istruttori acquisiti e dei chiarimenti tecnici ricevuti, ritenga motivatamente superabili le criticità evidenziate. Ne consegue che le valutazioni tecnico-discrezionali poste a fondamento della determinazione conclusiva restano sindacabili dal giudice soltanto nei limiti della manifesta illogicità, dell’errore di fatto o della palese inattendibilità tecnica.
Nel caso di specie, in sede di conferenza di servizi semplificata e asincrona era approvato il progetto di realizzazione di un pozzo e della relativa condotta di adduzione, nonostante il dissenso espresso da un Comune secondo cui, in presenza delle sue contestazioni tecniche sulla disponibilità della risorsa idrica e sulle possibili interferenze tra il nuovo pozzo e quelli esistenti, la P.A. avrebbe dovuto abbandonare il modello semplificato e convocare una conferenza sincrona.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che l’autorizzazione alla ricerca e trivellazione di un pozzo destinato alla captazione di acque sotterranee per uso domestico non può essere rilasciata sulla base della sola titolarità di un’unità immobiliare compresa in edificio condominiale, quando l’intervento debba essere eseguito sul suolo o nel sottosuolo costituenti parti comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c. In tal caso, è necessario che il richiedente dimostri un idoneo titolo di disponibilità dell’area, ovvero il consenso degli altri condòmini, poiché il sottosuolo dell’edificio rientra nella proprietà comune e non può essere oggetto di utilizzazione esclusiva mediante opere di escavazione o trivellazione.
È altresì illegittima l’autorizzazione rilasciata in assenza di adeguata istruttoria volta a verificare la disponibilità dell’area e l’eventuale interferenza dell’intervento con le fondazioni e la stabilità strutturale del fabbricato.
Nel caso di specie, il TSAP ha annullato l’autorizzazione comunale alla trivellazione di un pozzo richiesta dal proprietario di un locale sito in un edificio condominiale, rilevando la mancata dimostrazione del titolo a disporre delle aree comuni interessate dall’opera e l’omessa valutazione degli effetti dello scavo sulle strutture dell’immobile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 04.08.2026 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 205 del 04.09.2026), è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di grave deficit idrico in atto nel territorio della Regione Veneto.
Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 04.08.2026 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 205 del 04.09.2026), è stato prorogato di ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal giorno 15.06.2025 al 01.07.2025 e nei giorni 12-13.07.2025 nel territorio del Comune di Borca di Cadore e di San Vito di Cadore in Provincia di Belluno.
L'art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 stabilisce che l'accertamento dell'inottemperanza alla ordinanza di demolizione di un'abuso edilizio, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.
Il TAR Veneto precisa che l'eventuale omissione della notifica del verbale di accertamento della inottemperanza incide sulla sola fase esecutiva, senza tuttavia inficiare la validità dell'accertamento medesimo né, a monte, il già consumato effetto acquisitivo.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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In un caso esaminato dal TAR Veneto un agricoltore aveva realizzato una serie di opere destinate al ricovero di animali.
L'interessato sosteneva che si trattasse di opere amovibili e temporanee, riconducibili al regime dell'attività edilizia libera di cui all'art. 6, comma 1, lett. e-bis), del medesimo d.P.R., in quanto destinate al ricovero provvisorio degli animali presenti sul fondo.
Il TAR, invece, ha concordato col Comune che si trattasse di nuove costruzioni.
Il TAR ricorda che è principio consolidato che la natura precaria di un'opera, ai fini dell'esenzione dal titolo edilizio, non possa essere desunta dalle sole caratteristiche strutturali del manufatto - quali l'amovibilità o l'assenza di stabile ancoraggio al suolo - ma debba essere apprezzata secondo un criterio funzionale, che tenga conto della destinazione effettiva e della durata dell'utilizzo.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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