15 Giugno 2026
Il Consiglio di Stato ha affermato che il regime temporale di diciotto mesi per l’adozione del provvedimento di annullamento d’ufficio, introdotto dalla l. 124/2015, di modifica dell’art. 21-novies l. 241/1990, decorre senz’altro dal giorno di entrata in vigore della novella legislativa, anche in riferimento ad atti adottati in precedenza, allorquando alla data di adozione del provvedimento di autotutela era vigente la novella stessa (si ricorda che oggi il termine è di sei mesi).
La non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, così che l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata deve ritenersi sussistente in re ipsa e comunque prevalente rispetto al contrapposto interesse privatistico al mantenimento dell’atto illegittimo. Il superamento del limite temporale per l’esercizio del potere di autotutela, è pertanto ammissibile, ai sensi dell’art. 21‑novies, co. 2‑bis l. 241/1990, nei casi in cui, a prescindere da qualsivoglia accertamento penale di natura processuale, il soggetto privato abbia rappresentato uno stato preesistente – anche mediante il solo silenzio su circostanze rilevanti – diverso da quello reale.
Specie nei procedimenti in materia edilizia, anche le condotte omissive rientrano nella fattispecie di cui al comma 2-bis cit., onde garantire la conformità dello stesso ai parametri di cui agli artt. 3 e 97 Cost. La disciplina della decorrenza del termine per l’annullamento posta dal citato comma ha infatti riguardo alla fattispecie in cui il contrasto tra la fattispecie rappresentata e la fattispecie reale sia rimproverabile all’interessato.
In materia di tutela dell’affidamento incolpevole nella stabilità del provvedimento, un ruolo decisivo è svolto dalla disciplina della buona fede in senso correttivo-integrativo, conseguente ad un’interpretazione del comma 2-bis cit. coerente con l’art. 1, co. 2-bis l. 241/1990, che ha cristallizzato il principio di buona fede, che non è unilaterale, ma ha un fondamentale attributo di reciprocità.
È legittimo l’annullamento d’ufficio di una concessione in sanatoria, avvenuto oltre il termine generalmente previsto, ove la stessa sia stata rilasciata sull’erroneo presupposto della presentazione dell’istanza da parte dell’interessato, ove il medesimo, consapevole di tale errore, non l’abbia fatto presente alla P.A., non ricorrendo alcuna ipotesi di tutela dell’affidamento incolpevole (nel caso di specie, il Comune aveva erroneamente inserito un’istanza di sanatoria nel fascicolo di un altro immobile, ed era poi stata decisa facendo riferimento all’immobile sbagliato).
Post di Alberto Antico – avvocato
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