Caso Milano: anche la Corte dei Conti assolve i funzionari comunali
Scrive la Corte dei Conti: "il Collegio ritiene di poter rigettare nel merito la domanda, non ravvisando profili di colpa grave in capo ai convenuti alla luce del nuovo testo dell’art. 1, comma 1 della L. n. 20/1994 come novellato dalla L. n. 1/2026, che ora, per quanto interessa, prevede: “Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità ovvero dagli atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo”.
La norma, modellata sulla falsariga dell’art. 2, comma 3 L. n. 117/1988 in tema di responsabilità civile dei magistrati, è applicabile “ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato”, ai sensi dell’art. 6 della stessa L. n. 1/2026.
Osserva il Collegio che, come evidenziato dai primi commentatori della novella di cui alla L. n. 1/2026, il nuovo testo dell’art. 1, comma 1 della L. n. 20/1994 cit., ha introdotto un criterio oggettivo di valutazione della colpa grave, ritenuta ex lege sussistente nelle ipotesi di oggettiva difformità della condotta concreta dai parametri comportamentali astrattamente predefiniti sulla base di criteri espressamente codificati. La riformulazione è avvenuta in ossequio all’intentio legis di evitare o quantomeno attenuare il fenomeno della burocrazia difensiva. La c.d. paura della firma è contrastata mediante l’introduzione di un parametro avente una funzione essenzialmente garantista: le circostanze tipizzate esplicano all’interno del processo causale dell’evento dannoso un’efficacia esimente, nel senso che consentono di qualificare come scusabile l’errore commesso dal dipendente o amministratore pubblico.
È vero che sulla norma sono stati sollevati dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con il principio di buon andamento ex art. 97 Cost. (cfr. Sez. Puglia ord. n. 11/2026), ma limitatamente alle condotte materiali (come l’attività medico-sanitaria) diverse da quelle provvedimentali o tipicamente rientranti nell’azione amministrativa (ossia di compimento di atti giuridici, come quelle per cui è causa). Tale interpretazione è stata anche recepita da questa Sezione (sent. n. 41/2026), ma sempre con riferimento a fattispecie comportamentali di errore medico, da valutare alla stregua del canone generale, clausola aperta, della colpa grave come definito dalla giurisprudenza e ancorato al caso concreto.
Nella specie, a parere del Collegio, non è dato ravvisare i tratti caratterizzanti la colpa grave della responsabilità amministrativa espressi dalla norma sopravvenuta e di cui questo Giudice deve fare applicazione ossia la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento".
La Corte ha ritenuto che non fosse ascrivibile la colpa grave in relazione all'accusa di avere violato le norme edilizie: "Non solo la norma edilizia che si asserisce violata, come sopra riportata, non conteneva le suddette limitazioni enucleate in via giurisprudenziale (come si è detto non univoca), ma la sua interpretazione letterale era avvalorata dalle norme interne e dalla prassi amministrativa".
In altre parole, se la interpretazione delle norme di edilizia è controversa e incerta, non può esserci colpa grave.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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