Approvato il Piano nazionale anticorruzione 2025

20 Feb 2026
20 Febbraio 2026

Si legge in un comunicato dell’ANAC (pubblicato in G.U., Serie generale n. 41 del 19.02.2026) che nel corso dell’adunanza del 28 gennaio 2026, il Consiglio dell’Autorità ha approvato con delibera n. 19 il Piano nazionale anticorruzione 2025. La delibera n. 19 del 28 gennaio 2026 è disponibile sul sito web dell’Autorità all’indirizzo:
https://www.anticorruzione.it/-/piano-nazionale-anticorruzione-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

Principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario

20 Feb 2026
20 Febbraio 2026

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che, qualora il privato impugni con ricorso straordinario al Capo dello Stato un ammonimento del Questore, egli può in seguito legittimamente impugnare in sede giurisdizionale il provvedimento di diniego sull’istanza di revoca del decreto di ammonimento. Si tratta infatti di due sequenze autonome, perciò non trova applicazione il principio di alternatività di cui all’art. 8 d.P.R. 1199/1971, neppure in adesione a un’interpretazione estensiva ovvero con riferimento ai casi in cui, pur essendovi atti formalmente distinti, sussiste una connessione sostanziale in termini di pregiudizialità.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il commissario ad acta esercita un’attività di tipo giurisdizionale

20 Feb 2026
20 Febbraio 2026

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che il commissario ad acta ha natura di ausiliario del giudice (dal quale mutua ogni proprio potere e in vece del quale provvede) e l’adozione di provvedimenti da parte di questo trova il suo momento genetico nella sentenza, ai fini dell’effettività della tutela giurisdizionale. Pertanto, anche nell’adozione di provvedimenti in luogo della P.A., il commissario ad acta esercita un’attività di tipo giurisdizionale, assoggettata al controllo di merito sulle scelte fatte da parte del giudice dell’ottemperanza, in base al combinato disposto degli artt. 114, co. 6 e 134, co. 1, lett. a c.p.a.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Inammissibile la revocazione della sentenza per contrasto con una pronuncia della Corte di giustizia dell’UE

20 Feb 2026
20 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato l’inammissibilità del motivo di revocazione di cui all’art. 395, co. 1, n. 4 c.p.c., per erronea interpretazione, da parte del giudice nazionale, di una sentenza della Corte di giustizia dell’UE (CGUE). L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione deve consistere in un’errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti di causa, tale da indurre il giudice a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale. L’eventuale violazione o scorretta applicazione dei principi espressi dalla CGUE integra invece un errore di diritto, non rilevante ai fini della revocazione.

È altresì inammissibile il motivo di revocazione di cui all’art. 395, co. 1, n. 5 c.p.c., per contrasto tra il giudicato nazionale ed una sentenza della CGUE. La revocazione per contrasto tra giudicati presuppone un conflitto tra giudicati sostanziali, ossia tra statuizioni che attribuiscano o neghino il medesimo bene della vita. La sentenza resa dalla CGUE, in sede di rinvio pregiudiziale, avendo natura interpretativa del diritto dell’Unione, non contiene accertamenti sostanziali sulla controversia, la cui definizione resta riservata al giudice nazionale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Legittimazione ad agire in giudizio dell’AGCM

20 Feb 2026
20 Febbraio 2026

Il TAR Veneto ha affermato che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM o Antitrust) è legittimata non solo ad impugnare innanzi al G.A., ai sensi dell’art. 21-bis, co. 1 l. 287/1990, gli atti amministrativi generali, i regolamenti e i provvedimenti di qualsiasi P.A. che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato; ma anche a proporre tutte le azioni previste dal diritto processuale amministrativo, ivi compresa l’azione avverso il silenzio, nel caso di inerzia o di rifiuto di una determinata P.A. di conformarsi al parere motivato emesso dall’AGCM ai sensi del successivo comma 2.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. TAR Veneto n. 110-2026

Azione avverso l’asserita discriminazione della P.A. (in materia di edilizia residenziale pubblica)

20 Feb 2026
20 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’azione contro la discriminazione ex art. 44 d.lgs. 286/1998, cd. T.U. immigrazione, è esperibile anche quando il comportamento pregiudizievole sia posto in essere da un ente pubblico, mediante l’adozione di un atto amministrativo, potendo in questo caso il G.O. disapplicare l’atto denunziato, assumendo i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, senza che ciò comporti alcuna interferenza nell’esercizio della potestà amministrativa.

La tutela antidiscriminatoria erogata dal G.O. opera anche per le discriminazioni attuate nell’ambito di procedimenti amministrativi e con riguardo ad atti espressione di potestà pubblicistica, come evincibile dal combinato disposto degli artt. 43 e 44 T.U. immigrazione - che letti unitamente includono nei comportamenti discriminatori anche gli atti della P.A. - e dell’art. 28, co. 5 d.lgs. 150/2011, secondo cui il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio pregiudizievole, adottando anche nei confronti della P.A. ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti.

Rientra nella giurisdizione del G.A. la controversia avverso un atto considerato discriminatorio, qualora la parte non proponga l’azione di cui all’art. 44 T.U. immigrazione, esperibile solo dinanzi al G.O., bensì impugni il provvedimento amministrativo con ordinaria azione di annullamento, al fine di ottenerne la caducazione: l’art. 44 cit. non è una norma attributiva di giurisdizione in ordine ad una materia, ma piuttosto una disposizione che configura una specifica tutela processuale, in un’ottica di rafforzamento (e non di riduzione) della protezione del discriminato. La discriminazione non configura una materia, ma integra la violazione del relativo divieto, che può essere perpetrata in ogni campo, assumendo una dimensione trasversale.

Il discriminato, laddove non intenda avvalersi della specifica tecnica di tutela di cui all’art. 44 cit. e scelga di impugnare il provvedimento, azionando l’interesse legittimo (nel caso in esame, quello pretensivo al conseguimento dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica), rispetto a cui resta confermata la giurisdizione del G.A., ben può denunciare l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del divieto di discriminazione e delle discipline che ne costituiscono attuazione, non potendosi fare discendere dall’art. 44 cit., che si limita a disciplinare una tecnica di tutela processuale, il divieto del G.A. di annullare un provvedimento discriminatorio, né una menomazione delle tutela del discriminato.

In materia di edilizia pubblica sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A., nella fase pubblicistica di assegnazione dell’alloggio, ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. b c.p.a.: la giurisdizione esclusiva del G.A. può ricomprendere anche i diritti fondamentali, non suscettibili di essere compressi o affievoliti.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Cosa succede se si presenta una SCIA edilizia per un intervento soggetto a PdC oppure non assentibile

19 Feb 2026
19 Febbraio 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che la presentazione di una SCIA edilizia al di fuori del suo ambito applicativo, perché afferente a un intervento subordinato a permesso di costruire ovvero inammissibile ab origine, non produce effetti giuridici, non può radicare affidamento tutelabile e non consente l’applicazione dell’art. 21-novies l. 241/1990. In tali casi, l’intervento repressivo della P.A. non costituisce un esercizio del potere di autotutela, bensì un’attivazione dei poteri di vigilanza e sanzione edilizia previsti dall’ordinamento, sempre esercitabili in caso di opere abusive non assistite da titolo.

Poi magari non è tanto chiaro cosa si intenda per intervento "precluso in astratto e a priori".

Post di Alberto Antico – avvocato

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In sede di CILAS si deve attestare lo stato legittimo?

19 Feb 2026
19 Febbraio 2026

Il TAR Catania ha affermato che in base all’art. 119, co. 13 ter-quater d.l. 34/2020, come convertito dalla l. 77/2020, non sussiste in capo all’istante, al momento della presentazione della CILA Superbonus, cd. CILAS, uno specifico obbligo di attestare lo stato legittimo dell’immobile di cui all’art. 9-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001, pur “restando impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”. In altre parole, il mancato deposito dell’attestazione dello stato legittimo – onere previsto, seppur in forma semplificata, con riferimento agli altri titoli edilizi – preclude alla P.A. la possibilità di inibire per tale ragione gli effetti della CILAS, fermo restando il potere di repressione di eventuali abusi edilizi accertati.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Legittimazione ad impugnare un permesso di costruire in deroga

19 Feb 2026
19 Febbraio 2026

Il TAR Veneto ha negato la legittimazione a ricorrere avverso le delibere consiliari con le quali il Comune attestava l’interesse pubblico, ai fini del rilascio del PdC in deroga ex art. 14, co. 1-bis d.P.R. 380/2001, in capo al soggetto espropriando per la realizzazione delle relative opere di riqualificazione stradale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Autonomia delle valutazioni edilizie e paesaggistiche

19 Feb 2026
19 Febbraio 2026

Il TAR Veneto ha affermato che, sebbene per realizzare un’opera edilizia nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico occorra sia l’assenso a fini edilizi sia l’assenso a fini paesaggistici, i due atti abilitativi operano su piani diversi, essendo posti a tutela di interessi pubblici che sono solo parzialmente coincidenti, con la conseguenza che il possibile rilascio di uno dei due non comporta il necessario rilascio anche dell’altro e la mancanza del necessario titolo edilizio non consente la realizzazione di un’opera, anche se per la stessa è stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica.

Post di Alberto Antico – avvocato

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