Convenzione urbanistica per realizzare la sede di una banca con uso gratuito di una sala polivalente al Comune

14 Set 2026
14 Settembre 2026

Nel 1994 una banca ha ottenuto dal Comune una concessione edilizia per la realizzazione di un centro direzionale e l'art. 11 della convenzione prevede la concessione al Comune “in uso gratuito” la sala polivalente “per un massimo di 30 giorni all’anno”.

E' sorta una controversia sul concetto di "uso gratuito", in quanto la banca riteneva che la gratuità non comprendesse le spese di gestione della sala: secondo la banca, la gratuità prevista dalla convenzione dovrebbe intendersi limitata all’assenza di un canone o di altra forma di corrispettivo per l’utilizzo della sala e non anche all’assunzione delle spese connesse all’utilizzo della struttura.

Nel merito, la banca ha altresì qualificato la clausola di cui all’art. 11 come una mera obbligazione personale di natura contrattuale e non come vincolo di uso pubblico né opera di urbanizzazione, con conseguente applicazione dei principi generali del diritto dei contratti, inclusi quelli relativi alla perpetuità del vincolo, alla scadenza della convenzione e all’eccessiva onerosità sopravvenuta; ha dedotto la nullità della clausola per violazione del divieto divincoli obbligatori perpetui, in subordine ha sostenuto che l’obbligo dovesse ritenersi limitato alla durata decennale della convenzione ovvero che, comunque, dovesse riconoscersi la possibilità di recesso; ha eccepito la violazione dei principi di buona fede e correttezza, in ragione del sopravvenuto squilibrio economico derivante dall’aumento dei costi digestione della struttura, nonché la perdita di efficacia della convenzione per decorso del termine decennale.

Il TAR ha respinto le censure della banca e chiarito la natura giuridica delle clausole che prevedono questo tipo di prestazioni a favore del Comune.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

La SCIA edilizia presentata laddove servirebbe un PdC (o una SCIA alternativa)

14 Set 2026
14 Settembre 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che la SCIA presentata per un intervento edilizio sottratto al suo ambito applicativo, perché subordinato al permesso di costruire (PdC), ovvero alla SCIA alternativa al PdC ex art. 23 d.P.R. 380/2001, è radicalmente inidonea a produrre gli effetti tipici dell’istituto. Ne consegue che il relativo intervento deve considerarsi eseguito in assenza di titolo edilizio, senza che possano trovare applicazione il regime di consolidamento della posizione del segnalante, i termini previsti per l’esercizio dei poteri inibitori o la disciplina dell’annullamento d'ufficio di cui all’art. 21-nonies l. 241/1990.

Post di Alberto Antico – avvocato

L’obbligo di provvedere, ma anche di procedere, in capo alla P.A.

14 Set 2026
14 Settembre 2026

Il TAR Catania ha affermato che l’obbligo di provvedere previsto dall’art. 2, co. 1 l. 241/1990 non si esaurisce nel dovere di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento, ma si estende anche alla fase di avvio e prosecuzione dello stesso, sicché tale obbligo grava, con autonomia, anche sulla P.A. cui sia rimesso un segmento endoprocedimentale, pur quando la decisione finale sia riservata ad altra autorità. Ne consegue che l’azione avverso il silenzio-inadempimento ex art. 31 c.p.a. è esperibile anche nei confronti della P.A. titolare del solo segmento endoprocedimentale, a prescindere dalla competenza di un’altra autorità sulla decisione finale.

Nel caso di specie, anche se le richieste di aggiornamento del PAI dovevano essere decise dall’Autorità di bacino, le norme tecniche prevedevano un obbligo in capo al Comune di avviarne il relativo iter.

Post di Alberto Antico – avvocato

L’atto di integrazione del contraddittorio nel giudizio amministrativo

14 Set 2026
14 Settembre 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, nel processo amministrativo, l’atto di integrazione del contraddittorio, oltre a dover essere notificato nel termine fissato dal giudice, deve essere depositato entro il termine perentorio di trenta giorni dall’ultima notificazione, ai sensi dell’art. 45, co. 1 c.p.a. La violazione di tale termine comporta l’improcedibilità del ricorso o dell’impugnazione ai sensi degli artt. 35, co. 1, lett. c e 49, co. 3 c.p.a., norme applicabili anche al giudizio di appello, in forza del rinvio interno di cui all’art. 38 c.p.a.

Nel caso di specie, l’appellante non aveva neanche proceduto al deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio avvenuto distintamente nei confronti di due controinteressati, ma solo al deposito delle relate.

L’ordinanza che dispone l’integrazione del contraddittorio deve indicare il termine per la notificazione, ai sensi dell’art. 49, co. 3 c.p.a., ma non anche (o non necessariamente) quello per il deposito, essendo quest’ultimo fissato direttamente dalla legge (art. 45, co. 1 c.p.a.).

La rimessione in termini per errore scusabile, quale istituto di carattere eccezionale, non è ammessa in presenza di disposizioni processuali chiare che stabiliscono termini perentori, quando l’inosservanza sia imputabile alla parte; essa richiede oggettive incertezze normative o giurisprudenziali, ovvero impedimenti non imputabili alla parte. Diversamente, lungi dal rafforzarsi l’effettività della tutela giurisdizionale, si arrecherebbe un grave vulnus al pari ordinato principio di parità delle parti, relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge.

Post di Alberto Antico – avvocato

La nullità di un atto amministrativo: il caso dei poteri regolamentari del GSE

12 Set 2026
12 Settembre 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità del diniego del GSE della richiesta di verifica e certificazione per il conseguimento dei titoli di efficienza energetica, qualora il progetto abbia già beneficiato di contributi erogati nell’ambito di programmi operativi nazionali (PON) cofinanziati dallo Stato, poiché tali agevolazioni integrano «incentivi statali» rilevanti ai fini del divieto di cumulo previsto dall’art. 28, co. 1, lett. d d.lgs. 28/2011 e dalla disciplina attuativa dei certificati bianchi.

È nullo, per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21-septies l. 241/990, il regolamento adottato dal GSE che introduca disposizioni generali ed esterne incidenti sui procedimenti incentivanti e sugli effetti processuali delle istanze presentate dagli operatori economici, poiché il GSE, quale società per azioni a capitale pubblico, non dispone di una generale potestà regolamentare ad efficacia esterna in assenza di una espressa attribuzione legislativa.

Nel giudizio amministrativo la nullità di un atto amministrativo può essere rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 31, ult. co. c.p.a., anche in assenza di una specifica domanda di parte, quando la verifica della validità dell’atto sia funzionale alla definizione della controversia o all’adozione di una pronuncia processuale e sia necessaria a evitare che la decisione giurisdizionale presupponga, anche implicitamente, la validità di un atto nullo.

Post di Alberto Antico – avvocato

Si possono scorrere le graduatorie delle procedure comparative riservate al personale interno per l’accesso alla dirigenza?

12 Set 2026
12 Settembre 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che le procedure comparative riservate al personale interno per l’accesso alla dirigenza, previste dall’art. 28, co. 1‑ter d.lgs. 165/2001 (che, si avvisa, è stato di recente modificato), pur caratterizzate da modalità selettive di tipo concorsuale, non sono equiparabili al concorso pubblico, atteso che sono precluse alla generalità dei consociati e limitate ai dipendenti già in servizio; tale differenza ontologica incide sul regime giuridico degli effetti della graduatoria e ne esclude l’assimilazione a quelle concorsuali pubbliche.

Il principio dello scorrimento delle graduatorie, previsto dall’art. 35, co. 5-ter d.lgs. 165/2001, trova applicazione esclusivamente con riferimento alle graduatorie dei concorsi pubblici, quali strumenti idonei a garantire l’accesso dall’esterno secondo i principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza, e non si estende alle graduatorie formate all’esito di procedure selettive riservate al personale interno.

La graduatoria formata all’esito di procedure comparative riservate al personale interno per l’accesso alla dirigenza ha efficacia limitata alla procedura per la quale è stata formata e non è utilizzabile per la copertura di ulteriori posti successivamente resisi vacanti, non potendo estendersi ad essa il regime tipico delle graduatorie di concorsi pubblici.

L’obbligo di motivare la scelta tra scorrimento della graduatoria e indizione di un nuovo concorso sussiste solo in presenza di graduatorie derivanti da concorsi pubblici, mentre non trova applicazione rispetto alle graduatorie originate da procedure riservate al personale interno, in quanto tra tali modalità di reclutamento difetta un’omogeneità strutturale idonea a fondare una comparazione giuridicamente rilevante.

La pregressa prassi amministrativa di procedere allo scorrimento di graduatorie relative a procedure riservate non è idonea a ingenerare un legittimo affidamento in capo agli interessati, non potendo un comportamento eventualmente contra legem della P.A. costituire fonte di aspettative giuridicamente tutelate.

Post di Alberto Antico – avvocato

Decreto-legge in materia di prezzi petroliferi, infrastrutture, attività energetiche

11 Set 2026
11 Settembre 2026

Con il d.l. 10 settembre 2026, n. 157 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 210 del 10.09.2026), in vigore dall’11.09.2026, sono state approvate disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche.

Post di Alberto Antico – avvocato

Indennizzo per l’occupazione sine titulo del demanio idrico

11 Set 2026
11 Settembre 2026

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in materia di demanio idrico, la controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una disciplina regolamentare regionale che prevede il pagamento di un indennizzo per l’occupazione sine titulo del bene pubblico, nonché dei conseguenti atti di richiesta di pagamento, appartiene alla giurisdizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche (TRAP), ex art. 140 r.d. 1775/1933, quando la pretesa della P.A. abbia natura meramente patrimoniale e risarcitoria e trovi fondamento nell’illecito utilizzo del bene demaniale, senza implicare l’esercizio di poteri autoritativi.

Post di Alberto Antico – avvocato

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)

11 Set 2026
11 Settembre 2026

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede consultiva, ha affermato che, con riferimento al procedimento di modifica dello statuto di una IPAB, non è più necessaria l’acquisizione del parere del Consiglio comunale. Tale adempimento, un tempo previsto dall’art. 62 l. 6972/1890, non può ritenersi tuttora dovuto, sia per l’intervenuta abrogazione della citata legge fondamentale sulle opere pie, sia in quanto, in ogni caso, le competenze deliberative del Consiglio comunale sono limitate agli «atti fondamentali» dell’Ente locale, categoria alla quale non è riconducibile l’espressione di un parere sulle modifiche statutarie di un ente diverso, quale l’IPAB.

Il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa trova applicazione anche nei confronti delle IPAB, stante la loro riconducibilità, sotto tale profilo, alle regole proprie degli Enti locali. Non è conforme a tale principio la previsione statutaria che attribuisca al consiglio di amministrazione (c.d.a.) dell’IPAB la competenza in ordine all’autorizzazione alla stipula dei contratti dell’ente, trattandosi di atto di natura gestionale da ascrivere all’apparato burocratico dell’istituzione, restando la competenza del c.d.a. limitata, ex lege, alla fase programmatoria.

La disposizione statutaria che disciplini la nomina del segretario dell’IPAB deve specificare i requisiti di professionalità richiesti, da individuarsi in una categoria professionale di provenienza dall’Ente locale non inferiore alla categoria D (o corrispondente, in caso di nomina “a scavalco” da un’altra IPAB) secondo la nomenclatura del CCNL del comparto “Funzioni locali”, fermo restando il necessario possesso del titolo di laurea.

Lo statuto di un’IPAB che si limiti a prevedere, quale requisito per la nomina del revisore dei conti, la necessaria iscrizione al relativo albo professionale, senza tuttavia disciplinare le modalità oggettive di individuazione del soggetto cui conferire l’incarico, presenta una lacuna che deve essere colmata mediante l’introduzione di apposite e specifiche modalità selettive.

Post di Alberto Antico – avvocato

Gara per le concessioni demaniali marittime divise in più lotti

11 Set 2026
11 Settembre 2026

Nel caso di specie, in una procedura aperta con pluralità di lotti indetta per il rilascio di concessioni demaniali marittime, la lex specialis prevedeva che ciascun concorrente potesse presentare un’offerta solo per un lotto e, qualora venisse presentata un’offerta per più lotti, l’ente concedente avrebbe tenuto conto solo della prima indicazione.

Il TAR Salerno ha interpretato tali previsioni nel senso che: più operatori economici riconducibili a un unico centro decisionale possono ottenere l’aggiudicazione di un solo lotto; in caso di offerta per due lotti da parte di tale unico centro decisionale (per quanto formalmente da parte di due distinti soggetti giuridici), l’ente concedente deve tenere conto esclusivamente della prima indicazione; tale indicazione coincide con quella presentata per prima, dal punto di vista cronologico, da parte dell’unico centro decisionale.

In effetti, tali previsioni della lex specialis non possono essere interpretate nel senso di svuotarle di contenuto e di ritenere che, laddove vi sia in sostanza un unico centro decisionale, pur nella formale diversità dei soggetti giuridici, non potrebbe tenersi conto della realtà economica e dovrebbe pervenirsi a un risultato chiaramente in contrasto con i principi di concorrenza, di più ampia partecipazione alla gara (anche in favore delle micro, piccole e medie imprese) e di aumento della concorrenza in fase di esecuzione delle concessioni e con lo stesso risultato perseguito dall’ente concedente mediante l’inserimento delle suddette previsioni.

Post di Alberto Antico – avvocato

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