In caso di rinuncia al PdC, devono essere restituite anche le maggiorazioni degli oneri per tardivo pagamento?
Il TAR Veneto ha affermato che le maggiorazioni previste dall’art. 42 d.P.R. 380/2001 non possiedono natura sanzionatoria, assumendo la funzione (risarcitoria) di penale finalizzata a compensare il pregiudizio economico conseguente al ritardato versamento del dovuto. Poiché l’ordinamento prevede che, laddove il titolo edilizio non venga utilizzato, il contributo vada restituito in quanto rimasto privo di causa, in tale eventualità devono essere restituite anche le suddette maggiorazioni, suscettibili di applicazione solo quando gli oneri siano ancora dovuti e non nel caso in cui, venuto meno il titolo edilizio, anche l’obbligo di versamento risulti caducato con effetti ex tunc.
Post di Alberto Antico – avvocato
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