Quando la sopravvenuta carenza di interesse alla impugnazione del provvedimento si trasmette anche all’atto presupposto

17 Ott 2026
17 Ottobre 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, quando il ricorrente impugna congiuntamente un provvedimento negativo e la disposizione generale o pianificatoria sulla quale quel provvedimento si fonda, la sopravvenuta carenza di interesse rispetto al diniego può travolgere anche l’impugnazione della disciplina presupposta, se questa è stata contestata esclusivamente per ottenere l’eliminazione degli effetti lesivi del provvedimento applicativo.

La declaratoria di improcedibilità richiede infatti che l’eventuale decisione di merito non sia più idonea ad attribuire al ricorrente un’utilità concreta e attuale. Non è sufficiente, invece, la mera astratta utilità derivante dall’eliminazione della norma dall’ordinamento.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Contributo dei Comuni italiani di frontiera

17 Ott 2026
17 Ottobre 2026

Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 settembre 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 240 del 15.10.2026), sono stati approvati i termini e le modalità per la determinazione del contributo dei Comuni italiani di frontiera.

Post di Alberto Antico – avvocato

Linee guida in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria

17 Ott 2026
17 Ottobre 2026

Con l’accordo ex art. 4, co. 1 d.lgs. 281/1997 del 10 settembre 2026, rep. atti n. 134/CSR (pubblicato in G.U., Serie generale n. 240 del 15.10.2026, Suppl. ordinario n. 42), la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato le Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento delle attività ufficiali da parte delle autorità sanitarie competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria.

Post di Alberto Antico – avvocato

Il cd. principio della causa ignota della mancata trasmissione dell’offerta di gara

17 Ott 2026
17 Ottobre 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che il principio della cd. causa ignota, in materia di procedure di gara telematiche, trova applicazione soltanto quando non sia possibile accertare se il mancato perfezionamento della trasmissione dell’offerta sia dipeso dalla condotta dell’operatore economico, ovvero da un malfunzionamento del sistema informatico. Non è pertanto invocabile quando le risultanze istruttorie consentano di ricostruire la sequenza degli eventi e di ricondurre all’operatore economico il mancato tempestivo completamento della procedura di presentazione dell’offerta.
Nelle procedure telematiche di affidamento, il completo caricamento e l’archiviazione sul sistema dei dati e dei documenti che compongono l’offerta non equivalgono alla sua presentazione, qualora la disciplina della piattaforma richieda l’attivazione di una specifica funzione per il perfezionamento dell’invio. I principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato non consentono di sanare il mancato perfezionamento dell’invio in violazione delle prescrizioni della lex specialis, la cui osservanza costituisce espressione del principio di legalità e presidio della par condicio dei concorrenti.

Post di Alberto Antico – avvocato

Calendario venatorio e misure cautelari giurisdizionali

17 Ott 2026
17 Ottobre 2026

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede di appello cautelare, ha affermato che l’art. 18 l. 157/1992, laddove dispone che, nelle more della definizione del giudizio proposto avverso il calendario venatorio, in caso di accoglimento della domanda cautelare l’attività venatoria rimane consentita entro i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna Regione con l’ultimo calendario legittimamente applicato, deve essere interpretato in coerenza con il principio di corrispondenza tra la domanda di parte e la pronuncia giudiziale, sicché gli effetti della misura cautelare restano circoscritti alle sole parti del calendario oggetto di impugnazione. Il calendario venatorio, invero, costituisce un atto formalmente unico, ma concettualmente plurimo e scindibile rispetto a ciascuna specie di cui singolarmente regola tempi e modi di caccia; le censure inerenti talune specie, pertanto, devono ritenersi limitate soltanto alle stesse.

Post di Alberto Antico – avvocato

Impianti da fonti rinnovabili: il parere paesaggistico negativo non esonera l’amministrazione dal giudizio di prevalenza

16 Ott 2026
16 Ottobre 2026

Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli della Regione Sardegna e del Comune di Sassari, confermando la sentenza del TAR che ha annullato il diniego opposto alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 4,9 MW.

La decisione riguarda un procedimento nel quale l’ufficio regionale per la tutela del paesaggio aveva espresso parere negativo, qualificandolo come “non superabile”, mentre la Soprintendenza era rimasta silente. Il Comune aveva concluso negativamente la conferenza di servizi, recependo il parere regionale senza svolgere un autonomo giudizio di prevalenza tra le posizioni espresse.

Secondo il Consiglio di Stato, la conferenza di servizi non si fonda su un criterio maggioritario rigido e non consente all’amministrazione procedente di recepire automaticamente il parere negativo di una sola amministrazione. La decisione finale deve essere assunta sulla base delle posizioni prevalenti, con una motivazione concreta sulle ragioni della scelta, soprattutto quando il procedimento riguarda un impianto alimentato da fonti rinnovabili, riconducibile a uno specifico e rilevante interesse pubblico.

La sentenza ribadisce inoltre che il silenzio della Soprintendenza, nei casi in cui operano gli artt. 14-bis e 17-bis della legge n. 241/1990, equivale ad assenso e non può essere interpretato come adesione al parere negativo espresso da un’altra amministrazione.

Non è sufficiente, poi, motivare il diniego richiamando in modo astratto la collocazione dell’impianto in fascia costiera o la disciplina del piano paesaggistico. L’amministrazione deve esaminare le caratteristiche concrete dell’area e del progetto, valutandone l’effettivo impatto paesaggistico e tenendo conto anche degli impianti o delle trasformazioni già presenti nel contesto.

La qualificazione di un’area come non inclusa tra quelle idonee non equivale, di per sé, alla sua automatica inidoneità. Anche la disciplina paesaggistica regionale deve essere applicata attraverso una valutazione concreta e motivata, senza trasformare la mera localizzazione dell’intervento in un divieto assoluto non accompagnato dall’analisi del progetto.

La sentenza afferma infine che la normativa statale sulle procedure autorizzative degli impianti da fonti rinnovabili esprime principi fondamentali della materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, applicabili sull’intero territorio nazionale anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea.
Post di Dario Meneguzzo – avvocato

Affitti brevi: legittima la pianificazione urbanistica regionale e comunale come strumento per governare gli effetti dell’overtourism e preservare l’equilibrio abitativo delle città, ma…

16 Ott 2026
16 Ottobre 2026

Affitti brevi: legittima la pianificazione urbanistica regionale e comunale come strumento per governare gli effetti dell’overtourism e preservare l’equilibrio abitativo delle città, ma con proporzionalità e ragionevolezza nei confronti dell’iniziativa economica e della concorrenza.

Post di Daniele Iselle

Gli obblighi concernenti l’inquinamento di un fondo

16 Ott 2026
16 Ottobre 2026

Il TAR Veneto ha affermato che vanno distinte le tipologie di obblighi imposti dalla normativa di settore, segnatamente: a) gli obblighi di controllo e di manutenzione, gravanti su chi attualmente detiene o utilizza il bene; b) gli obblighi di intervento e di bonifica, gravanti sul proprietario.

Nel caso di specie, la P.A. spiccava un ordine di adozione di un piano di manutenzione e controllo nei confronti del socio accomandante di una s.a.s., che però non aveva mai rivestito ruoli di amministrazione o rappresentanza: tale ruolo, per definizione normativa (artt. 2313 ss. c.c.), è privo di poteri gestori e di rappresentanza verso i terzi. Per l’effetto, non risultavano illustrate le ragioni per cui l’accomandante doveva essere ritenuto possessore o detentore del fondo. Né l’aver accolto il pagamento delle indennità di occupazione di una società in qualità di erede, in un contesto esplicitamente transattivo e con declinatoria di responsabilità, può essere qualificato come riconoscimento di un’attuale occupazione del bene.

Post di Alberto Antico – avvocato

Abusi edilizi entro i 150 metri da un corso d’acqua (vincolo paesaggistico): quale giurisdizione?

16 Ott 2026
16 Ottobre 2026

Nel caso di specie, il privato avanzava al Comune un’istanza di permesso di costruire in sanatoria, di compatibilità paesaggistica e di nulla osta forestale, a beneficio di alcuni abusi edilizi realizzati entro la fascia di 150 metri da un corso d’acqua.
Il Comune emetteva la comunicazione di improcedibilità e conclusione negativa della conferenza di servizi, con conseguente ordinanza volta al ripristino dello stato dei luoghi.
Il privato impugnava tali provvedimenti sfavorevoli al TAR Veneto; il Comune eccepiva invece che sussisterebbe in merito la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP).
Il TAR Veneto ha invece confermato la propria giurisdizione.
Sono escluse dalla giurisdizione del TSAP le controversie aventi ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati a incidere sul regime delle acque, le quali non richiedono le competenze giuridiche e tecniche, ritenute dal legislatore necessarie - attraverso la configurazione di uno speciale organo giurisdizionale, nella particolare composizione richiesta - per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche.

Post di Alberto Antico – avvocato

Gli impianti fotovoltaici sono esentati dal contributo di costruzione? Qualche dubbio sul tema

15 Ott 2026
15 Ottobre 2026

L'articolo 16 del DPR 380 del 2001 disciplina il contributo per il rilascio del permesso di costruire e l'articolo 17, comma 3 aggiunge che:  "3. Il contributo di costruzione non è dovuto: ...e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela dell’assetto idrogeologico, artistico-storica e ambientale".

Gli impianti fotovoltaici sono di due tipi: alcuni sono piccoli e destinati prevalentemente all'autoconsumo, mentre altri sono più o meno grandi e servono per produrre un bene (energia elettrica) per venderlo e guadagnare. Nel secondo caso è una attività imprenditoriale.

Allora ci si è chiesto se l'esenzione dell'articolo 17, comma 3, riguardi tutti gli impianti fotovoltaici o solo quelli destinati all'autoconsumo.

L'intenzione del legislatore in verità sembrerebbe essere quella di favorire tali impianti, senza distinguere tra i vari tipi di impianto.

In materia ci sono pochissime pronunzie e due sentenze del TAR Lazio hanno ritenuto irrilevante la distinzione tra autoconsumo e vendita dell’energia e hanno riconosciuto l’esenzione integrale per tutti gli impianti, sia per gli oneri di urbanizzazione sia per il costo di costruzione, sulla base dell’art. 17, comma 3, lett. e), del D.P.R. n. 380/2001 (TAR Lazio, Roma, sentenza n. 1590 del 2019 e TAR Lazio, Roma, sentenza n. 1587 del 2019).

Tra l'altro, di regola gli impianti fotovoltaici non vengono realizzati previo rilascio di un permesso di costruire.

Perchè allora può nascere un dubbio? Perchè l'articolo 17, comma 3, lettera e) sopra riportato parla di impianti realizzati nel rispetto delle norme urbanistiche, mentre spesso gli impianti vengono realizzati in zone agricole, diventate idonee per legge, e gli impianti fotovoltaici non sarebbero conformi alle norme urbanistiche comunali, perlomeno a quelle vigente prima del rilascio del titolo necessario per realizzare l'impianto. 

Se non ci fosse l'esenzione dell'articolo 17, comma 3, lett. e), agli impianti fotovoltaici non destinati all'autoconsumo sembrerebbe applicabile l'art. 19, comma 1, del DPR 380 del 2001, recante "Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza": 1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell’articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva".

In ogni caso l’esenzione, ove riconosciuta, copre l’impianto fotovoltaico in senso proprio e le sole opere che ne costituiscano componenti necessarie e inscindibili. Non copre invece opere autonome, ulteriori o dotate di una distinta rilevanza edilizia e urbanistica.

In linea di massima le opere che dovrebbero essere coperte dall'esenzione, se dovuta, sono le seguenti:

  • i pannelli e le strutture direttamente destinate alla conversione dell’energia solare;
  • le cabine elettriche e gli apparati strettamente indispensabili alla trasformazione o all’immissione in rete;
  • gli edifici destinati a uffici, guardiania, deposito, manutenzione o controllo;
  • le strade interne e le piazzole stabilizzate o impermeabilizzate;
  • le opere di recinzione e sistemazione permanente del terreno;
  • gli interventi di sbancamento, livellamento e modifica della morfologia dei luoghi;
  • le opere di urbanizzazione primaria;
  • le opere di connessione esterne all’area dell’impianto;
  • eventuali locali tecnici, sistemi di accumulo autonomi o manufatti destinati anche ad altre funzioni.

Post di Dario Meneguzzo

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