Abusi edilizi e prova dell’epoca di costruzione
Il proprietario che intenda sostenere che un manufatto edilizio sia stato realizzato prima dell’entrata in vigore della legge ponte del 1967 deve fornire una prova concreta e rigorosa della relativa epoca di costruzione. Non è sufficiente contestare la ricostruzione temporale compiuta dal Comune, né richiamare genericamente un atto di acquisto, la documentazione catastale o dichiarazioni sostitutive prive di adeguati riscontri oggettivi.
Il principio è stato ribadito dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, con la sentenza n. 129 del 2026, in una controversia riguardante quattro manufatti accessori realizzati nella corte di un’abitazione e colpiti da ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.
La questione della preesistenza al 1967
Il ricorrente sosteneva che il nucleo essenziale di alcuni manufatti fosse anteriore al 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge n. 765 del 1967, e che, per tale ragione, le opere non fossero soggette al previo rilascio del titolo edilizio.
Il TAR ha ricordato che, quando il privato invoca la realizzazione dell’opera in epoca anteriore all’introduzione dell’obbligo generalizzato di licenza edilizia, l’onere di dimostrare tale circostanza grava sul proprietario o sul responsabile dell’abuso. La regola si fonda sul principio di vicinanza della prova: è il privato, normalmente, a disporre degli atti e degli elementi idonei a documentare l’epoca e la consistenza del manufatto.
Il principio è stato espresso anche dal Consiglio di Stato, secondo cui soltanto la deduzione di concreti elementi di fatto relativi all’epoca dell’abuso può trasferire sull’Amministrazione l’onere di fornire la prova contraria (Consiglio di Stato, sentenza n. 4291 del 2025).
Non basta contestare la datazione comunale
Il privato non può limitarsi a porre in dubbio la datazione ricostruita dall’Amministrazione. Deve invece allegare e dimostrare elementi idonei a collocare con ragionevole certezza la realizzazione dell’opera nel periodo rilevante.
La documentazione deve inoltre riferirsi alla consistenza effettiva del manufatto oggetto di contestazione. La presenza, in una fotografia aerea risalente, di una costruzione di dimensioni o caratteristiche diverse da quelle attuali non dimostra necessariamente la legittimità dell’opera nella sua configurazione odierna. Ampliamenti, portici, modifiche strutturali o variazioni della sagoma devono essere autonomamente considerati.
In questa prospettiva, il Consiglio di Stato ha escluso che la sola documentazione catastale sia, di per sé, sufficiente a provare la preesistenza dell’opera anteriormente al 1967, quando manchino ulteriori elementi oggettivi e univoci (Consiglio di Stato, sentenza n. 5547 del 2024).
Il valore degli elementi probatori
Possono assumere rilievo le aerofotogrammetrie, le riprese fotografiche con data certa, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, gli atti pubblici o privati di provenienza dimostrata e ogni altro elemento oggettivo che consenta di ricostruire la situazione dei luoghi.
Diversamente, non sono normalmente sufficienti, da sole, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, le dichiarazioni di terzi, i riferimenti generici contenuti negli atti di provenienza o una planimetria catastale priva di elementi identificativi precisi. La documentazione catastale può costituire un elemento di valutazione, ma non necessariamente dimostra né l’epoca di realizzazione né la legittimità urbanistica dell’opera.
La giurisprudenza ammette tuttavia che un insieme di elementi oggettivi, particolarmente significativi, possa costituire un principio di prova idoneo a spostare sull’Amministrazione l’onere di dimostrare la realizzazione successiva alla data dirimente. È quanto è stato ritenuto possibile quando l’esistenza del manufatto risultava comprovata da un’aerofotogrammetria relativa a una data immediatamente successiva al 1° settembre 1967 (Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n. 654 del 2024).
La soglia temporale non esaurisce la verifica
La dimostrazione della preesistenza al 1967 non è sempre sufficiente. Occorre verificare quale disciplina fosse applicabile nel luogo e nel periodo di realizzazione dell’opera.
La sentenza del TAR Marche ha osservato che, prima dell’introduzione dell’obbligo generalizzato previsto dalla legge ponte, l’art. 31 della legge urbanistica del 1942 già subordinava a licenza edilizia le nuove costruzioni nei centri abitati e nelle aree interessate da un piano regolatore comunale. Pertanto, anche un manufatto anteriore al 1967 può essere stato realizzato in assenza del titolo allora richiesto, se l’area era assoggettata a una disciplina urbanistica o regolamentare che lo imponeva.
L’indagine deve quindi riguardare non soltanto la data dell’opera, ma anche la localizzazione del manufatto, l’eventuale inclusione dell’area nel perimetro del centro abitato, l’esistenza di un piano regolatore e la disciplina comunale vigente all’epoca.
La disciplina attuale dello stato legittimo
La rilevanza della ricostruzione temporale trova oggi un ulteriore riferimento nella disciplina dello stato legittimo dell’immobile. Per gli edifici realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo edilizio, l’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 richiama le informazioni catastali di primo impianto e altri documenti probanti, quali riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d’archivio e atti pubblici o privati dei quali sia dimostrata la provenienza (art. 9-bis d.P.R. n. 380 del 2001).
La norma non trasforma, però, ogni documento catastale o ogni dichiarazione privata in prova automatica della legittimità dell’opera. Il materiale documentale deve essere valutato nel suo complesso e deve consentire di ricostruire la consistenza dell’immobile nella configurazione concretamente esistente.
La decisione del TAR Marche
Nel caso esaminato, il Comune aveva prodotto fotografie aeree relative a più epoche, una relazione tecnica e la documentazione urbanistica storica. Da tali elementi risultava che alcuni manufatti erano comparsi soltanto dopo il 1955, mentre altri erano stati modificati o ampliati in epoca successiva. Il ricorrente, invece, non aveva fornito una prova concreta e univoca della preesistenza delle opere nella loro attuale configurazione.
Il ricorso è stato quindi respinto. La sentenza conferma che, nei giudizi relativi alla repressione degli abusi edilizi, la questione dell’epoca di costruzione non può essere risolta sulla base di allegazioni generiche o di una mera contrapposizione tra la ricostruzione privata e quella comunale. Occorre una prova documentale coerente, specifica e riferita all’opera effettivamente contestata.
Sentenza TAR Marche 129 del 2026
Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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